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NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana

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Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69
Legge finanziaria per l’anno 2009.
 
Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge

TITOLO I
Disposizioni in materia tributaria
CAPO I
Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 32 (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”)

ARTICOLO 1
Modifiche all’articolo 1 della l.r. 32/2000

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 32 (Disposizioni in materia di imposta sulle attività produttive “IRAP”), è aggiunto il seguente:
“1 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009 l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è istituita quale tributo proprio della Regione ai sensi dell’articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ( Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008).”.

ARTICOLO 2
Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 32/2000

1. L’articolo 7 della l.r. 32/2000, è sostituito dal seguente:
“Art. 7 Determinazione dell’aliquota. Detrazioni, deduzioni e speciali agevolazioni1. Con la medesima decorrenza di cui all’articolo 1, comma 1 bis, la Regione può variare l’aliquota d’imposta, anche differenziandola per settori di attività e per categorie di soggetti passivi, modificare detrazioni e deduzioni ed introdurre speciali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 43, della l. 244/2007, mediante legge approvata entro il 31 dicembre dell’anno precedente il periodo d’imposta per cui si dispone.
2. Laddove non intervenga il provvedimento di cui al comma 1 si intendono confermate le aliquote in vigore per l’anno di imposta precedente.”.

CAPO II
Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2001, n. 2 (Riduzione dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”)

ARTICOLO 3
Inserimento dell’articolo 2 bis nella l.r. 2/2001

1. Dopo l’articolo 2 della legge regionale 26 gennaio 2001, n. 2 (Riduzione dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”), è inserito il seguente:
“Art. 2 bis Aliquota per le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)1. A decorrere dall’anno d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2009, per le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) di cui alla legge regionale 3 agosto 2004, n. 43 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB “Istituto degli Innocenti di Firenze”), l’aliquota dell’IRAP è ridotta di un punto percentuale.”.

TITOLO II
Disposizioni in materia di programmazione regionale
CAPO I
Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi

ARTICOLO 4
Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi

1. Ai fini dell’adozione da parte del Consiglio regionale del provvedimento di cui all’articolo 15, comma 3, lettera a) della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), l’allegato A alla presente legge riporta il prospetto dimostrativo contenente la rimodulazione delle previsioni finanziarie di piani e programmi vigenti.

TITOLO III
Disposizioni finanziarie diverse
CAPO I
Misure a sostegno dell’innovazione e della riorganizzazione amministrativa

ARTICOLO 5
Finanziamento dei processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura regionale

1. Al fine di favorire l’avanzamento dei processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura regionale e di valorizzare le professionalità del personale nel quadro del mutato assetto istituzionale e dell’avvio del processo di attuazione dell’autonomia consiliare ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale), le risorse destinate a finanziarie gli istituti di cui all’articolo 31, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 gennaio 2004 (CCNL del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003), sono incrementate di euro 130.000,00 al netto degli oneri riflessi, a decorrere dall’annualità 2009.
2. All’onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse stanziate sull’unità previsionale di base (UPB) 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009 – 2011. Agli oneri per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.

CAPO II
Misure a sostegno delle attività di impresa

ARTICOLO 6
Interventi per la produzione e diffusione di lungometraggi o cortometraggi cinematografici nonché di opere audiovisive assimilate

1. Al fine di promuovere e valorizzare il territorio attraverso la produzione e diffusione di lungometraggi e cortometraggi cinematografici, nonché di opere audiovisive assimilate aventi valore culturale ed un diretto legame con l’identità regionale, è istituito il fondo per la produzione di lungometraggi o cortometraggi cinematografici, nonché di opere audiovisive assimilate.
2. Le risorse stanziate nel fondo di cui al comma 1 sono finalizzate:
a) all’erogazione di contributi per le sceneggiature originali di opere del genere lungometraggio o cortometraggio cinematografico e audiovisive assimilate, nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore “de minimis”;
b) all’erogazione di contributi per la produzione di opere prime del genere lungometraggio o cortometraggio cinematografico e audiovisive assimilate nei limiti del reg. (CE) 1998/2006;
c) ad assumere la qualifica di coproduttore o preacquistare diritti su opere seconde del genere lungometraggio o cortometraggio cinematografico e audiovisive assimilate.
3. Possono accedere agli interventi le imprese italiane e le imprese di paesi comunitari che si impegnano all’apertura in Italia di una filiale o agenzia permanente.
4. Con regolamento di attuazione sono definite le modalità di valutazione degli interventi da finanziare e di gestione del fondo.
5. Agli oneri di spesa di cui al comma 1 pari ad euro 700.000,00 per l’annualità 2009 si fa fronte con le risorse stanziate nella UPB 514 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2009.

