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NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana

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Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40
Legge di semplificazione e riordino normativo 2009.
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


Promulga la seguente legge


PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, secondo, terzo e quarto comma della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), l’articolo 54, commi 1 e 2 e l’articolo 68, comma 2, dello Statuto;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e in particolare l’articolo 17;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia. “Testo A”);
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione
della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell’edilizia);
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria)
e in particolare l’articolo 38;
Vista la legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in
materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti);
Vista la legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell’Azienda Regionale Agricola di Alberese);
Vista la legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (Disciplina degli
accordi di programma e delle conferenze di servizi);
Vista la legge regionale 1 luglio 1999, n. 36 (Disciplina per l’impiego dei diserbanti e geoinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura);
Vista la legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione
dell’Agenzia di Promozione Economica della Toscana “APET”).
Vista la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in
materia di sanzioni amministrative);
Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);
Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del
Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su
aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di
stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in
materia di energia);
Vista la legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e di imprenditrice agricoli e di impresa agricola);
Vista la legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della
partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana
s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana s.p.a).
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie
locali nella seduta del 20 marzo 2009;
Considerato quanto segue:
Per quanto concerne il titolo I, capo I (Disposizioni generali):
1. L’effettiva rimozione - o la significativa riduzione - di adempimenti amministrativi superflui o eccessivi e dei relativi
costi, nonché la riduzione dei tempi per l’espletamento di
adempimenti o per lo svolgimento di procedure non eliminabili,
costituiscono obiettivi permanenti cui la Regione Toscana ispira la propria azione legislativa e amministrativa, in conformità al
principio di semplicità dei rapporti fra cittadini, imprese e
istituzioni a tutti i livelli, di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera z) dello Statuto. Nel perseguimento degli obiettivi citati
un ruolo rilevante è attribuito all’innovazione tecnologica e al
massimo ampliamento del ricorso agli strumenti telematici nei
rapporti fra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni;
2. L’articolo 9 dell’accordo Stato-regioni-autonomie locali
stipulato il 29 marzo 2007 prevede entro il 2012 la riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi a carico di cittadini e
imprese, in conformità alle conclusioni del Consiglio europeo dell’8-9 marzo 2007. Pertanto nel programma regionale di sviluppo (PRS) vengono definite le strategie di semplificazione della Regione Toscana.
Per quanto concerne il titolo II, capo I, sezione I (Accesso ai documenti amministrativi):
1. La Regione intende dare piena attuazione al dettato statutario e al principio di massima trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa, già perseguiti anche attraverso altri interventi normativi, fra i quali in particolare quello di riordino del Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT);
2. Il riconoscimento del diritto di accesso senza obbligo di
motivazione costituisce ampliamento, da parte regionale, di una
situazione qualificata dal legislatore nazionale come livello
essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, mantenendo l’equilibrio con la tutela di interessi
costituzionalmente protetti (quali ad esempio la riservatezza);
3. La Regione persegue queste finalità con l’obiettivo di
garantirle su tutto il suo territorio e a tutti i livelli di amministrazione, ma nel rispetto dell’autonomia ordinamentale degli enti locali, cui è assegnato un ragionevole termine per
l’adeguamento normativo e organizzativo;
4. In sede di concertazione istituzionale la Regione e gli enti
locali hanno raggiunto un’intesa sulla graduale estensione a questi ultimi delle principali innovazioni in materia di accesso contenute nella legge e su tale estensione anche il Consiglio delle autonomie locali (CAL) ha reso parere favorevole.
Per quanto concerne il titolo II, capo I, sezione III (Riduzione dei tempi burocratici):
1. Per garantire effettività alla riduzione dei tempi per lo
svolgimento dei procedimenti amministrativi, è previsto da un lato
un meccanismo di revisione del quadro normativo e amministrativo
esistente, e dall’altro l’obbligo di motivare specificamente ed
espressamente le deroghe al termine stabilito nei futuri interventi normativi;
2. Ulteriore rafforzamento della disciplina è assicurato dalla
previsione di conseguenze giuridiche automaticamente collegate al
decorso dei termini per l’effettuazione degli interventi sopra citati;
3. Un particolare favore relativamente alla riduzione dei tempi
burocratici è accordato alle imprese in possesso di certificazioni
di qualità sotto i profili della tutela dell’ambiente e della
responsabilità sociale;
4. Per rafforzare ulteriormente l’azione di riduzione dei tempi
procedimentali in modo incisivo per il cittadino è introdotto
nell’ordinamento regionale l’istituto dell’indennizzo monetario per il ritardo nella conclusione dei procedimenti, che non sostituisce il risarcimento del danno. Per il sistema degli enti locali è prevista la facoltà di avvalersi del medesimo istituto.
Per quanto concerne il titolo II, capo II (Disciplina della conferenza di servizi):
1. La disciplina regionale della conferenza dei servizi,
dettata dalla l.r. 76/1996, risulta non più in linea con
l’evoluzione normativa dell’istituto intervenuta a livello statale a partire dal 1993. Pertanto se ne rende necessaria una rivisitazione al fine di configurare l’istituto stesso quale luogo di concertazione tra una pluralità di soggetti, pubblici e privati, portatori di istanze proprie nell’ambito di uno o più procedimenti amministrativi;
2. I principi e gli obiettivi di semplificazione perseguiti
dalla presente legge sarebbero stati contraddetti da una normativa
che prevedesse una pluralità di discipline sul territorio regionale.
Pertanto si è ritenuto di applicare il disposto dell’articolo 63,
comma 2, dello Statuto che consente, in presenza di specifiche
esigenze unitarie, di demandare alla legge il compito di disciplinare l’organizzazione e lo svolgimento della funzioni conferite agli enti locali. La nuova disciplina della conferenza di servizi è stata oggetto di concertazione con gli enti locali e sulla stessa il Consiglio delle autonomie locali ha espresso parere favorevole;
3. La nuova disciplina dell’istituto soddisfa esigenze di semplificazione e celerità del procedimento amministrativo
prevedendo la convocazione in via telematica della conferenza e
termini certi per la convocazione e lo svolgimento dei lavori della stessa. La pubblicità dei lavori delle conferenze convocate dalla Regione e la possibilità per il sistema degli enti locali di
disporre di tale pubblicità nell’ambito dei procedimenti di propria competenza rispondono al principio generale di trasparenza
dell’azione amministrativa.
Per quanto concerne il titolo II, capo III (Misure per l’utilizzo
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nello
svolgimento dei procedimenti di competenza degli sportelli unici per le attività produttive “SUAP”):
1. La semplicità, la celerità e la trasparenza nei rapporti tra
la pubblica amministrazione e le imprese costituiscono una priorità dell’azione regionale: a tale fine, e in coerenza con il principio
sancito dall’articolo 38 del d.l. 112/2008, si individua lo
sportello unico delle attività produttive (SUAP) come unico interlocutore per le imprese;
2. La semplificazione amministrativa si realizza anche attraverso la promozione dell’amministrazione elettronica. A tal fine si è ritenuto opportuno prevedere che i procedimenti amministrativi di competenza del SUAP si svolgano con modalità telematiche mediante un’apposita struttura tecnologica (rete regionale dei SUAP);
3. La semplificazione amministrativa rappresenta un fattore
fondamentale di competitività e di crescita economica. E’ quindi
importante assicurare l’uniformità sul territorio degli adempimenti richiesti alle imprese; pertanto, nel rispetto dell’articolo 63, comma 2, dello Statuto, a livello regionale sono stabilite le regole tecniche per la codificazione dei procedimenti;
4. Lo svolgimento in via telematica dei procedimenti dipende
dalla messa a punto di regole tecniche uniformi per la trasmissione degli atti che saranno stabilite con successivi atti amministrativi regionali. Pertanto, l’efficacia delle norme che prevedono l’attivazione del sistema telematico nei procedimenti di competenza del SUAP viene differita fino all’emanazione dei suddetti atti;
5. Per lo svolgimento in via telematica dei procedimenti
edilizi per gli impianti produttivi di beni e servizi si rende
necessario uniformare la documentazione e gli elaborati da produrre ai fini del rilascio dei titoli edilizi. Pertanto, si è prevista una deroga all’articolo 82, comma 1, della l.r. 1/2005;
6. Una delle difficoltà incontrate dalle imprese nell’accesso
ad un’attività economica è rappresentata dalla complessità e
dall’incertezza delle procedure amministrative. Per questa ragione
si prevede la realizzazione di un sistema toscano dei servizi per le imprese, con l’obiettivo di fornire, in particolare attraverso la banca dati regionale SUAP e il sito istituzionale regionale per le imprese, informazioni trasparenti e univoche circa le opportunità di insediamento di attività produttive sul territorio e i procedimenti relativi all’esercizio delle stesse.
Per quanto concerne il titolo III, capo II (Abolizione di certificati in materia igienico-sanitaria):
1. L’evoluzione della legislazione e delle pratiche igienico-sanitarie ha reso ormai obsolete sotto il profilo dell’evidenza scientifica molte certificazioni di idoneità fisica e psico-fisica funzionali allo svolgimento di attività tecniche ed all’assunzione ad un impiego, certificazioni che vengono peraltro diffusamente percepite come inutili aggravi burocratici privi di effettiva utilità;
2. Si abolisce pertanto l’obbligo di presentazione delle
suddette certificazioni, esclusivamente nei procedimenti
amministrativi di competenza della Regione e degli enti locali,
atteso che tale abolizione non presenta profili di interferenza con la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e
organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali ex articolo 117, secondo comma, lettera g), della
Costituzione.
Per quanto concerne il titolo III, capo III (Modifiche alla legge
regionale 7 febbraio 2005, n. 28 “Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche,
somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”):
1. La crescente diffusione del fenomeno del commercio abusivo
su aree pubbliche rende necessaria una più incisiva azione di
repressione e l’adozione di misure che ne rafforzino l’efficacia,
individuando fattispecie più stringenti per l’effettuazione del
sequestro cautelare, anche imperniate sulla inequivocabile
finalizzazione degli oggetti sequestrati alla vendita illegale;
2. L’attuale disciplina comporta per la polizia amministrativa
adempimenti gravosi sia per la complessità di esecuzione che per la durata dei relativi procedimenti. Per ovviare a ciò si introducono misure di semplificazione per l’esecuzione del sequestro cautelare della merce abusivamente posta in vendita e delle attrezzature utilizzate e per la custodia e la eventuale alienazione o distruzione delle stesse.
Per quanto concerne il titolo III, capo IV (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”):
1. L’articolo 22, comma 2 del d.p.r. 380/2001 prevede un procedimento semplificato per alcune tipologie di varianti ai permessi di costruire già rilasciati e pertanto si modifica l’articolo 79 della l.r. 1/2005, nel senso che le varianti ai permessi di costruire aventi ad oggetto opere ed interventi di cui ai commi 1 e 2 di questo articolo, che risultino conformi alle prescrizioni contenute nel permesso di costruire, già rilasciati siano assoggettate solo a denuncia di inizio attività;
2. Con riferimento ad alcuni interventi edilizi per i quali sia
richiesto il permesso di costruire, l’articolo 20, comma 1, del d.p.r. 380/2001 prevede l’autocertificazione del soggetto interessato circa la conformità del progetto alle norme igienico-
sanitarie e detta autocertificazione è ora introdotta anche nell’articolo 82 della l.r.1/2005 in relazione alla medesima fattispecie.
3. Con riferimento ad alcuni interventi edilizi assoggettati a
denuncia di inizio attività, l’articolo 23, comma 1, del d.p.r.
380/2001 prevede che il progettista abilitato presenti una relazione con la quale asseveri il rispetto delle norme igienico-sanitarie per le opere da realizzare e detta semplificazione è introdotta anche nell’articolo 82 della l.r. 1/2005 in relazione alla medesima fattispecie;
4. L’articolo 149 del d.lgs. 42/2004 prevede che determinati
interventi edilizi siano esclusi dal regime dell’autorizzazione
paesaggistica di cui all’articolo 146 del decreto legislativo medesimo e l’articolo 83 della l.r. 1/2005 semplifica il procedimento di rilascio dei relativi titoli abilitativi.Per quanto concerne il titolo III, capo V (Disposizioni in materia di energia):
1. Le prescrizioni di utilizzo delle fonti rinnovabili in
ambito civile devono presentarsi chiare, univoche, di semplice
applicazione per cittadini, operatori del settore edilizio e
impiantistico, amministrazioni, e devono essere altresì adeguate ai vari tipi di intervento edilizio e capaci di adeguarsi ai diversi territori interessati;
2. L’articolo 23 della l.r. 39/2005 contiene una prescrizione
di utilizzo della fonte solare termica di complessa applicazione,
sia per la Regione, che deve costruire una intesa con una pluralità di soggetti, sia per i progettisti che devono inserire i pannelli solari termici nell’involucro edilizio;
3. A questa prescrizione, con il d.lgs. 192/2005 e le conseguenti modifiche apportate al d.p.r. 380/2001 si sono aggiunte altre prescrizioni di legge sull’utilizzo generale di fonti rinnovabili nei consumi degli edifici, che comportano obblighi più ampi rispetto a quanto contenuto nell’articolo 23 della l.r. 39/2005;
4. Viene fatta maggiore chiarezza sugli adempimenti a carico
del cittadino, abrogando la prescrizione regionale più limitata e
rigida, e attuando le disposizioni indicate nel d.lgs. 192/2005 in
merito alle fonti rinnovabili.
Per quanto concerne il titolo III, capo VI (Modifiche alla legge
regionale 1 luglio 1999, n. 36 “Disciplina per l’impiego dei
diserbanti e geoinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura”):
1. Il mutamento del quadro normativo nazionale e regionale ha
indotto a rivalutare la disciplina dell’articolo 4 della l.r. 36/1999;
2. La necessità di eliminare inutili oneri amministrativi per
le imprese costituisce una priorità dell’azione regionale. Per
questa ragione, si ritiene necessario eliminare la comunicazione
preventiva per l’impiego di prodotti fitosanitari contenenti
sostanze ad azione diserbante o geoinfestante e introdurre un
obbligo di registrazione da effettuare su registri già esistenti per l’adempimento di altri obblighi amministrativi;
3. La disciplina specifica prevista ai sensi del disposto
dell’articolo 93 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale), che rimanda alle Regioni
l’individuazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari e
la disciplina di utilizzazione degli stessi, ha indotto a rivalutare la necessità di procedere alla individuazione delle aree dove l’uso dei prodotti fitosanitari ad azione diserbante e geoinfestante comporta rischi ambientali e/o sanitari.
Per quanto concerne il titolo III, capo VII (Modifiche alla legge
regionale 27 luglio 2007, n. 45 “Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e impresa agricola”):
1. È opportuno eliminare dall’elenco dei procedimenti di interesse dell’azienda agricola il riferimento alle richieste di certificazioni, autorizzazioni, concessioni, allo scopo di superare possibili dubbi interpretativi in relazione alla conformità di tale previsione con il principio fissato nell’articolo 38 del d.l. 112/2008 che indica lo SUAP come il punto unico di accesso per tutte le vicende amministrative concernenti l’insediamento e l’esercizio di attività produttive;2. É necessario modificare la previsione che stabilisce che siano le convenzioni tra l’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) e gli enti locali a indicare quali procedimenti gestire tramite la dichiarazione unica aziendale (DUA) e attribuire alla Regione la competenza di stabilire nelle singole normative di settore i procedimenti attivabili tramite DUA, mantenendo fermo che le richieste di aiuti finanziari le cui informazioni preliminari sono contenute nella DUA sono attivate in via automatica da parte degli enti competenti. Questo per garantire una semplificazione dei procedimenti di interesse dell’azienda agricola uniforme sul territorio regionale.
Per quanto concerne il titolo IV, capo I (Disposizioni relative ad
alcuni incarichi direzionali in enti ed agenzie regionali e società partecipate dalla Regione Toscana):
1. È opportuno estendere l’omogeneità dei requisiti richiesti per la copertura degli incarichi direzionali in enti ed agenzie
regionali e società partecipate dalla Regione Toscana, adeguando
anche la misura del relativo compenso.
Per quanto concerne il titolo V, capo I (Semplificazione del sistema normativo regionale):
1. Il riordino costante della normativa è uno dei principi di cui alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in
materia di qualità della normazione) e la riduzione del numero delle leggi e regolamenti vigenti costituisce un elemento portante del generale processo di snellimento e semplificazione dell’ordinamento;


