Il Consiglio regionale ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
Art. 1
Controllo sostitutivo sugli atti degli Enti locali
1. Il controllo sostitutivo sugli atti degli Enti locali, comprese le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, è esercitato dal Difensore civico regionale, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sino a quando l'esercizio di tali poteri non sia altrimenti disciplinato.
2. é fatta salva la facoltà riconosciuta agli enti locali dall'art. 4, comma 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131 di disciplinare in modo autonomo, nei propri statuti, le forme di controllo sostitutivo. Dell’avvenuta entrata in vigore delle relative norme statutarie gli enti interessati danno immediata comunicazione al Difensore civico regionale, per le conseguenti determinazioni.
3. Per gli atti di cui al comma 1, il Difensore civico regionale provvede a diffidare l'Ente inadempiente a compiere l'atto obbligatorio per legge entro il termine di regola non inferiore a trenta giorni. Trascorso infruttuosamente detto termine, il Difensore civico nomina un Commissario ad acta.
4. Per atti obbligatori per legge si intendono quelli che l'Ente è tenuto ad adottare entro termini perentori, stabiliti da leggi statali o regionali.
5. Il Commissario di cui al comma 2 è scelto tra i dipendenti regionali, anche in quiescenza, di qualifica non inferiore alla categoria D, nonché tra gli iscritti agli Albi dei revisori dei conti, dei commercialisti, dei ragionieri commercialisti o degli avvocati che rispondano ai criteri di cui al comma 5.
6. Le nomine devono essere ispirate al principio dell'adeguata professionalità, in relazione all'atto da adottare.
7. La delibera di nomina del Commissario fissa il termine per il compimento dell'atto ed è pubblicata nell'Albo dell'Ente interessato, soggetto a controllo, per la durata di cinque giorni a decorrere da quello successivo alla sua ricezione.
8. Il Commissario si avvale delle strutture dell'Ente inadempiente, che è tenuto a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessari. Qualora il compimento dell'atto dovuto, e non assunto dall'Ente, risulti particolarmente complesso e/o laborioso, può essere nominato un collaboratore del Commissario.
9. L'Ente nei confronti del quale è stata disposta la nomina del Commissario mantiene il potere di compiere gli atti per i quali è stata rilevata l'omissione o il ritardo, fino a quando non sia insediato il Commissario stesso.
10. Al Commissario, e all'eventuale collaboratore, spettano l'indennità di missione ed i rimborsi per le spese di viaggio, secondo la disciplina che si applica ai dipendenti regionali, nonché un gettone per ogni giornata di effettiva presenza presso l'Ente nella misura di € 150,00. La relativa spesa è a carico dell'ente che ha omesso o ritardato l'atto.
Art. 2
Controllo sostitutivo sugli atti degli Enti dipendenti dalla Regione
1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano, in quanto compatibili, all'esercizio del controllo sostitutivo nei riguardi degli Enti di cui all'art. 72, comma 3, della L.R. 7/2003, come modificato dal successivo art. 4. A tal fine, le Direzioni regionali competenti per materia diffidano l'Ente inadempiente a provvedere entro il termine di cui al comma 2, trascorso inutilmente il quale chiedono al Presidente della Giunta regionale la nomina di un Commissario ad acta.
Art. 3
Controllo sostitutivo sulle II.PP.A.B.
1. Fino all'entrata in vigore della legge di riordino, alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, si applicano le norme sui controlli sostitutivi previste per gli Enti locali.
Art. 4
Modifica dell'art. 72, comma 2 della L.R. 7/2003
1. Il 3° comma dell'art. 72 della L.R. 7/2003 è così sostituito;
"I controlli preventivi di legittimità sugli atti degli Enti Parco, dei Consorzi di Bonifica, delle Amministrazioni separate dei beni di uso civico e di ogni altro Ente dipendente dalla Regione sono esercitati dalle competenti Direzioni regionali fino all'adozione di nuove disposizioni in materia di controllo e vigilanza sui suddetti Enti."
Art. 5
Norma finanziaria
1. L'applicazione della presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 6
Urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.