CAPO III
Misure a sostegno di interventi di prevenzione del rischio sismico

ARTICOLO 7
Contributi straordinari per la ricostruzione di edifici scolastici inagibili

1. Per l’anno 2009 è autorizzata la spesa di euro 2.152.500,00 per l’erogazione di contributi straordinari finalizzati alla ricostruzione di edifici scolastici dichiarati inagibili in quanto non conformi alla normativa antisismica.
2. I contributi sono concessi ai comuni a seguito di apposita istanza da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La Giunta regionale con deliberazione individua i comuni beneficiari e quantifica gli importi del contributo straordinario, sulla base delle seguenti condizioni:
a) edifici scolastici dichiarati inagibili e conseguentemente evacuati a seguito dell’effettuazione da parte della Regione di indagini per la valutazione della vulnerabilità sismica, in attuazione dell’atto di programmazione negoziata stipulato in data 5 marzo 1997 tra la Regione stessa e il Dipartimento della protezione civile del Consiglio dei ministri;
b) necessità di procedere ad una nuova costruzione o ricostruzione, in quanto l’adeguamento strutturale dell’edificio esistente non risulta conveniente dal punto di vista tecnico-economico, secondo quanto certificato dai competenti uffici regionali.
4. I contributi non possono essere superiori al 70 per cento del costo dell’intervento, al netto di eventuali altri contributi finalizzati alla ricostruzione dell’edificio scolastico.
5. La deliberazione di cui al comma 3 definisce inoltre le modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi.
6. All’onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse iscritte sulla UPB 421 “Difesa del suolo, riduzione del rischio sismico – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2009.

CAPO IV
Misure di razionalizzazione della spesa delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale

ARTICOLO 8
Proroga delle disposizioni di cui alla l.r. 42/2006

1. L’efficacia delle disposizioni di cui alla legge regionale 1 agosto 2006, n. 42 (Misure di razionalizzazione della spesa delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale), è prorogata al 31 dicembre 2009.

CAPO V
Misure a sostegno della zootecnica toscana

ARTICOLO 9
Contributo straordinario ai Comuni di Sinalunga (SI) e Colle Val D’Elsa (SI)

1. Al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di macellazione, è autorizzato un contributo straordinario di euro 200.000,00 a ciascuno dei Comuni di Sinalunga (SI) e Colle Val D’Elsa (SI), per il completamento delle opere di realizzazione degli stabilimenti di macellazione di proprietà comunale.
2. I comuni beneficiari sono tenuti al rimborso dell’anticipazione, senza alcun onere di interesse, nel termine massimo di ventiquattro mesi dalla data di erogazione del finanziamento regionale.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, provvede a definire le modalità di attribuzione, di erogazione e di recupero delle somme anticipate.
4. All’onere di spesa di euro 400.000,00 si fa fronte mediante le risorse iscritte nella UPB 522 ”Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito,agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole zootecniche e forestali – Spese di investimento”, del bilancio di previsione 2009.

TITOLO IV
Disposizioni in materia di personale
CAPO I
Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione)

ARTICOLO 10
Modifiche all’articolo 6 della l.r. 43/2006

1. All’articolo 6, comma 4, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione), sono aggiunte,
in fine, le parole “o gli anni in cui sono state svolte attività di informazione e comunicazione presso gli enti dipendenti od altri enti pubblici”.

ARTICOLO 11
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data dipubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
MARTINI
Firenze, 24 dicembre 2008

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 22.12.2008.


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