Si approva la presente legge


TITOLO I
Disposizioni generali
CAPO I
Disposizioni generali


ARTICOLO 1
Obiettivi e strumenti d’intervento


1. In attuazione del principio di semplicità dei rapporti fra cittadini, imprese e istituzioni a tutti i livelli, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto regionale, nonché dei principi di qualità della normazione di cui all’articolo 2, comma 2, lettere c) ed f), della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), la Regione Toscana con la presente legge persegue i seguenti obiettivi:
a) la rimozione o la significativa riduzione degli oneri e degli
adempimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese;
b) la riduzione dei tempi burocratici;
c) l’innovazione tecnologica nei rapporti fra pubblica amministrazione, cittadini e imprese.
2. La Regione effettua periodici interventi normativi volti al
conseguimento delle finalità del presente articolo ed alla riduzione del numero delle leggi e dei regolamenti regionali.
3. La Regione, d’intesa con gli enti locali, effettua un costante
monitoraggio sullo stato di attuazione della presente legge.
4. La Regione convoca, almeno ogni due anni, gli stati generali della pubblica amministrazione toscana sui risultati dei monitoraggi di cui al comma 3 e per un confronto sulle strategie di semplificazione dell’azione amministrativa.
Agli stati generali partecipano le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori.
5. La presente legge può essere modificata solo in modo espresso da leggi regionali successive.


ARTICOLO 2
Programmazione delle strategie di semplificazione


1. Nel programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), sono contenute, in un’apposita sezione, le strategie di semplificazione che individuano le linee fondamentali e gli interventi qualificanti dell’azione regionale di semplificazione amministrativa, secondo i principi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto regionale e dell’articolo 1 della presente legge.
2. In sede di aggiornamento del PRS sono stabilite eventuali variazioni alle strategie di semplificazione.


