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NORMATIVA
Normativa regionale - Lazio

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Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 26
Disciplina delle iniziative regionali di promozione della conoscenza del patrimonio e delle attività culturali del Lazio
 
Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale Promulga la seguente legge ARTICOLO 1 (Finalità e oggetto) 1. La Regione, in attuazione degli articoli 7, comma 2, lettera h) e 9 dello Statuto, promuove e sostiene la conoscenza del patrimonio e delle attività culturali del Lazio, al fine di valorizzarne in particolare la storia, l’identità, il pluralismo delle espressioni e l’integrazione nel contesto nazionale ed internazionale. 2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina un sistema coordinato di iniziative di marketing territoriale per far conoscere e promuovere le numerose opportunità culturali del territorio. ARTICOLO 2 (Tipologia delle iniziative) 1. Il sistema coordinato di cui all’articolo 1, comma 2, comprende iniziative funzionali al rafforzamento dell’identità e della competitività territoriale e all’aumento dell’attrattività del patrimonio e delle attività culturali del Lazio nei confronti dei potenziali flussi di utenza, sia individuale che organizzata, e in particolare: a) la promozione degli attrattori culturali definiti ai sensi dell’articolo 56 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 relativo alla valorizzazione e promozione del territorio delle province del Lazio tramite i beni culturali; b) la realizzazione di campagne promozionali in Italia e all’estero con riferimento ai beni ed alle attività culturali del Lazio; c) la promozione di conferenze, di dibattiti, di seminari, di convegni e di congressi; d) l’ideazione e la realizzazione di prodotti audiovisivi e supporti editoriali e la diffusione di pubblicazioni ed altro materiale informativo utile ad una efficace campagna di comunicazione; e) l’attivazione, diretta o in convenzione, di strumenti di comunicazione con particolare riferimento alle nuove tecnologie digitali; f) la qualificazione e la valorizzazione di percorsi storici e di itinerari culturali. ARTICOLO 3 (Criteri e modalità per l’attuazione del sistema coordinato delle iniziative) 1. Per l’attuazione del sistema coordinato delle iniziative di cui all’articolo 2, la Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di cultura, previo parere espresso della commissione consiliare competente in materia, determina con propria deliberazione specifici criteri e modalità in modo da garantire uguali opportunità sul territorio regionale e favorire l’armonico sviluppo dell’intera Regione, riducendo gli squilibri esistenti. ARTICOLO 4 (Programma annuale delle iniziative) 1. La Giunta regionale, sulla base dei criteri e delle modalità di cui all’articolo 3, adotta con propria deliberazione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, ai sensi dell’articolo 5, il programma annuale delle iniziative, anche sulla base di accordi ed intese con gli enti locali ed il Ministero competente in materia di beni e attività culturali. ARTICOLO 5 (Disposizione finanziaria) 1. Ai fini dell’attuazione della presente legge si provvede attraverso l’istituzione, nell’ambito dell’UPB G11, del capitolo denominato "Iniziative per la promozione del patrimonio e delle attività culturali del Lazio" con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2009, pari a 50 mila euro, alla cui copertura si provvede mediante la riduzione di pari importo dal capitolo G23520. Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 23 ottobre 2009 Marrazzo


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