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NORMATIVA
Normativa regionale - Veneto

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Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27
Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo.
 

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale


Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
Oggetto e finalità.


1. La Regione del Veneto riconosce il fondamentale ruolo sociale ed economico dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi e ne promuove la tutela dei diritti e degli interessi, individuali e collettivi.
2. La Regione, in conformità alle norme dell’Unione europea e della legislazione nazionale, nell’esercizio dei propri poteri, assicura l’informazione e la protezione dei consumatori e degli utenti perseguendo i seguenti obiettivi:
a) la tutela della salute dei consumatori e degli utenti anche attraverso la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente;
b) la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi, anche con riferimento alla fruibilità da parte di soggetti diversamente abili, attivando efficaci sistemi di identificazione, rintracciabilità, monitoraggio e vigilanza;
c) la tutela degli interessi economici e giuridici dei consumatori e degli utenti, favorendo la correttezza, la trasparenza e l’equità nei rapporti contrattuali e la soluzione delle controversie presso le sedi di conciliazione;
d) la promozione dell’informazione, dell’educazione, della formazione del consumatore e dell’utente, al fine di favorire scelte consapevoli, anche sotto il profilo etico e solidale, e sviluppare un più razionale rapporto socio-economico con la produzione e la distribuzione;
e) la promozione e lo sviluppo dell’associazionismo tra consumatori e utenti, valorizzando il diritto di ciascuno ad essere rappresentato e riconoscendo le funzioni di tutela e di rappresentanza delle associazioni che operano su base democratica;
f) la promozione della collaborazione tra le associazioni dei consumatori e degli utenti, le pubbliche amministrazioni e i soggetti che erogano servizi di pubblica utilità per l’erogazione dei medesimi servizi secondo standard di qualità e di efficienza.


ARTICOLO 2
Comitato regionale dei consumatori e degli utenti.


1. É istituito presso la struttura regionale competente il comitato regionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato comitato.
2. Il comitato è composto:
a) dall’assessore regionale competente per materia che lo presiede o, in caso di sua assenza o
impedimento, dal segretario regionale di settore;
b) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nel
registro di cui all’articolo 5, dalle stesse designato;
c) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di consumatori ed utenti o da un suo delegato;
d) da un rappresentante dei comuni designato dall’Associazione regionale comuni del Veneto;
e) da un rappresentante delle province designato dall’Unione regionale delle province del Veneto;
f) da un rappresentante delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, designato dall’Unione regionale delle camere di commercio del Veneto.
3. Il Presidente del comitato è coadiuvato da un vicepresidente scelto dal comitato tra i componenti designati dalle associazioni dei consumatori e degli utenti.
4. Il comitato è costituto con decreto del presidente della Giunta regionale e rimane in carica per tutta la durata della legislatura.
5. Con il decreto di cui al comma 4, il Presidente della Giunta regionale nomina altresì i supplenti dei rappresentanti di cui alle lettere b), d), e) ed f) del comma 2, nonché il segretario del comitato scelto tra i dipendenti, di categoria non inferiore alla D, della struttura regionale competente in materia di consumatori ed utenti.
6. Le designazioni di cui alle lettere b), d), e) ed f) del comma 2 sono comunicate al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta. Il comitato è validamente costituito e può funzionare con la nomina di almeno la metà dei componenti.
7. I componenti del comitato di cui alle lettere b), d), e) ed f) del comma 2 sono sostituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta degli enti ed organismi che li hanno designati.
8. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla costituzione del comitato entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Fino alla costituzione del comitato continua ad operare la consulta regionale prezzi e consumi di cui all’articolo 2 della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 “Interventi in materia di tutela dei consumatori” e successive modifiche ed integrazioni.


ARTICOLO 3
Funzionamento del comitato regionale dei consumatori e degli utenti.


1. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente almeno due volte l’anno, e, comunque, ogni qualvolta risulti necessario. Il presidente convoca il comitato anche su richiesta di un terzo
dei componenti in carica.
2. Il comitato predispone la proposta di regolamento che disciplina il proprio funzionamento; la Giunta regionale approva la proposta, sentita la competente commissione consiliare.
3. La partecipazione al comitato a qualsiasi titolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.


ARTICOLO 4
Compiti del comitato.


1. Il comitato esprime pareri e formula proposte:
a) sugli atti di programmazione regionale e sui progetti di legge e di regolamento che riguardano i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;
b) sugli interventi regionali di tutela, informazione ed educazione dei consumatori e degli utenti;
c) sulla definizione dei criteri per la concessione di contributi regionali alle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all’articolo 5;
d) sui progetti di ricerca e di studio sui temi del consumo;
e) sulle attività dirette all’informazione e all’educazione dei consumatori e degli utenti e sulle iniziative volte a potenziare l’accesso alle procedure di conciliazione per la soluzione delle
controversie.


ARTICOLO 5
Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti.


1. É istituito il registro regionale delle associazioni dei
consumatori e degli utenti presso la struttura regionale competente.
2. L’iscrizione al registro delle associazioni dei consumatori e degli utenti a carattere regionale o delle sezioni regionali di associazioni nazionali, è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di idonea documentazione, dei seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti senza fine di lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con l’indicazione delle quote versate direttamente all’associazione per gli scopi statutari;
c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione regionale e presenza di sportelli sul territorio in almeno quattro province della regione; gli sportelli devono essere ubicati in sedi autonome rispetto ad altre attività economiche;
d) svolgimento di un’attività continuativa nell’ambito della Regione nei tre anni precedenti;
e) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite e tenuta dei libri contabili conforme alle norme vigenti in materia;
f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna passata in giudicato, in relazione all’attività dell’associazione medesima, e non rivestire la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l’associazione.
3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, disciplina la procedura per l’iscrizione delle associazioni al registro regionale e per l’aggiornamento dello stesso.
4. L’iscrizione nel registro è condizione necessaria per l’accesso ai finanziamenti regionali previsti a sostegno dell’associazionismo e per la realizzazione di iniziative in materia di tutela dei consumatori e degli utenti.


ARTICOLO 6
Interventi regionali a tutela dei consumatori e degli utenti.


1. La Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno approva, sentiti il comitato di cui all’articolo 2 e la competente commissione consiliare, il programma delle iniziative da realizzare a tutela dei consumatori e degli utenti in base alle risorse disponibili.
2. Il programma prevede:
a) le iniziative che la Regione intende intraprendere direttamente a tutela dei consumatori e degli utenti. Gli interventi stabiliti possono essere realizzati anche in collaborazione con gli enti locali, le altre regioni, le associazioni dei consumatori di cui all’articolo 5, le camere di commercio o con altri soggetti pubblici o privati;
b) le iniziative delle associazioni dei consumatori e degli utenti per la cui realizzazione vengono erogati contributi regionali. A tal fine le associazioni iscritte nel registro di cui all’articolo 5, entro il 30 settembre di ogni anno, presentano alla Giunta regionale i progetti che intendono realizzare nell’anno successivo per i quali richiedono il finanziamento regionale, muniti di una relazione illustrativa delle finalità da raggiungere e del preventivo di spesa;
c) i contributi da erogare a sostegno della funzionalità ed organizzazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti;
d) la ripartizione delle risorse tra le varie iniziative. L’ammontare dei contributi assegnati ai sensi della lettera c) non può comunque eccedere il 30 per cento dei fondi disponibili.
3. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentito il comitato regionale dei consumatori e
degli utenti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c), stabilisce i criteri e le modalità con cui vengono assegnati i finanziamenti regionali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, le modalità
di rendicontazione dei contributi assegnati ed i casi di revoca degli stessi.
4. Fino a quando la Giunta regionale non ha stabilito i criteri e le modalità previsti dal comma 3, continuano ad applicarsi i criteri e le modalità previsti dall’articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni.