ARTICOLO 3
Utilizzo della telematica nei rapporti con la pubblica amministrazione


1. Possono essere effettuate anche in via telematica le comunicazioni ai seguenti soggetti:
a) alla Regione e agli enti e organismi dipendenti della Regione,
compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale;
b) agli organismi di diritto privato, comunque denominati, controllati dalla Regione;
c) alle aziende sanitarie e agli enti del servizio sanitario regionale;
d) ai concessionari dei servizi pubblici regionali;
e) agli enti locali, ai loro consorzi, associazioni e agenzie;
f) agli enti e organismi dipendenti o strumentali degli enti locali, agli organismi di diritto privato comunque denominati controllati dagli enti locali;
g) ai concessionari dei servizi pubblici locali;
h) ai soggetti di diritto privato, limitatamente allo svolgimento di attività di pubblico interesse disciplinate dalla normativa vigente.
2. Le istanze e le dichiarazioni ai soggetti di cui al comma 1 possono essere presentate anche in via telematica, con le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Al fine di semplificare i rapporti interni alla pubblica
amministrazione e con cittadini, imprese, associazioni e altri soggetti di diritto privato, i soggetti di cui al comma 1 attivano modalità di domiciliazione amministrativa telematica (DAT) avendo a riferimento l’infrastruttura, gli standard e le modalità operative previste nella legge regionale in materia di società dell’informazione.
4. Fermo restando quanto stabilito dal d.l. 185/2008, convertito dalla l. 2/2009, ciascun cittadino, impresa, associazione o altro soggetto di diritto privato può comunicare il domicilio digitale presso il quale intende ricevere tutte le comunicazioni nei rapporti con i soggetti di cui al comma 1.
5. La comunicazione del domicilio digitale può essere fatta a uno
qualunque dei soggetti di cui al comma 1 ed è resa disponibile a tutti gli altri tramite l’archivio di cui all’articolo 4.


ARTICOLO 4
Archivio dei domicili digitali e accesso ai servizi digitali


1. Per rendere conoscibili a tutti i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, i domicili digitali, la Giunta regionale, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con proprio regolamento, istituisce l’archivio dei domicili digitali della Toscana e provvede alla sua gestione.
2. L’archivio di cui al comma 1, contiene i dati necessari
all’identificazione digitale del soggetto secondo la normativa vigente.
3. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, aggiornano l’archivio dei domicili digitali della Toscana, utilizzando l’infrastruttura di rete regionale, con modalità organizzative e di comunicazione che assicurino la sicurezza delle trasmissioni e la protezione dei dati personali.
4. Ai fini di assicurare a cittadini, imprese, associazioni e altri soggetti di diritto privato l’accesso ai servizi digitali forniti dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, l’archivio può contenere altresì il profilo assegnato di utilizzazione dei servizi operanti sull’infrastruttura di rete regionale secondo le condizioni e gli standard previsti dalla legge regionale in materia di società dell’informazione.


TITOLO II
Interventi di semplificazione di carattere generale
CAPO I
Disposizioni in materia di procedimento amministrativo
SEZIONE I
Accesso ai documenti amministrativi


ARTICOLO 5
Diritto di accesso


1. La presente sezione disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto a tutti senza obbligo di motivazione.
2. La presente sezione si applica ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a d).
3. Ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da e) a g), nel rispetto della loro autonomia regolamentare e organizzativa, le disposizioni della presente sezione si applicano a seguito dell’adeguamento dei rispettivi ordinamenti e in ogni caso non oltre due anni dall’entrata in vigore della presente legge.
4. L’accesso costituisce lo strumento per realizzare anche la conoscenza dei documenti amministrativi non soggetti a pubblicità mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), sulle banche dati regionali, sui siti istituzionali degli enti locali e nelle altre forme previste dalla normativa statale e regionale.
5. La Regione promuove la trasparenza dell’azione amministrativa
favorendo, anche mediante i finanziamenti previsti dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana), la più ampia pubblicità dei documenti amministrativi attraverso i siti istituzionali dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1.


ARTICOLO 6
Documenti conoscibili


1. Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1 e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.
2. Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti degli atti formati da privati qualora:
a) siano specificamente richiamati nella motivazione dell’atto
amministrativo o comunque costituiscano, ai sensi dell’ordinamento vigente, elemento necessario del procedimento amministrativo e presupposto del relativo atto finale;
b) si tratti di domande, istanze o altri atti dai quali siano derivati o possano derivare, in base all’ordinamento vigente, forme di silenzio-accoglimento o altri istituti che comunque consentano la produzione degli effetti cui è preordinato il procedimento, anche senza l’adozione di un atto amministrativo.
3. L’accesso ai dati statistici è disciplinato dalla legge regionale in materia di società dell’informazione.


ARTICOLO 7
Esclusioni, limiti e differimento dell’esercizio del diritto di accesso


1. Il diritto di accesso è escluso:
a) nei casi previsti dall’articolo 24, comma 1, lettere a), b), d) e comma 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
b) quando è preordinato a un controllo generalizzato dell’operato
dell’amministrazione;
c) quando la ripetitività o l’entità delle richieste da parte dello stesso soggetto ne rivelino la pretestuosità o costituiscano un mero intralcio dell’azione amministrativa;
d) quando l’istanza implica l’elaborazione di dati da parte
dell’amministrazione.
2. Nell’esercizio del diritto di accesso sono fatte salve le esigenze di tutela della riservatezza di soggetti terzi, diversi da chi richiede l’accesso, aisensi del d.lgs. 196/2003 mediante comunicazione ai controinteressati effettuata con mezzo idoneo ad accertarne la ricezione.
3. I controinteressati, entro cinque giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 2 possono presentare, anche in via telematica, opposizione motivata all’accesso. Decorso tale termine, il responsabile del procedimento provvede comunque in ordine all’istanza di accesso.
4. A tutela della riservatezza di soggetti terzi l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali è consentito nei limiti indicati dall’articolo 59 del d.lgs. 196/2003 e nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati.
5. Nel caso di documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, l’accesso è consentito nei modi previsti dall’articolo 60 del d.lgs. 196/2003.
6. Nei casi in cui l’accesso costituisca ostacolo al regolare svolgimento dell’attività amministrativa può esserne disposto il differimento per il tempo strettamente necessario ad evitare tale conseguenza.


ARTICOLO 8
Istanza


1. L’accesso è richiesto mediante istanza, anche in via telematica.
2. L’istanza contiene:
a) gli estremi del documento oggetto della richiesta oppure gli elementi che ne consentono l’individuazione;
b) elementi idonei a dimostrare l’identità del richiedente.


ARTICOLO 9
Procedura


1. L’istanza di accesso è accolta mediante:
a) esibizione del documento;
b) estrazione di copie;
c) invio telematico del documento, se disponibile in formato elettronico, salvo quanto previsto dal comma 5.
2. In caso di diniego, limitazione o differimento l’amministrazione risponde all’istanza di accesso con provvedimento espresso e motivato. In caso di differimento, il provvedimento ne indica anche la durata.
3. Il procedimento di accesso si conclude per la Regione Toscana entro sette giorni dal ricevimento dell’istanza e per i soggetti diversi dalla Regione nel termine stabilito con l’atto di cui all’articolo 10, comma 2.
4. In caso di comunicazione ai controinteressati ai sensi dell’articolo 7, comma 2, i termini di cui al comma 3 sono aumentati di cinque giorni.
Decorsi inutilmente i termini, si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 25, commi da 4 a 6 della l. 241/1990.
5. L’invio telematico del documento che contenga dati personali è
consentito solo con le modalità di cui all’articolo 3, comma 2 al domicilio digitale dell’interessato.
6. L’estrazione di copie di cui al comma 1, lettera b), è subordinata al pagamento dei relativi diritti, corrispondenti al costo di riproduzione, nella misura e con le modalità stabilite con le deliberazioni di cui all’articolo 10.


ARTICOLO 10
Provvedimenti organizzatori


1. Con atto della competente struttura della Giunta regionale e del
Consiglio regionale sono disciplinati, nell’ambito della rispettiva competenza:
a) gli uffici presso cui può essere esercitato il diritto d’accesso;
b) gli orari d’accesso;
c) le modalità di presentazione dell’istanza di accesso;
d) l’ammontare dei diritti e delle spese da corrispondere per il
rilascio di copie.
2. I soggetti diversi dalla Regione disciplinano quanto previsto al comma 1 e stabiliscono il termine per rispondere all’istanza di accesso, di norma non superiore a quindici giorni.
3. Agli atti di cui al comma 1 è assicurata la più ampia pubblicità.


SEZIONE II
Responsabile della correttezza e della celerità del procedimento


ARTICOLO 11
Responsabile della correttezza e della celerità del procedimento


1. In attuazione dell’articolo 54, comma 2, dello Statuto regionale, la presente sezione definisce i compiti del responsabile della correttezza e della celerità dei procedimenti di competenza della Giunta regionale.
2. Presso ogni direzione generale della Giunta un dirigente, scelto dal direttore generale, svolge, in aggiunta alle funzioni ordinarie, i compiti di responsabile della correttezza e della celerità dei procedimenti amministrativi di competenza della direzione.
3. Il responsabile della correttezza e della celerità, anche su istanza degli interessati o del Difensore civico, acquisisce gli opportuni dati conoscitivi circa il rispetto delle norme giuridiche e di buona amministrazione che presiedono allo svolgimento dell’azione amministrativa, e dei tempi di conclusione stabiliti, e propone le azioni opportune, nel rispetto dell’autonomia tecnica e amministrativa del dirigente competente.
4. Il responsabile della correttezza e della celerità svolge altresì i compiti di cui all’articolo 17.
5. I nominativi dei dirigenti che svolgono i compiti di responsabili della correttezza e celerità del procedimento sono comunicati all’Ufficio relazioni con il pubblico (URP).
6. Il responsabile della correttezza e della celerità del procedimento può essere istituito presso il Consiglio regionale nell’ambito dell’autonomia organizzativa di tale organo, nonché presso gli enti e gli organismi dipendenti della Regione.


