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NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana

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Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 70
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e pluriennale
 
Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
Bilancio annuale

1. È approvato il quadro generale riassuntivo dell’entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l’anno finanziario 2009 annesso alla presente legge (Sub A.1), comprensivo del prospetto di raffronto tra entrate e spese a destinazione vincolata di cui all’articolo 18, comma 9, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana).
2. È approvato per l’anno finanziario 2009:
a) in euro 2.120.382.716,13 il totale dei residui attivi presunti, al netto delle contabilità speciali, delle unità previsionali di base di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Residui - riga Totale);
b) in euro 5.474.952,59 il totale dei residui attivi presunti delle contabilità speciali di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Residui - riga Contabilità Speciali).
3. È approvato per l’anno finanziario 2009:
a) in euro 1.426.012.487,73 il totale dei residui passivi presunti, al netto delle contabilità speciali, delle unità previsionali di base di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.3 – colonna Residui – riga Totale);
b) in euro 608.082.516,65 il totale dei residui passivi presunti delle contabilità speciali di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.3 – colonna Residui - riga Contabilità Speciali).
4. È approvato per l’anno finanziario 2009:
a) in euro 10.479.718.174,63 lo stato di previsione di competenza delle unità previsionali di base dell’entrata, al netto delle contabilità speciali, della Regione annesso alla presente legge Sub A.2 - colonna Competenza - riga Totale);
b) in euro 6.434.259.738,16 lo stato di previsione di competenza del totale delle contabilità speciali dell’entrata della Regione annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Competenza - riga Contabilità Speciali).
5. È approvato per l’anno finanziario 2009:
a) in euro 10.479.718.174,63 lo stato di previsione di competenza delle unità previsionali di base della spesa, al netto delle contabilità speciali, della Regione annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Competenza - riga Totale);
b) in euro 6.434.259.738,16 lo stato di previsione di competenza del totale delle contabilità speciali della spesa della Regione annesso alla presente legge (Sub A.3 – colonna Competenza - riga Contabilità Speciali).
6. È approvato per l’anno finanziario 2009:
a) in euro 12.508.338.226,42 lo stato di previsione di cassa di ciascuna unità previsionale di base dell’entrata, al netto delle contabilità speciali, della Regione annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Cassa – riga Totale);
b) in euro 6.439.734.690,75 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali dell’entrata della Regione annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Cassa - riga Contabilità Speciali).
7. È approvato per l’anno finanziario 2009:
a) in euro 12.005.730.662,36 lo stato di previsione di cassa di ciascuna unità previsionale di base della spesa, al netto delle contabilità speciali, della Regione annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Cassa – riga Totale);
b) in euro 6.942.342.254,81 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali della spesa della Regione annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Cassa - riga Contabilità Speciali).

ARTICOLO 2
Bilancio pluriennale

1. È approvato il quadro generale riassuntivo dell’entrata e della spesa di bilancio pluriennale a legislazione vigente della Regione per il periodo 2009 – 2011 annesso alla presente legge (Sub B.1 – colonna 6).
2. È approvato in euro 28.726.620.265,81 lo stato di previsione delle unità previsionali di entrata della Regione del bilancio pluriennale a legislazione vigente per il periodo 2009 – 2011 annesso alla presente legge (Sub B.2 - colonna 6).
3. È approvato in euro 28.726.620.265,81 lo stato di previsione delle unità previsionali di spesa della Regione del bilancio pluriennale a legislazione vigente per il periodo 2009 – 2011 annesso alla presente legge (Sub B.3 – colonna 6).
4. È approvato il quadro generale riassuntivo dell’entrata e della spesa del bilancio pluriennale programmatico della Regione per il periodo 2009 – 2011 annesso alla presente legge (Sub B.1 – colonna 7).
5. È approvato in euro 29.082.620.265,81 lo stato di previsione delle unità previsionali dell’entrata del bilancio pluriennale programmatico della Regione per il periodo 2009 – 2011 annesso alla presente legge (Sub B.2 – colonna 7).
6. È approvato in euro 29.082.620.265,81 lo stato di previsione delle unità previsionali della spesa del bilancio pluriennale programmatico della Regione per il periodo 2009 – 2011 annesso alla presente legge (Sub B.3 – colonna 7).

