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NORMATIVA
Normativa regionale - Lazio

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Legge regionale 23 novembre 2006, n. 19
Disposizioni per la valorizzazione culturale, turistica e ambientale della via Francigena e degli altri itinerari culturali regionali riconosciuti da parte del Consiglio d’Europa
 
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
(Oggetto)

1. Sono denominati “grandi itinerari culturali europei” e “itinerari culturali europei” gli itinerari di valore storico, religioso, culturale riconosciuti e definiti dal Consiglio d’Europa.
2. La presente legge disciplina le attività promozionali e di valorizzazione riguardanti l’insieme delle strade, dei percorsi, degli itinerari, dei cammini storici e delle rotte mediterranee che siano inscritte geograficamente nel tratto regionale degli “itinerari culturali europei” riconosciuti formalmente dal Consiglio d’Europa.
3. Ai fini della presente legge si denomina “Via Francigena”, riconosciuta dal Consiglio d’Europa quale itinerario culturale europeo, il fascio di strade e la grande direttrice viaria che dall’alto medioevo costituì il principale collegamento tra il Nord-Europa e la Terra Santa. Il percorso della Via Francigena interessa il territorio laziale in tutta la sua interezza, rilevato nella grande direttrice viaria nel tracciato delle strade statali, Cassia a nord di Roma e Appia-Appia Traianea a sud di Roma. Le varianti storiche al percorso principale e i tracciati viari di confluenza dal mare e dalle regioni limitrofe saranno oggetto di censimento, indagine storica e mappatura anche mediante progetti svolti all’interno della cooperazione transnazionale.

ARTICOLO 2
(Finalità e obiettivi)

1. Allo scopo di valorizzare la Via Francigena e gli altri percorsi culturali riconosciuti dal Consiglio d’Europa, nell’ambito delle proprie competenze, la Regione Lazio riconosce meritevoli di finanziamento i seguenti interventi:
a) la manutenzione dei percorsi degli antichi tracciati ai fini del pubblico utilizzo, anche attraverso l’installazione di cartellonistica e segnaletica, nell’ottica della valorizzazione culturale, turistica e ambientale dei tracciati stessi e dei luoghi siti lungo il loro percorso originario o ad esso adiacenti;
b) la promozione di manifestazioni culturali e le attività di comunicazione ad esse relative finalizzate alla conoscenza e alla salvaguardia degli itinerari culturali europei presenti nella Regione Lazio;
c) le attività di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni di altri paesi europei, volte alla valorizzazione e alla diffusione della conoscenza degli itinerari storici europei presenti nella Regione Lazio e alla promozione dell’identità culturale europea;
d) le attività di informazione, comunicazione e produzione di materiale cinematografico, fotografico e multimediale nonché la promozione del prodotto culturale, turistico e ambientale rappresentato dagli itinerari culturali europei presenti nella Regione Lazio.

ARTICOLO 3
(Soggetti destinatari dei finanziamenti)

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva annualmente un progetto unitario di interventi proposto dalla Direzione regionale ai Beni e alle Attività Culturali sulla base di una ricognizione sul territorio delle attività compatibili con le finalità della presente legge.
2. Sono ammessi a finanziamento i progetti presentati da comuni, province, istituti scolastici, università, altre pubbliche istituzioni e enti ecclesiastici e privati presenti sul territorio laziale ed a cofinanziamento progetti sottoposti all’approvazione della Commissione europea.

Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addì 23 novembre 2006
Marrazzo


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