ARTICOLO 7
Informazione dei consumatori e degli utenti.


1. Il programma di cui all’articolo 6 prevede altresì iniziative dirette all’informazione e all’educazione dei consumatori e degli utenti, anche attraverso l’utilizzo più ampio dei mezzi di comunicazione e di strumenti telematici.
2. La Giunta regionale, in collaborazione con le autorità sanitarie, scolastiche e le associazioni dei consumatori, promuove programmi di educazione al consumo per gli studenti, il personale docente ed i genitori.
3. La Giunta regionale promuove programmi analoghi a quelli di cui al comma 2 nei confronti degli anziani e di altri soggetti appartenenti alle categorie di consumatori maggiormente vulnerabili.


ARTICOLO 8
Monitoraggio permanente dei prezzi di beni e servizi.


1. Presso la struttura regionale competente è istituito l’osservatorio regionale dei prezzi.
2. L’osservatorio regionale dei prezzi cura, ai fini della programmazione delle politiche di settore, il monitoraggio permanente dei prezzi dei beni e servizi di particolare interesse per il consumatore e per l’utente, approfondendo e valutando le specificità degli andamenti regionali, con particolare riferimento ai prodotti tipici veneti.
3. L’attività di monitoraggio di cui al comma 2 può essere realizzata, oltre che con la collaborazione di altre strutture regionali, anche avvalendosi, previa apposita convenzione, dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), di università, di enti ed istituti di ricerca, delle
autonomie locali, delle associazioni iscritte al registro di cui all’articolo 5 o di altri enti e soggetti pubblici o privati.
4. La Giunta regionale dispone studi, ricerche, indagini a fronte di dati evidenziati dall’osservatorio che rivelano l’esistenza di fenomeni distorsivi per il consumatore e per l’utente.
5. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni dei consumatori iscritte nel registro previsto dall’articolo 5, determina le modalità e i criteri procedurali per la costituzione e il funzionamento dell’osservatorio.


ARTICOLO 9
Provvedimenti per il contenimento dei prezzi al consumo.


1. La Giunta regionale promuove intese tra le associazioni dei consumatori e quelle dei produttori, dei commercianti e dei pubblici esercenti, volte a sostenere iniziative di difesa del potere di acquisto delle famiglie, anche attraverso l’organizzazione di panieri di beni di generale e largo consumo a prezzi contenuti e giustificati.
2. L’adesione alle iniziative di cui al comma 1 può costituire per le imprese un titolo di priorità per l’assegnazione di contributi e finanziamenti regionali.
3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità attuative delle intese di cui al comma 1 e le forme di comunicazione al pubblico delle imprese aderenti, anche prevedendo forme di collaborazione con gli enti locali e con le camere di commercio.


ARTICOLO 10
Norma finanziaria.


1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 1.250.000,00 per ognuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011, si provvede:
a) quanto a euro 250.000,00 mediante prelevamento delle risorse allocate all’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, partita n. 2 “Interventi a favore dei consumatori” e contestuale incremento dell’upb U0071 “Azioni a sostegno dell’associazionismo per il commercio” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011;
b) quanto a euro 1.000.000,00 utilizzando le risorse allocate nell’upb U0071 “Azioni a sostegno
dell’associazionismo per il commercio” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.


ARTICOLO 11
Abrogazioni.


1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 “Interventi in materia di tutela dei consumatori” fatto salvo quanto previsto dal comma 8 dell’articolo 2 e dal comma 4 dell’articolo 6;
b) la legge regionale 5 marzo 1987, n. 19 “Modifiche e integrazioni della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3, concernente interventi in materia di tutela dei consumatori”;
c) l’articolo 19 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1996)”;
d) il comma 1 dell’articolo 36 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.


Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 23 ottobre 2009



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