ARTICOLO 3
Allegati

1. Sono approvati i seguenti allegati previsti dall’articolo 14, comma 2, della l.r. 36/2001:
a) elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi speciali (allegato 1);
b) prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario (allegato 2).

ARTICOLO 4
Disavanzo dell’esercizio 2009

1. Agli effetti di cui ai commi successivi il disavanzo per l’esercizio 2009 è approvato in euro 256.908.486,16.
2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre nell’esercizio 2009 mutui e ad emettere prestiti obbligazionari o titoli similari, per l’importo complessivo di euro 256.908.486,16 per la copertura del disavanzo di cui al comma 1 per il finanziamento di spese di investimento di cui alle UPB indicate nell’allegato A.4.
3. I mutui o prestiti di cui al comma 2, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni trenta, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 6 per cento effettivo annuo. Essi possono essere assunti o emessi successivamente al 31 luglio 2009. L’ammortamento dei mutui, avente decorrenza dal 1° gennaio 2010, e dei prestiti, avente decorrenza dalla data di emissione, avviene con pagamento in rate semestrali posticipate.
4. Gli oneri di ammortamento di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2010 e 2011, nonché l’eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 “Oneri del ricorso al credito – spese correnti” e UPB 735 “ Rimborso prestiti”.
5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2011,
determinati in misura non superiore a quella posta a carico dell’esercizio 2011, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

ARTICOLO 5
Intervento per il programma pluriennale degli investimenti

1. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre nel triennio 2009 – 2011 mutui, prestiti o titoli similari per l’importo complessivo di euro 202.102.042,91, di cui euro 120.168.937,45 nel 2009 (allegato A.4), euro 65.933.105,46 nel 2010 ed euro 16.000.000 nel 2011, per l’attuazione del programma pluriennale degli investimenti approvato con il documento di programmazione economica e finanziaria 2003 ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) e successive modifiche.
2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, in relazione alla tipologia di spesa di investimento, possono essere rimborsati in un periodo non superiore ad anni trenta.
3. I mutui e prestiti di cui al comma 1 sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 6 per cento effettivo annuo. Essi possono essere assunti o emessi successivamente al 31 luglio 2009. L’ammortamento dei mutui, avente decorrenza dal 1° gennaio 2010, e dei prestiti, avente decorrenza dalla data di emissione, avviene con pagamento in rate semestrali posticipate.
4. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2010 e 2011, nonché l’eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 “Oneri del ricorso al credito – spese correnti” e UPB 735 “ Rimborso prestiti”.
5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2011 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

ARTICOLO 6
Intervento per il settore sanitario

1. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre nel biennio 2009 – 2010 mutui o prestiti obbligazionari per un importo annuo di euro 100.000.000,00, per un totale complessivo di euro 200.000.000,00, per la riqualificazione, l’ammodernamento e l’innovazione tecnologica delle strutture sanitarie toscane, secondo quanto previsto dal documento di programmazione economica e finanziaria 2008 approvato dal Consiglio regionale con risoluzione n. 45 del 24 luglio 2007.
2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, possono essere rimborsati in un periodo non superiore ad anni dieci.
3. I mutui o prestiti di cui al comma 1 sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 6 per cento effettivo annuo. Essi possono essere assunti o emessi successivamente al 31 luglio 2009. L’ammortamento dei mutui, avente decorrenza dal 1° gennaio 2010, e dei prestiti, avente decorrenza dalla data di emissione, avviene con pagamento in rate semestrali posticipate.
4. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2010 e 2011, nonché l’eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 “Oneri del ricorso al credito – spese correnti” e UPB 735 “Rimborso prestiti”.
5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2011 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

