Il Consiglio regionale ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Abrogazione dell’art. 2 della L.R. 36/2007)
1. L’articolo 2 della L.R. 36/2007 (Modifiche all’art. 3 della L.R. 24 luglio 2006, n. 25: Principi e criteri per la determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali ed individuazione dei comuni ad economia turistica, delle città d’arte e dei comuni di interesse storico-artistico) è abrogato.
ARTICOLO 2
(Abrogazione dell’articolo 3 della L.R. 36/2007)
1. L’articolo 3 della L.R. 36/2007 è abrogato.
ARTICOLO 3
(Abrogazione del comma 1 dell’art. 79 della L.R. 34/2007)
1. Il comma 1 dell’articolo 79 della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34 (Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture) è abrogato.
ARTICOLO 4
(Entrata in vigore)
1. Le abrogazioni di cui alle presenti norme hanno effetto sin dalla pubblicazione della L.R. n. 36 del 25.10.2007.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".
é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L'Aquila, addì 23 Novembre 2007