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NORMATIVA
Normativa regionale - Veneto

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Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28
Disciplina dell'attività di acconciatore.
 

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale


Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
Finalità.


1. La presente legge disciplina l’attività di acconciatore in conformità a quanto stabilito dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 “Disciplina dell’attività di acconciatore” e dall’articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli”, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.


ARTICOLO 2
Esercizio dell’attività.


1. L’attività di acconciatore è svolta in forma di impresa dai soggetti in possesso dell’abilitazione professionale di cui all’articolo 3 della legge n. 174/2005 ed è soggetta alla dichiarazione di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni, da presentare allo sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 “Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni, ove istituito, oppure al comune competente per territorio.
2. In nessun caso è ammesso lo svolgimento dell’attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.
3. L’attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell’esercente a condizione che i locali utilizzati siano separati da quelli adibiti a civile abitazione, rispettino
i requisiti igienico-sanitari e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla presente legge e dal regolamento di cui all’articolo 4.
4. L’attività di acconciatore può essere svolta presso la sede designata dal cliente solo in caso di:
a) malattia o altra forma di impedimento;
b) manifestazioni legate allo sport, alla moda e allo spettacolo;
c) altri eventi indicati nel regolamento di attuazione.
5. Le imprese esercitanti l’attività di acconciatore possono rimanere aperte al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l’esercente può liberamente determinare l’orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio, non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.
6. L’attività di acconciatore osserva la chiusura domenicale e festiva, salvo le deroghe stabilite dai comuni, anche in funzione della loro economia prevalentemente turistica, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.


ARTICOLO 3
Attività formativa.


1. Le azioni formative riguardanti l’attività di acconciatore, anche sulla base dell’accordo 29 marzo 2007 n. 65/CSR recante “Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello standard professionale nazionale della figura dell’acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174. Accordo ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”, sono predisposte e attuate ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” e dell’articolo 9 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro” e successive modifiche ed integrazioni.
2. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le azioni di cui al comma 1, che mirano, in particolare:
a) alla qualificazione di base, della durata di due anni, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 174/2005;
b) alla specializzazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 174/2005;
c) alla formazione teorica, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge n. 174/2005;
d) alla riqualificazione professionale, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, lettera b), della legge n. 174/2005.
3. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 2, definisce altresì:
a) i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi di cui al comma 2;
b) gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale.
4. L’accertamento dei requisiti soggettivi per l’ammissione ai corsi e agli esami di cui al presente articolo compete alla struttura regionale competente in materia di formazione.
5. La Giunta regionale stabilisce la composizione della commissione per l’esame di cui all’articolo 3, comma 1, della legge n. 174/2005 e le modalità di svolgimento delle prove d’esame.
6. Ai fini del conseguimento dell’abilitazione professionale per l’esercizio dell’attività di acconciatore, sono riconosciuti validi esclusivamente i corsi istituiti o riconosciuti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano i cui contenuti e la cui organizzazione siano conformi allo standard professionale definito con l’accordo di cui al comma 1.


ARTICOLO 4
Regolamento comunale.


1. Ciascun comune, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni di categoria, approva un regolamento di attuazione delle disposizioni in essa contenute, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Il regolamento prevede, in particolare:
a) i requisiti urbanistici, edilizi, dimensionali e igienico-sanitari dei locali nei quali viene esercitata l’attività e delle dotazioni tecniche, nonché le norme sanitarie e di sicurezza;
b) la disciplina degli orari e dell’apertura e chiusura dell’attività in base alle previsioni dell’articolo 2, commi 5 e 6 e delle modalità della loro esposizione;
c) l’obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali;
d) l’obbligo e le modalità di esposizione della dichiarazione di inizio attività presentata allo sportello unico delle attività produttive o al comune e del nominativo del responsabile tecnico presente nei locali ove viene svolta l’attività, nonché, nel caso la stessa venga esercitata presso la sede designata dal cliente, l’obbligo di recare con sé copia della medesima e di esibirla su richiesta degli organi di vigilanza.


ARTICOLO 5
Trasferimento, sospensione e cessazione dell’attività.


1. In caso di trasferimento dell’azienda per atto tra vivi o per causa di morte, il subentrante che, alla data del trasferimento, sia in possesso, anche per interposta persona, dell’abilitazione professionale, può iniziare l’attività senza presentare la dichiarazione di inizio attività di cui
all’articolo 2, previa comunicazione allo sportello unico per le attività produttive o al comune competente per territorio, da effettuare entro trenta giorni dalla data del trasferimento dell’azienda.
2. Il comune, accertata l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella legge n. 174/2005, nella presente legge o nel regolamento comunale, previa diffida, può sospendere l’attività.
3. La prosecuzione dell’attività viene vietata qualora vengano meno i requisiti che ne hanno consentito l’inizio.
4. La prosecuzione dell’attività viene altresì vietata:
a) qualora l’interessato non ottemperi alle prescrizioni di cui al comma 2 nel termine di centottanta giorni dalla notifica della sospensione;
b) nel caso in cui l’attività non venga svolta per un periodo superiore a centottanta giorni consecutivi, fatta eccezione per i seguenti casi nei quali il comune può consentire la sospensione dell’attività:
1) per gravi indisponibilità fisiche;
2) per maternità;
3) per demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l’uso dei locali nei quali è collocato l’esercizio;
4) per lavori di ristrutturazione dei locali anche su richiesta della azienda ulss.


ARTICOLO 6
Vigilanza e controlli.


1. L’attività di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l’esercizio dell’attività di acconciatore è esercitata dal comune, fatte salve le competenze della azienda ulss in materia di accertamenti igienico-sanitari.
2. Il comune, in particolare, accerta, durante l’orario di lavoro, la presenza del responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione di cui all’articolo 3, comma 5, della legge n. 174/2005.


ARTICOLO 7
Sanzioni amministrative.


1. É soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00:
a) chi esercita l’attività senza il possesso dell’abilitazione professionale di acconciatore;
b) chi esercita l’attività senza la presentazione della dichiarazione di inizio attività.
2. E’ soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.000,00:
a) chi esercita l’attività in forma ambulante o di posteggio;
b) chi non osserva la disciplina degli orari e dell’apertura e chiusura dell’attività.
3. E’ soggetto alla sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00:
a) chi omette di esporre copia della dichiarazione di inizio attività nel locale destinato all’attività;
b) chi omette di esporre le tariffe professionali ed il cartello degli orari.
4. Per ogni altra violazione delle disposizioni della presente legge o del regolamento comunale di cui all’articolo 4, si applica la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.000,00.
5. L’applicazione delle sanzioni amministrative è di competenza del comune nel cui territorio sono accertate le trasgressioni. Il comune introita i relativi proventi.


ARTICOLO 8
Norme finali.


1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa di avere diretta applicazione nella Regione del Veneto la legge 14 febbraio 1963, n. 161 “Disciplina dell’attività di barbiere,
parrucchiere ed affini”, come modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142 “Modifiche alla legge



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