SEZIONE III
Riduzione dei tempi burocratici


ARTICOLO 12
Certezza dei termini di conclusione del procedimento


1. Il procedimento che consegua obbligatoriamente ad una istanza oppure debba essere iniziato d’ufficio, si conclude mediante una univoca manifestazione di volontà, fermo restando quanto stabilito dalle disposizioni in materia di denuncia di inizio attività e di silenzio-assenso.
2. I procedimenti amministrativi nelle materie di competenza legislativa della Regione si concludono entro trenta giorni. Eventuali disposizioni di legge o di regolamento approvate successivamente all’entrata in vigore della presente legge che stabiliscano termini di conclusione dei procedimenti superiori a trenta giorni sono specificamente motivate.
3. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione con legge o regolamento regionale, conferma o ridetermina, con specifica motivazione, tutti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi superiori a trenta giorni previsti rispettivamente da leggi o regolamenti regionali. Trascorsi i centottanta giorni, i termini non espressamente confermati o rideterminati ai sensi del presente articolo sono ridotti a trenta giorni.


ARTICOLO 13
Riduzione dei termini vigenti non previsti in leggi o regolamenti regionali


1. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro
centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, con specifica motivazione, i termini di conclusione dei procedimenti previsti con atto amministrativo regionale, di competenza della Giunta regionale, che possono eccedere trenta giorni. Tali termini sono stabiliti nella misura più breve possibile individuata dalla deliberazione stessa e non possono comunque eccedere la durata di centoventi giorni.
2. Con atto del competente organo degli enti e organismi dipendenti della Regione, compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, con specifica motivazione, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza che possono eccedere trenta giorni. Tali termini sono ridotti nella misura stabilita dalla deliberazione stessa e non possono comunque eccedere la durata di centoventi giorni.
3. Decorso inutilmente il termine per l’adozione degli atti di cui ai commi 1 e 2, tutti i termini dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale e degli enti di cui al comma 2 non previsti in leggi o regolamenti regionali sono ridotti a trenta giorni.


ARTICOLO 14
Sospensione dei termini di conclusione dei procedimenti


1. I termini di conclusione dei procedimenti di cui agli articoli 12 e 13 possono essere sospesi, per una sola volta, e per un periodo non superiore a trenta giorni per l’acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.


ARTICOLO 15
Ulteriore riduzione dei termini


1. I termini dei procedimenti amministrativi stabiliti ai sensi degli articoli 12 e 13 e superiori a trenta giorni sono ulteriormente ridotti di un quarto con arrotondamento all’unità superiore a favore dei seguenti soggetti:
a) le organizzazioni registrate secondo il regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativo all’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);
b) le organizzazioni certificate secondo lo standard UNI EN ISO 14001;
c) le imprese che hanno ottenuto, per almeno uno dei propri prodotti o servizi, il marchio ECOLABEL di cui al regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica;
d) le imprese di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) della legge regionale 8 maggio 2006, n. 17 (Disposizioni in materia di responsabilità sociale delle imprese).
2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono ridotti, nella stessa misura di cui al medesimo comma, i termini dei procedimenti amministrativi superiori a trenta giorni fissati dagli enti locali.
3. Ulteriori misure di semplificazione per i soggetti di cui al comma 1 possono essere previste nell’ambito degli strumenti di cui all’articolo 2.


ARTICOLO 16
Indennizzo per il ritardo nella conclusione dei procedimenti


1. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), in caso di inosservanza dei termini per la conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza, corrispondono all’interessato che ne faccia richiesta ai sensi dell’articolo 17, una somma di denaro a titolo di indennizzo per il mero ritardo, stabilita in misura fissa di 100,00 euro per ogni dieci giorni di ritardo, fino a un massimo di 1.000,00 euro. Resta impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai casi di silenzio-assenso normativamente previsti.
3. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), stabiliscono le procedure e i termini per la corresponsione dell’indennizzo relativo ai procedimenti di loro competenza.
4. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere e) e f) possono prevedere procedure e termini per la corresponsione dell’indennizzo relativo ai procedimenti di loro competenza.


ARTICOLO 17
Procedura per la corresponsione dell’indennizzo da parte della Regione Toscana


1. In caso di inosservanza dei termini di conclusione del procedimento, l’interessato inoltra istanza scritta di indennizzo alla direzione generale competente per il procedimento o, ove la procedura di indennizzo sia attivata per i procedimenti di competenza del Consiglio regionale, alla direzione generale del Consiglio.
2. L’istanza, da presentare a pena di decadenza entro un anno dalla scadenza del termine fissato per la conclusione del procedimento, contiene l’indicazione del procedimento stesso.
3. Il responsabile della correttezza e della celerità del procedimento accerta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’indennizzo, e a tal fine acquisisce ogni elemento utile, anche mediante audizione del responsabile del procedimento e dell’interessato.
4. Il mancato rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti
costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.


SEZIONE IV
Partecipazione telematica al procedimento amministrativo


ARTICOLO 18
Partecipazione telematica al procedimento amministrativo


1. La partecipazione ai procedimenti amministrativi di competenza dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, può avvenire anche in via telematica, con le modalità di cui all’articolo 3, commi 2 e 3.
2. Al fine di rendere conoscibile la facoltà di partecipazione telematica è fatto obbligo a tutti i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, di indicare nella comunicazione di avvio del procedimento che le istanze e le
dichiarazioni sono valide ad ogni effetto di legge, se pervenute in via telematica con le modalità di cui all’articolo 3, commi 2 e 3.
3. Nei procedimenti amministrativi di competenza dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, le istanze, i documenti o gli atti rivolti da cittadini, associazioni o imprese a tali soggetti possono contenere la dichiarazione di accettare, ad ogni effetto di legge, che ogni comunicazione sia loro effettuata mediante modalità di trasmissione telematica al proprio domicilio digitale, stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
4. La trasmissione del provvedimento finale può essere validamente
effettuata in forma digitale tramite procedimenti telematici solo con le modalità di cui all’articolo 3, comma 2.


SEZIONE V
Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativoe di accesso agli atti)


ARTICOLO 19
Modifiche alla l.r. 9/1995


1. Il titolo della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti) è sostituito dal seguente: “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo”.
2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 9/1995 è inserita la seguente:
“b bis) la facoltà di inviare istanze e dichiarazioni anche in via
telematica;”.


ARTICOLO 20
Abrogazione


1. Il capo V del titolo I e i capi II, III e IV del titolo II della l.r. 9/1995 sono abrogati.


CAPO II
Disciplina della conferenza di servizi


ARTICOLO 21
Oggetto e finalità


1 Il presente capo disciplina le conferenze di servizi promosse dalla Regione e dagli enti locali, anche nell’ambito dei procedimenti di competenza degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP), nonché la
partecipazione della Regione a conferenze di servizi promosse da altre amministrazioni pubbliche.
2. La Regione disciplina la conferenza di servizi come strumento per una più semplice e rapida conclusione del procedimento, una valutazione unitaria dei diversi interessi pubblici coinvolti e un equo contemperamento tra questi e gli interessi dei soggetti privati, favorendo altresì la collaborazione tra le diverse amministrazioni coinvolte e la partecipazione dei cittadini.


ARTICOLO 22
Ricorso alla conferenza di servizi


1 La conferenza di servizi costituisce una modalità generale di
semplificazione dell’azione amministrativa cui l’amministrazione procedente può ricorrere, nelle fasi preliminare, istruttoria e decisoria del procedimento amministrativo, qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento stesso.
2. La conferenza di servizi è sempre convocata quando è necessario
acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni. In tal caso la conferenza può essere convocata:
a) immediatamente, al fine di acquisire gli atti di assenso necessari;
b) quando gli atti di assenso non siano stati rilasciati entro trenta giorni dalla richiesta;
c) quando, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, sia
intervenuto il dissenso di una o più delle amministrazioni interpellate.
3. La conferenza è convocata, anche su richiesta dell’interessato, quando l’attività del privato è subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche.
4. La conferenza può essere convocata per l’esame contestuale di
interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso la convocazione della conferenza da parte dell’amministrazione che cura l’interesse prevalente può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.


ARTICOLO 23
Convocazione


1. La conferenza è convocata in via telematica e la prima riunione si tiene entro quindici giorni dalla data di convocazione, salvo diversa e motivata decisione dell’amministrazione in caso di particolare complessità dell’istruttoria e comunque entro trenta giorni.
2. La convocazione della prima riunione della conferenza contiene
l’esatta indicazione dell’argomento oggetto della riunione ed è fatta pervenire alle amministrazioni interessate almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro tre giorni dal ricevimento della convocazione, le amministrazioni interessate possono richiedere l’effettuazione della riunione in una data diversa. In tale caso, l’amministrazione procedente fissa una nuova data, comunque entro i cinque giorni successivi alla prima.
3. Della convocazione della conferenza è data notizia nel sito istituzionale dell’amministrazione procedente.


ARTICOLO 24
Svolgimento dei lavori


1. I lavori delle conferenze promosse dalla Regione sono pubblici, salvo diversa e motivata decisione. Coloro che intendono assistere ai lavori delle conferenze ne danno comunicazione alla Regione, anche in via telematica, almeno quarantotto ore prima della riunione.
2. Alla conferenza partecipa, senza diritto di voto, il soggetto
proponente il progetto dedotto in conferenza.
3. La pubblicità dei lavori delle conferenze promosse dagli enti locali può essere disposta dall’amministrazione procedente.
4. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, le
amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.
5. La conferenza assume le determinazioni relative all’organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del rappresentante dell’amministrazione procedente.
6. Nella prima riunione della conferenza le amministrazioni convocate fissano il termine per l’adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i trenta giorni, fatte salve le seguenti ipotesi:
a) quando il termine sia diversamente stabilito dalla normativa vigente;
b) quando la conferenza determini motivatamente un termine diverso, comunque non superiore a novanta giorni.
7. In sede di conferenza possono essere richiesti, per una sola volta, chiarimenti o ulteriore documentazione ai proponenti dell’istanza, da fornire entro il termine stabilito dalla conferenza stessa. Decorso inutilmente tale termine la conferenza prosegue comunque i propri lavori.
8. Nel caso di cui al comma 7, il termine per la chiusura dei lavori della conferenza si intende sospeso.


