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NORMATIVA
Normativa regionale - Valle d'Aosta

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Legge regionale 23 gennaio 2009, n. 2
Modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2003, n. 10 (Provvidenze economiche a favore di nefropatici cronici e trapiantati. Abrogazione delle leggi regionali 7 dicembre 1979, n. 70 e 15 luglio 1985, n. 43).
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
(Modificazione all’articolo 3)


1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 9 aprile 2003, n. 10 (Provvidenze economiche a favore di nefropatici cronici e trapiantati.
Abrogazione delle leggi regionali 7 dicembre 1979, n. 70, e 15 luglio 1985, n. 43), è sostituito dal seguente:
“1. Le provvidenze sono concesse ai residenti in uno dei Comuni della Valle d’Aosta sottoposti a:
a) emodialisi ospedaliera;
b) emodialisi domiciliare;
c) dialisi peritoneale;
d) trapianto di rene, cuore, fegato, pancreas, polmone e midollo osseo.”.


ARTICOLO 2
(Sostituzione dell’articolo 4)


1. L’articolo 4 della l.r. 10/2003 è sostituito dal seguente:
“Art. 4 (Requisiti)
1. Le provvidenze sono concesse ai soggetti di cui all’articolo 3 che abbiano un indicatore della situazione economica pari o inferiore alla soglia di accesso definita dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), numero 9), della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario per il triennio 2002/2004), con riferimento al limite di reddito definito annualmente per fruire della pensione di invalidità civile.”.


ARTICOLO 3
(Sostituzione dell’articolo 5)


1. L’articolo 5 della l.r. 10/2003 è sostituito dal seguente:
“Art. 5 (Entità)
1. Le provvidenze economiche sono corrisposte per dodici mensilità nelle seguenti misure:
a) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), e d), in misura pari all’importo mensile del trattamento minimo delle pensioni erogato dall’INPS a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi;
b) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), in misura pari all’importo di cui alla lettera a), maggiorato del 20 per cento;
c) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), in misura pari all’importo di cui alla lettera a), maggiorato del 10 per cento.”.


ARTICOLO 4
(Disposizioni finanziarie)


1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in annui euro 152.000 a decorrere dall’anno 2009, trova copertura nello stato di previsione del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2009 e di quello pluriennale per il triennio 2009/2011 nell’obiettivo programmatico 2.2.3.03.
(Assistenza sociale e beneficenza pubblica) nel Fondo regionale per le politiche sociali di cui al capitolo 61310, previsto dall’articolo 3 della l.r. 18/2001, secondo le modalità di cui all’articolo 22, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 (Legge finanziaria per gli anni 2002/2004).
2. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.


ARTICOLO 5
(Entrata in vigore)


1. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2009.


Formula Finale:
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, 23 gennaio 2009.
Il Presidente
ROLLANDIN



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