ARTICOLO 7
Allegati di bilancio

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio annuale relativo all’esercizio 2009:
a) elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti (allegato Sub A.5);
b) prospetto di riclassificazione per l’armonizzazione con il bilancio dello Stato (allegato Sub A.6);
c) elenco delle spese obbligatorie (allegato Sub A.7);
d) elenco delle spese impreviste (allegato sub A.8);
e) elenco dei provvedimenti legislativi da coprire con i fondi speciali (allegato Sub A.9).
f) elenco dei mutui e delle altre forme di indebitamento (allegato Sub A.10).

ARTICOLO 8
Autorizzazioni per il bilancio annuale e pluriennale

1. È autorizzato l’accertamento dei tributi e delle entrate per il triennio 2009 - 2011.
2. Sono autorizzati la riscossione ed il versamento dei tributi e delle entrate per l’anno 2009.
3. È autorizzata l’assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione delle unità previsionali di spesa relative al bilancio pluriennale a legislazione vigente per il periodo 2009 – 2011 (Sub B.3 – colonne 1,2,3).
4. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma 7 dell’articolo 1.
5. Per le leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio la quota di spesa per gli anni 2009 - 2011 è quella indicata nello stato di previsione della spesa rispettivamente nelle colonne della competenza e della cassa.

ARTICOLO 9
Variazioni di bilancio

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell’esercizio 2009 le variazioni al bilancio di previsione 2009 ed al bilancio pluriennale 2009 – 2011, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, della l.r. 36/2001, fra le UPB di cui all’allegato Sub A.11.

ARTICOLO 10
Erogazione al Consiglio Regionale

1. I fondi stanziati nella UPB 134 “Attività istituzionale del Consiglio regionale – spese correnti” e nella UPB 137 “Attività istituzionale del Consiglio regionale – spese di investimento”, sono erogati ai sensi della legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario) e della Legge Regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale).

ARTICOLO 11
Estinzione di crediti di modesto ammontare

1. È confermato in euro 45,00 l’importo dei crediti di natura non tributaria per i quali può essere disposto il non accertamento o la cancellazione dal conto dei residui, ai sensi dell’articolo 27, comma 1, della l.r. 36/2001.

ARTICOLO 12
Oneri e impegni finanziari derivanti dagli strumenti finanziari derivati sottoscritti dalla Regione Toscana

1. È approvato il seguente allegato previsto dall’articolo 1, comma 383, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2008”):
• Nota relativa agli oneri e agli impegni finanziari che possono essere originati dagli strumenti finanziari sottoscritti dalla Regione (Allegato 3).
2. Gli oneri riconducibili alle operazioni elencate nella nota di cui sopra, complessivamente previsti in Euro 79.737.347,60 per il triennio 2009-2011, sono stati stimati sulla base dei dati di mercato del giorno 8 ottobre 2008 e risultano coerenti con gli stanziamenti previsti negli appositi capitoli dell’UPB di spesa 732 “Oneri del ricorso al credito” del Bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011. Parimenti i flussi di entrata indicati nella suddetta nota, complessivamente previsti in Euro 72.889.796,38 per il triennio 2009-2011, risultano anch’essi coerenti con l’apposito stanziamento dell’UPB di Entrata 322 “Proventi diversi” dello stesso Bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.

ARTICOLO 13
Programma triennale delle opere pubbliche

1. Ai sensi dell’articolo 128, comma 9, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 “Legge quadro in materia di lavori pubblici”, e successive modificazioni), è approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2009-2011 (Allegato 4).

ARTICOLO 14
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
MARTINI
Firenze, 24 dicembre 2008
La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 22.12.2008.

ALLEGATO 1
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009– 2011.
(L’allegato in oggetto non è acquisito nel sito)


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