ARTICOLO 25
Partecipazione alla conferenza


1. Alla conferenza di servizi partecipa un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni convocate legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’amministrazione di appartenenza.
2. Alla conferenza partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante per ciascun concessionario, gestore o incaricato di pubblico servizio, nei cui confronti le determinazioni assunte nella conferenza sono destinate a produrre effetti. A tal fine l’amministrazione procedente dà notizia della convocazione.
3. I soggetti di cui al comma 2, nonché i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi e i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse, possono proporre osservazioni scritte, comunicate anche in via telematica, delle quali si tiene conto se pertinenti all’oggetto del procedimento.


ARTICOLO 26
Rappresentante della Regione nelle conferenze


1. Nelle conferenze di servizi convocate dalla Regione, la stessa è rappresentata:
a) dal dirigente preposto alla struttura responsabile del procedimento, qualora la determinazione conclusiva di cui all’articolo 28, comma 1, sia di sua competenza;
b) dall’assessore regionale competente per materia, o da altro assessore da lui delegato, qualora la determinazione conclusiva sia competenza della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa.
2. Nelle conferenze di servizi convocate da altre amministrazioni la Regione è rappresentata:
a) dal dirigente della struttura competente a emanare l’atto di assenso;
b) dall’assessore regionale competente per materia, o da altro assessore da lui delegato, qualora l’assenso debba essere espresso mediante deliberazione della Giunta regionale.
3. Nel caso in cui la Regione sia convocata in una conferenza ai fini della sostituzione di atti di competenza di più dirigenti della struttura operativa regionale, essa è rappresentata dal direttore generale, se i dirigenti appartengono alla stessa direzione, ovvero dal dirigente individuato dal Comitato tecnico di direzione (CTD), di cui all’articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). In tal caso, il dirigente partecipa alla conferenza previa acquisizione delle valutazioni dei dirigenti competenti in via ordinaria ad emanare gli atti che si intendono sostituire in sede di conferenza.
4. Nel caso in cui la Regione sia convocata in una conferenza dei servizi ai fini della sostituzione di più atti di competenza di dirigenti della struttura operativa regionale e di competenza degli organi di governo della Regione, essa è rappresentata dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, previa deliberazione della Giunta e previa acquisizione delle valutazioni dei dirigenti in ordine agli atti di propria competenza.


ARTICOLO 27
Dissenso e assenso condizionato


1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni
regolarmente convocate è manifestato, a pena di inammissibilità, nella conferenza di servizi, è congruamente motivato e non può riferirsi a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza medesima.
2. L’amministrazione convocata può manifestare il proprio assenso
condizionandolo all’accoglimento di specifiche prescrizioni.


ARTICOLO 28
Conclusione dei lavori e determinazione finale


1. All’esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso decorso il termine di cui all’articolo 24, comma 6, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento.
2. Qualora nel corso della conferenza non si raggiunga l’unanimità degli assensi, la determinazione di cui al comma 1 è assunta tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in tale sede ed è vincolante per tutte le strutture e le amministrazioni convocate. Sono fatte salve le ipotesi di dissenso espresso da una o più amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità.
3. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione che,
regolarmente convocata, risulti assente ovvero abbia espresso un dissenso privo dei requisiti di cui all’articolo 27, comma 1.
4. La determinazione di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o qualsiasi altro atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni convocate alla conferenza, anche se risultate assenti.


ARTICOLO 29
Effetti del dissenso


1. In caso di motivato dissenso espresso da un ente locale nell’ambito delle funzioni conferite dalla Regione in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, la determinazione conclusiva è rimessa, entro sette giorni dalla notizia del dissenso, dall’amministrazione procedente alla Giunta regionale, che delibera entro quindici giorni.
2. La procedura di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il dissenso sia espresso da una struttura regionale, da una azienda sanitaria o da un ente o organismo dipendente dalla Regione nelle materie indicate nello stesso comma 1.
3. La deliberazioe di cui al comma 1 è approvata previo parere del
Consiglio delle autonomie locali (CAL), che si esprime entro quindici giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale procede indipendentemente dall’acquisizione del parere stesso.


ARTICOLO 30
Conferenza di servizi in via telematica


1. La Regione promuove lo svolgimento in via telematica delle conferenze di servizi, nell’ambito degli interventi previsti nel programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale, di cui all’articolo 7 della l.r. 1/2004.
2. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce le modalità tecnico-procedurali per lo svolgimento della conferenza in via telematica.


ARTICOLO 31
Efficacia di disposizioni statali


1. Alle conferenze promosse dalla Regione e dagli enti locali si
applicano esclusivamente le seguenti disposizioni della l. 241/1990:
a) articolo 14, commi 5 e 5 bis;
b) articolo 14 bis;
c) articolo 14 quater, commi da 3 a 3 quater;
d) articolo 14 quinquies.


ARTICOLO 32
Modifiche alla l.r. 76/1996


1. Il titolo della legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma e delle conferenze dei servizi), è sostituito dal seguente: “Disciplina degli accordi di programma.”.
2. Nel primo periodo del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 76/1996 sono soppresse le seguenti parole: “e le conferenze dei servizi”.
3. Nel secondo periodo del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 76/1996 sono soppresse le seguenti parole: “e conferenze dei servizi”.


ARTICOLO 33
Abrogazioni


1. Il titolo III, l’articolo 21 e il comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 76/1996 sono abrogati.


ARTICOLO 34
Norma transitoria


1. Le conferenze di servizi già convocate alla data di entrata in vigore della presente legge sono concluse sulla base delle disposizioni del titolo III della l.r. 76/1996, abrogate dalla presente legge.


CAPO III
Misure per l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nello svolgimento dei procedimenti di competenza degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP)


ARTICOLO 35
Definizioni


1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente capo si intende:
a) per sportello unico delle attività produttive (SUAP), la struttura di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato, alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59);
b) per procedimenti, i procedimenti amministrativi di cui il SUAP è responsabile.


ARTICOLO 36
Punto unico di accesso


1. I SUAP costituiscono il punto unico di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l’insediamento e l’esercizio di attività produttive, incluse quelle dei prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, salvo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e salvo quanto previsto dall’articolo 11 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), per i procedimenti amministrativi di interesse delle aziende agricole.
2. I SUAP forniscono una risposta unica in luogo di quelle delle
amministrazioni che intervengono nel procedimento, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, ivi comprese le potestà di controllo e sanzionatorie.
3. I SUAP possono costituire punto di accesso anche per i rapporti con i gestori di pubblici servizi, previo accordo con gli stessi.
4. La Regione, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adegua la normativa regionale alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.


ARTICOLO 37
Svolgimento del procedimento in via telematica


1. Tutte le dichiarazioni e le domande relative all’insediamento e
all’esercizio di attività produttive, nonché i relativi documenti allegati, sono presentati esclusivamente in via telematica al SUAP competente per territorio, utilizzando la modulistica messa a disposizione nel sito istituzionale del SUAP.
2. I SUAP, la Regione, gli enti dipendenti dalla Regione e gli enti locali che intervengono nei procedimenti utilizzano la rete regionale dei SUAP di cui all’articolo 40, comma 1, per lo svolgimento in via telematica dell’intero procedimento.
3. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e previa concertazione con gli enti locali e le associazioni rappresentative delle imprese e dei professionisti, stabilisce la data a decorrere dalla quale le disposizioni di
cui al comma 1 producono effetti, nonché le modalità di presentazione consentite nel periodo transitorio.
4. Le regole tecniche per la codificazione dei procedimenti e per la trasmissione in via telematica degli atti alle amministrazioni che intervengono nel procedimento, elaborate dai soggetti e nell’ambito dei procedimenti di cui al capo II della l.r 1/2004, sono approvate dalla Giunta regionale con deliberazione da adottarsi entro il termine stabilito dalla deliberazione di cui al comma 3.
5. Gli accordi finalizzati a instaurare un regime di interoperabilità telematica con le amministrazioni statali che intervengono nei procedimenti sono stipulati dalla Regione e sono vincolanti anche per gli enti dipendenti della Regione e gli enti locali che intervengono nei procedimenti.


ARTICOLO 38
Assistenza agli utenti dei SUAP


1. I SUAP assicurano agli utenti forme di assistenza gratuita per la presentazione delle dichiarazioni, delle domande e dei relativi allegati ai sensi dell’articolo 37, comma 1. A tal fine la Regione attiva specifici moduli formativi e promuove la diffusione di prassi applicative uniformi sul territorio.
2. Al fine di favorire prassi applicative uniformi nonché attività volte a garantire alle imprese un rapporto più agevole con la pubblica amministrazione, la Regione promuove la stipula di specifiche convenzioni con l’associazionismo rappresentativo delle imprese e dei professionisti e con i loro centri servizi.


ARTICOLO 39
Sistema toscano dei servizi per le imprese


1. Nell’ambito dell’infrastruttura di rete regionale di cui alla l.r. 1/2004, è costituito il sistema toscano dei servizi per le imprese.
2. Il sistema toscano dei servizi per le imprese comprende:
a) la rete regionale dei SUAP, di cui all’articolo 40;
b) il sito istituzionale regionale per le imprese, di cui all’articolo 41;
c) la banca dati regionale SUAP, di cui all’articolo 42;
d) i siti istituzionali dei SUAP, di cui all’articolo 43;
e) l’attività regionale di assistenza e supporto ai SUAP, di cui
all’articolo 44.


ARTICOLO 40
Rete regionale dei SUAP


1. La rete regionale dei SUAP è la struttura tecnologica dedicata per il collegamento e la trasmissione per via telematica degli atti tra i SUAP e gli enti che intervengono nei procedimenti nel rispetto dei principi stabiliti dal d.lgs. 82/2005 e dalla l.r. 1/2004.
2. I SUAP, la Regione, gli enti dipendenti dalla Regione e gli enti locali adeguano i propri sistemi informativi alle regole tecniche di cui all’articolo 37, comma 4.


ARTICOLO 41
Sito istituzionale regionale per le imprese


1. Il sito istituzionale regionale per le imprese, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 54, comma 4, del d.lgs. 82/2005, contiene:
a) la banca dati regionale di cui all’articolo 42;
b) le banche dati dei SUAP della Toscana;
c) la banca dati e le procedure del sistema regionale degli interventi a favore delle imprese di cui all’articolo 5 sexies della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive);
d) l’anagrafe regionale delle aziende agricole di cui all’articolo 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura);
e) le informazioni relative alle opportunità di insediamento nel
territorio regionale;
f) le informazioni relative alle attività formative.


ARTICOLO 42
Banca dati regionale SUAP


1. Al fine di uniformare e rendere trasparenti le informazioni e i
procedimenti concernenti l’insediamento e l’esercizio di attività produttive, la Regione realizza la banca dati regionale SUAP.
2. La banca dati regionale SUAP contiene, in relazione ai singoli
procedimenti, l’indicazione della normativa applicabile, degli adempimenti procedurali, della modulistica, nonché dei relativi allegati, da utilizzare uniformemente nel territorio regionale.
3. II SUAP, la Regione, gli enti dipendenti dalla Regione e gli enti locali adeguano i propri sistemi informativi alle indicazioni di cui al comma 2.
4. La banca dati contiene altresì le indicazioni della normativa e degli elementi procedurali specifici dei singoli enti locali.
5. La banca dati registra le fasi dei procedimenti avviati presso i singoli SUAP, con modalità tali da non consentire l’individuazione dei soggetti interessati.
6. La Regione promuove la stipula di convenzioni per la realizzazione condivisa della banca dati con le amministrazioni statali che intervengono nei procedimenti.
7. Le modalità di organizzazione e di gestione della banca dati, di implementazione della stessa da parte degli enti coinvolti nei procedimenti, nonché le modalità di accesso alla banca dati da parte di soggetti pubblici e privati, sono stabilite con la deliberazione di cui all’articolo 37, comma 4.


ARTICOLO 43
Siti istituzionali dei SUAP


1. Alla banca dati regionale di cui all’articolo 42 e alla banca dati del SUAP del comune competente si accede, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 54, comma 4, del d.lgs. 82/2005, attraverso i siti istituzionali dei SUAP.
2. I siti istituzionali dei SUAP in particolare:
a) rendono note tutte le informazioni, disponibili a livello regionale, utili ai fini dell’insediamento e dell’esercizio di attività produttive, comprese quelle concernenti le attività promozionali;
b) assicurano l’informazione circa gli adempimenti e la documentazione richiesti dai singoli procedimenti;
c) rendono disponibile la modulistica da utilizzare;
d) rendono noti agli interessati le informazioni concernenti le
dichiarazioni e le domande presentate, il loro stato di avanzamento e gli atti adottati.


ARTICOLO 44
Attività regionale di assistenza e supporto ai SUAP


1. La Regione realizza un’attività di assistenza e supporto ai SUAP per favorire la diffusione di interpretazioni normative e di prassi applicative uniformi e condivise, nonché la realizzazione dei processi di innovazione tecnologica.


ARTICOLO 45
Procedimenti edilizi per gli impianti produttivi di beni e servizi


1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 82, comma 1, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), per i procedimenti edilizi relativi agli impianti produttivi di beni e servizi l’elenco della documentazione e degli elaborati da produrre è uniforme a livello regionale.
2. A lavori ultimati l’imprenditore presenta per via telematica al SUAP le certificazioni di cui all’articolo 86 della l.r. 1/2005, le certificazionidi conformità previste dalla normativa in materia di sicurezza, nonché la dichiarazione di inizio attività, ove prevista.
3. Gli elenchi di cui al comma 1 e la modulistica da utilizzare per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con la deliberazione di cui all’articolo 37, comma 4, e sono inseriti nella banca dati di cui all’articolo 42.


ARTICOLO 46
Condizione per l’accesso ai finanziamenti regionali


1. Costituisce condizione per l’accesso ai finanziamenti regionali
previsti dalla l.r. 1/2004 la dichiarazione degli enti locali di aver adempiuto alle disposizioni del presente capo che siano effettivamente operanti al momento della stessa.


CAPO IV
Subingresso e mutamento del regime sociale in attività economiche


ARTICOLO 47
Subingresso e variazioni societarie


1. Nelle attività economiche soggette ad autorizzazione o altro titolo abilitativo rilasciato nelle materie di competenza regionale, le fattispecie di seguito elencate sono soggette a mera comunicazione, da effettuarsi all’autorità competente entro un termine non superiore a sessanta giorni:
a) subingresso;
b) mutamento della compagine sociale o del regime societario;
c) variazione del legale rappresentante;
d) mutamento della denominazione sociale.
2. Restano ferme le fattispecie, già previste da norme vigenti
all’entrata in vigore della presente legge, che richiedono la mera
comunicazione anche nei casi in cui il rilascio del titolo abilitativo sia subordinato al possesso di requisiti mutevoli nel tempo.


ARTICOLO 48
Semplificazione degli adempimenti in materia di subingresso e mutamento del regime sociale


1. La Regione promuove la stipula di convenzioni fra i comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) al fine di semplificare gli adempimenti relativi a subingresso, mutamento della compagine sociale o del regime societario per attività economiche soggette ad autorizzazione o altro titolo abilitativo, ivi inclusi i casi di denuncia di inizio attività e di silenzio-assenso previsti dalla normativa vigente.


TITOLO III
Interventi di semplificazione di carattere settoriale
CAPO I
Fatturazione elettronica


ARTICOLO 49
Fatturazione elettronica


1. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e
registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con l’amministrazione regionale e gli enti e organismi dipendenti dalla Regione,
con le aziende sanitarie e gli enti del servizio sanitario regionale anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, è effettuata esclusivamente in forma elettronica, nel rispetto del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n.
52 (Attuazione della Direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA) e del d.lgs. 82/2005.
2 Nel rispetto della normativa statale, con regolamento regionale sono definite in particolare:
a) le applicazioni informatiche da utilizzare per l’emissione e la
trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il sistema di interscambio previsto a livello nazionale ed europeo;
b) gli standard informatici, di identificazione e procedurali per la ricezione e gestione delle fatture elettroniche;
c) gli eventuali casi di deroga alla disciplina contenuta nel presente articolo.
3. Il programma di cui all’articolo 7 della l.r. 1/2004 può prevedere misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie imprese al fine di agevolare l’introduzione della fatturazione elettronica.
4. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, la Regione, gli enti e organismi dipendenti della Regione, compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale, le aziende sanitarie e gli enti del servizio sanitario regionale
non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica.
5. La Regione promuove l’applicazione della fatturazione elettronica per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da e) a g) anche mediante convenzioni con il gestore del sistema di interscambio previsto dall’articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2008”) e forme di incentivazione per gli enti situati in territori marginali o svantaggiati, come i piccoli comuni, previste nel programma di cui all’articolo 7 della l.r. 1/2004.


CAPO II
Abolizione di certificati in materia igienico-sanitaria


ARTICOLO 50
Abolizione di certificati in materia igienico-sanitaria


1. Nelle more dell’adozione del decreto ministeriale di cui all’articolo 37, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abolito l’obbligo di presentazione dei seguenti certificati sanitari, qualora siano richiesti nell’ambito di procedimenti amministrativi di competenza della Regione e degli enti locali:
a) certificato di sana e robusta costituzione fisica;
b) certificato di idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego;
c) certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per i farmacisti e per i dipendenti della farmacia;
d) certificato di idoneità fisica per l’assunzione di insegnanti e altro personale di servizio nelle scuole;
e) certificato di idoneità psico-fisica per la frequenza di istituti professionali e corsi di formazione professionale;
f) certificato di idoneità fisica per l’assunzione di minori e
apprendisti impiegati nei settori non a rischio;
g) certificato di vaccinazione per l’ammissione alle scuole pubbliche;
h) certificato per l’ammissione ai soggiorni di vacanza per i minori, quali colonie marine e centri estivi;
i) libretto di idoneità sanitaria per i parrucchieri;
j) certificato sanitario per l’impiego dei gas tossici;
k) certificato per l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore;
l) certificato di idoneità alla conduzione di impianti di risalita;
m) certificato di idoneità a svolgere la mansione di fochino;
n) certificato di idoneità all’esercizio dell’attività di autoriparazione;
o) certificato di idoneità psico-fisica per maestro di sci;
p) tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici.


CAPO III
Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)


ARTICOLO 51
Inserimento della sezione III bis nel capo XIV del titolo II della l.r. 28/2005


1. Dopo la sezione III del capo XIV del titolo II della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), è inserita la seguente: “Sezione III bis - Sequestro di beni abusivamente posti in vendita su aree pubbliche”.


ARTICOLO 52
Inserimento dell’articolo 105 bis nella l.r. 28/2005


1. Dopo l’articolo 105 della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:
“Art. 105 bis Sequestro della merce e delle attrezzature
1. Il pubblico ufficiale di polizia amministrativa che accerta e contesta la violazione degli articoli 13, 14 e 31 procede immediatamente al sequestro cautelare della merce offerta in vendita al pubblico, anche se situata in contenitori chiusi inequivocabilmente riferibili al trasgressore, e delle attrezzature utilizzate per la vendita.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di oggetti che per genere e quantità risultino essere inequivocabilmente destinati alla vendita al pubblico.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 il pubblico ufficiale di polizia
amministrativa può esigere l’apertura dei contenitori chiusi e, in caso di rifiuto, provvedervi direttamente.”.


ARTICOLO 53
Inserimento dell’articolo 105 ter nella l.r. 28/2005


1. Dopo l’articolo 105 bis della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:“Art. 105 ter Forma semplificata per la redazione del processo verbale di sequestro


1. Nel processo verbale di sequestro è inserito l’elenco sintetico delle cose sequestrate, raggruppate secondo tipologie di prodotti, senza l’obbligo di indicarne il numero, salva l’ipotesi di cui all’articolo 105 quater, comma 5.
2. Le tipologie di prodotti di cui al comma 1 sono in particolare:
a) abbigliamento e accessori per l’abbigliamento;
b) prodotti per la cura della persona;
c) oggetti di arredamento, complementi di arredo e prodotti per la casa;
d) giocattoli, articoli elettronici e di telefonia;
e) occhiali, orologi e bigiotteria;
f) supporti videomusicali;
g) generi alimentari.”.


ARTICOLO 54
Inserimento dell’articolo 105 quater nella l.r. 28/2005


1. Dopo l’articolo 105 ter della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:“Art. 105 quater Conservazione delle cose sequestrate
1. Le cose sequestrate sono riposte in un idoneo contenitore, assicurato mediante l’apposizione del sigillo dell’ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro.
2. Il contenitore è dotato di un’etichetta inamovibile sulla quale sono riportate le seguenti indicazioni:
a) la data e il luogo del sequestro;
b) l’incaricato e il luogo della custodia delle cose sequestrate;
c) le generalità e la qualifica del pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro;
d) le generalità del trasgressore, salva l’ipotesi di cui all’articolo 105 quinquies;
e) la firma del trasgressore;
f) la firma del pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro.
3. Del rifiuto del trasgressore di firmare l’etichetta inamovibile di cui al comma 2 è fatta menzione nel processo verbale di sequestro.
4. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 sono compiute alla presenza del trasgressore.
5. Quando non sia possibile utilizzare il contenitore di cui al comma 1, nel processo verbale è indicato il numero delle cose sequestrate.”.


ARTICOLO 55
Inserimento dell’articolo 105 quinquies nella l.r. 28/2005


1. Dopo l’articolo 105 quater della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:“Art. 105 quinquies Merce abbandonata dal trasgressore
1. Qualora la merce abusivamente posta in vendita su aree pubbliche sia abbandonata dal trasgressore al momento dell’accertamento, il pubblico ufficiale procedente redige un processo verbale di sequestro in cui inserisce un elenco sintetico delle cose abbandonate secondo le modalità di cui all’articolo 105 ter.
2. La merce sequestrata è conservata secondo le modalità di cui
all’articolo 105 quater, commi 1 e 2.
3. Decorsi trenta giorni dal sequestro senza che sia pervenuta richiesta di restituzione della merce da parte di persona che si dichiari proprietaria della stessa, il comune competente a ricevere il verbale di cui al comma 1 può procedere alla distruzione.
4. Nel caso in cui le cose rinvenute siano deperibili, si applica
l’articolo 105 sexies, comma 2.”.


ARTICOLO 56
Inserimento dell’articolo 105 sexies nella l.r. 28/2005


1. Dopo l’articolo 105 quinquies della l.r. 28/2005 è inserito il
seguente: “Art. 105 sexies Devoluzione in beneficenza dei generi alimentari e dei prodotti deperibili sequestrati
1 In caso di sequestro di generi alimentari o di prodotti deperibili, il pubblico ufficiale procedente informa il trasgressore che le cose oggetto del sequestro saranno devolute in beneficenza o distrutte e che è sua facoltà proporre immediatamente opposizione al sequestro.
2. Il comune competente a ricevere il processo verbale di sequestro può disporre la devoluzione in beneficenza dei generi alimentari e dei prodotti deperibili sequestrati dichiarati idonei, sotto il profilo igienico-sanitario, dall’azienda unità sanitaria locale competente per territorio.”.


ARTICOLO 57
Inserimento dell’articolo 105 septies nella l.r. 28/2005


1. Dopo l’articolo 105 sexies della l.r. 28/2005 è inserito il seguente: “Art. 105 septies Rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni della l.r. 81/2000 e della l. 689/1981.”.


CAPO IV
Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)


ARTICOLO 58
Modifiche all’articolo 79 della l.r. 1/2005


1. Dopo il comma 2 dell’articolo 79 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) è inserito il seguente:
“2 bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 83, comma 12, sono altresì realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti ai permessi di costruire aventi ad oggetto opere ed interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo che risultino conformi alle prescrizioni contenute nel permesso di costruire.”.


ARTICOLO 59
Modifiche all’articolo 82 della l.r. 1/2005


1. La lettera a) del comma 5 dell’articolo 82 della l.r. 1/2005 è
sostituita dalla seguente:
“a) al professionista abilitato qualora il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale oppure nel caso in cui la verifica di conformità alle norme igienico-sanitarie non comporti valutazioni tecnico-discrezionali;”.


ARTICOLO 60
Modifiche all’articolo 83 della l.r. 1/2005


1. I commi 12 e 13 dell’articolo 83 della l.r. 1/2005 sono sostituiti dai seguenti
“12. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 79, comma 2 bis e dal presente comma, alle varianti ai permessi di costruire si applicano le disposizioni previste per il rilascio dei permessi. Le varianti in corso d’opera al permesso di costruire o alla denuncia di inizio dell’attività non comportano la sospensione dei relativi lavori qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) dette varianti siano conformi agli atti di governo del territorio di cui all’articolo 52, comma 2 o agli strumenti urbanistici generali vigenti, ai regolamenti edilizi vigenti e comunque non siano in contrasto con quelli adottati né con le prescrizioni contenute nel titolo abilitativo;
b) non comportino modifiche della sagoma, né introducano innovazioni che incidono sulle quantità edificabili consentite dagli strumenti e dagli atti comunali, o che comportino incrementi di volumetria, oppure che incidono sulle dotazioni di standard;
c) non riguardino beni tutelati ai sensi della parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
d) nel caso in cui riguardino l’aspetto esteriore di immobili o aree tutelate ai sensi della parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, siano realizzate a seguito del rilascio della relativa autorizzazione, ovvero abbiano ad oggetto gli interventi di cui all’articolo 149 del Codice medesimo.
13. Per le varianti che non comportano la sospensione dei relativi lavori ai sensi del comma 12 sussiste esclusivamente l’obbligo del deposito dello stato finale dell’opera come effettivamente realizzata. L’eventuale conguaglio del contributo di cui all’articolo 105, determinato con riferimento alla data del titolo abilitativo, è effettuato contestualmente agli adempimenti di cui all’articolo 86 e comunque prima della scadenza del termine di validità del titolo abilitativo.”.


ARTICOLO 61
Modifiche all’articolo 88 della l.r. 1/2005


1. Al comma 1 dell’articolo 88 della l.r. 1/2005, le parole “dal 1° gennaio 2009” sono sostituite dalle seguenti: “dalla scadenza del termine di cui all’articolo 159, comma 1, del Codice medesimo”.


ARTICOLO 62
Modifiche all’articolo 205 bis della l.r. 1/2005


1. Al comma 3 dell’articolo 205 bis della l.r. 1/2005, le parole “dal 1° gennaio 2009” sono sostituite dalle seguenti: “dalla scadenza del termine di cui all’articolo 159, comma 1, del Codice medesimo”.
2. Il comma 4 dell’articolo 205 bis della l.r. 1/2005 è abrogato.


CAPO V
Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)


ARTICOLO 63
Modifiche all’articolo 23 della l.r. 39/2005


1. I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 23 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), sono abrogati.
2. Il comma 7 dell’articolo 23 della l.r. 39/2005 è sostituito dal
seguente:
“7. La Giunta regionale approva un regolamento che contiene le norme di recepimento della direttiva 2002/91/CE e del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia), individua modalità e tempi di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6, definisce i requisiti minimi di rendimento
energetico degli edifici, le prescrizioni specifiche anche in materia di utilizzo di fonti rinnovabili, le modalità dell’attestazione di cui al comma 5 e della certificazione di cui al comma 6, i soggetti abilitati alla certificazione dell’unità immobiliare in conformità alla legislazione nazionale vigente e i casi di esclusione dagli obblighi previsti nel regolamento medesimo.”.
3. Il comma 12 dell’articolo 23 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
“12. Il professionista che rilascia una certificazione energetica non veritiera è soggetto ad una sanzione amministrativa non inferiore allo 0,5 per mille e non superiore al 3 per mille del valore venale dell’unità immobiliare, determinato a cura dell’ufficio tecnico comunale, fatti salvi i casi di responsabilità penale.”.


CAPO VI
Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1999, n. 36
(Disciplina per l’impiego dei diserbanti e geoinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura)


ARTICOLO 64
Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 36/1999


1. L’articolo 4 della legge regionale 1 luglio 1999, n. 36 (Disciplina per l’impiego dei diserbanti e geoinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura), è sostituito dal seguente:
“Art. 4 Utilizzazione dei prodotti fitosanitari
1. Al fine di consentire alle aziende USL di effettuare un monitoraggio sul territorio, relativo ai prodotti fitosanitari, chiunque impieghi per sé o per conto terzi prodotti fitosanitari contenenti sostanze ad azione diserbante e geodisinfestante, destinati all’utilizzo in agricoltura, deve effettuarne la registrazione, entro trenta giorni dall’impiego, nel registro dei trattamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti “n. 46, allegato 1, L. n. 59/1997”) o in altri registri aziendali dei trattamenti, detenuti per l’adempimento di impegni comunitari o regionali purché completi delle informazioni previste dal registro di cui al d.p.r. 290/2001.
2 Al fine del monitoraggio di cui al comma 1 le registrazioni restano a disposizione delle aziende USL presso i soggetti utilizzatori di cui al comma 1 così come previsto dal d.p.r. 290/2001 per la durata di cinque anni.”.


CAPO VII
Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2007, n. 45
(Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e impresa agricola)


ARTICOLO 65
Modifiche all’articolo 11 della l.r. 45/2007


1. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e impresa agricola), è abrogata.
2. Il comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 45/2007 è sostituito dal
seguente:
“3. L’attivazione dei procedimenti di cui al comma 2 avviene in via automatica da parte degli enti competenti, senza ulteriori adempimenti da parte dell’interessato, salvo eventuali richieste di chiarimenti ed integrazioni.”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 45/2007 è aggiunto il seguente:
“3 bis. La Regione può stabilire l’attivazione tramite la DUA di ulteriori procedimenti di interesse dell’azienda agricola.”.


TITOLO IV
Disposizioni relative ad alcuni incarichi direzionali in enti ed agenzie regionali e società partecipate dalla Regione Toscana
CAPO I
Disposizioni relative ad alcuni incarichi direzionali in enti ed agenzie regionali e società partecipate dalla Regione Toscana
SEZIONE I
Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6(Costituzione dell’Agenzia di promozione economica della Toscana “APET”)


ARTICOLO 66
Modifiche all’articolo 5 della l.r. 6/2000


1. I commi 2 e 3 dell’articolo 5 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell’Agenzia di promozione economica della Toscana “APET”), sono sostituiti dai seguenti:
“2. Il Direttore è individuato d’intesa tra il Presidente della Giunta regionale, l’Unioncamere Toscana, l’ICE e l’ENIT, tramite avviso pubblico predisposto dalla Giunta regionale pubblicato su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno almeno a carattere economico e finanziario, e sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, tra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni, in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale nel settore dello sviluppo economico e della promozione economica o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private operanti nel settore dello sviluppo e della promozione economica equiparabili all’Agenzia per entità di bilancio e complessità organizzativa.
3. La nomina è effettuata dal Presidente della Giunta regionale a seguito del conseguimento dell’intesa di cui al comma 2. Ove l’intesa non si realizzi entro novanta giorni dall’avvio della relativa procedura, il Presidente della Giunta regionale provvede in autonomia.”.


SEZIONE II
Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell’Azienda regionale agricola di Alberese)


ARTICOLO 67
Modifiche all’articolo 4 della l.r. 83/1995


1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell’Azienda regionale agricola di Alberese), è sostituito dalseguente:
“1. L’amministratore è nominato dal Presidente della Giunta regionale a norma della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), tra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni, in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private equiparabili all’Azienda per entità di bilancio e complessità organizzativa.”.


SEZIONE III
Modifiche alla legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana s.p.a.)


ARTICOLO 68
Modifiche all’articolo 6 della l.r. 28/2008


1. Nel comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana s.p.a.), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“L’amministratore è nominato tra soggetti di età non superiore ai
sessantacinque anni, in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private equiparabili alla Società per entità di bilancio e complessità organizzativa.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 28/2008 è sostituito dal
seguente:
“3. Il compenso annuale lordo, omnicomprensivo, spettante all’amministratore unico con funzioni di direzione, è determinato nel 50 per cento dell’indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.”


SEZIONE IV
Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 66, 67 e 68


ARTICOLO 69
Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 66, 67 e 68


1. Le disposizioni di cui agli articoli 66, 67 e 68, comma 1, si
applicano in occasione dei primi rinnovi degli organi interessati successivi all’entrata in vigore della presente legge a seguito di scadenza naturale o per dimissioni o decadenza o altra causa prevista in legge.
2. La disposizione di cui all’articolo 68, comma 2, si applica dalla data di entrata in vigore della presente legge.


TITOLO V
Semplificazione del sistema normativo regionale
CAPO I
Semplificazione del sistema normativo regionale


ARTICOLO 70
Abrogazione di leggi e regolamenti regionali


1. Sono o rimangono abrogate le disposizioni legislative elencate
nell’allegato A, nonché le disposizione regolamentari elencate nell’allegato B alla presente legge.
2. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad
applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime.


TITOLO VI
Disposizioni finali
CAPO I
Disposizioni finali


ARTICOLO 71
Adeguamento della normativa regionale


1. La Regione Toscana, ove necessario, adegua la propria normativa alle disposizioni della presente legge entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.


ARTICOLO 72
Clausola valutativa


1. Decorsi due anni dall’entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione nella quale dà conto dell’applicazione delle nuove procedure di semplificazione previste per la riduzione dei tempi burocratici, con particolare riferimento alle disposizioni relative alla conferenza dei servizi, allo SUAP e all’uso delle tecnologie informatiche nelle relazioni fra pubblica amministrazione e privati.


ARTICOLO 73
Disposizioni finanziarie


1. Agli oneri derivanti dal riconoscimento dell’indennizzo di cui
all’articolo 16, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2009 – 2011, si fa fronte con le risorse di cui alla unità revisionale di base (UPB) 131 "Attività di carattere istituzionale - Spese correnti" del bilancio pluriennale vigente 2009 – 2011.
2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2009 e pluriennale vigente 2009 – 2011 sono apportate le seguenti variazioni, rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza:
Anno 2009
In diminuzione
UPB 741 "Fondi - Spese correnti" per euro 50.000,00;
In aumento
UPB 131 "Attività di carattere istituzionale - Spese correnti", per euro 50.000,00;
Anno 2010
In diminuzione
UPB 741 "Fondi - Spese correnti", per euro 50.000,00;
In aumento
UPB 131 "Attività di carattere istituzionale - Spese correnti", per euro 50.000,00;
Anno 2011
In diminuzione
UPB 741 "Fondi - Spese correnti", per euro 50.000,00;
In aumento
UPB 131 "Attività di carattere istituzionale - Spese correnti", per euro 50.000,00.
3. Le misure di cui al titolo II, capo III di competenza regionale sono finanziate per gli anni 2009 – 2011, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, con le risorse di cui al programma per la promozione e lo sviluppo dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2007, n. 68 (Programma regionale per la promozione e lo sviluppo
dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale 2007/2010).
4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.


Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
MARTINI
Firenze, 23 luglio 2009
La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 14.07.09.



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CONVEGNI ED EVENTI

IL DUBBIO RAZIONALE E LA SUA PROGRESSIVA SCOMPARSA NEL GIUDIZIO PENALE
Roma, 11 luglio 2022, in diretta facebook
11 luglio 2022in diretta facebookIntervengono:Avv. Antonino Galletti, Presidente del Consiglio dell'Ordine ...
FORMAZIONE INTEGRATIVA IN MATERIA DI DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI
Milano, giovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022, piattaforma Zoom meeting
4 incontrigiovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022 dalle 14.30 alle 18.30 su piattaforma ZoomDestinatariMediatori ...
XXXVI CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI “LINGUA LINGUAGGI DIRITTI”
Messina e Taormina, giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022
giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022Università degli Studi di Messina, Aula Magna Rettorato, ...
LA FORMAZIONE DELL’AVVOCATO DEI GENITORI NEI PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA
Napoli, 13 Ottobre 2022, Sala “A. Metafora”
Webinar su piattaforma CISCO WEBEX del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoliore 15.00 - 18.00Giovedì ...
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LIBRI ED EBOOK

Diritto penale delle società
L. D. Cerqua, G. Canzio, L. Luparia, Cedam Editore, 2014
L'opera, articolata in due volumi, analizza approfonditamente i profili sostanziali e processuali del ...
Trattato di procedura penale
G. Spangher, G. Dean, A. Scalfati, G. Garuti, L. Filippi, L. Kalb, UTET Giuridica
A vent’anni dall’approvazione del nuovo Codice di Procedura Penale, tra vicende occasionali, riforme ...
Atti e procedure della Polizia municipale
E. Fiore, Maggioli Editore, 2014
Il manuale insegna ad individuare le corrette procedure per l'accertamento degli illeciti sia amministrativi ...
Formulario degli atti notarili 2014
A. Avanzini, L. Iberati, A. Lovato, UTET Giuridica, 2014
Il formulario soddisfa le esigenze pratiche del notaio, poiché consente di individuare, mediante una ...
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