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NORMATIVA
Normativa regionale - Piemonte

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Legge regionale 23 aprile 2007, n. 10
Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2007-2009
 
Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
(Acquisizione di (Stato di previsione dell’entrata)

1. Il totale generale delle entrate di cui all’allegato A è approvato in euro 17.466.176.634,11 in termini di competenza e in euro 23.517.123.325,81 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione ed il versamento alla cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti nell’anno finanziario 2007.

ARTICOLO 2
(Stato di previsione della spesa)

1. Il totale generale delle spese di cui all’allegato A è approvato in euro 17.466.176.634,11 in termini di competenza ed in euro 23.517.123.325,81 in termini di cassa.
2. È autorizzata l’assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2007.
3. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l’anno 2007.

ARTICOLO 3
(Indebitamento)

1. Per far fronte alla differenza esistente fra il totale delle spese di investimento di cui si autorizza l’impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio finanziario 2007, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre i mutui o ad emettere prestiti obbligazionari per un importo pari a euro 2.030.000.000,00 di cui euro 550.000.000,00 relativi a mutui autorizzati ma non contratti negli anni precedenti.
2. Agli oneri derivanti dall’ammortamento dei mutui o all’ammortamento delle obbligazioni emesse di cui al comma 1, si provvede con le somme che sono state iscritte nell’ambito delle disponibilità delle unità previsionali di base (UPB) 09021 (Bilanci e finanze - ragioneria - Titolo I - spese correnti) e UPB 09023 (Bilanci e finanze - ragioneria - Titolo III - spese per rimborso di mutui e prestiti) del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009.

ARTICOLO 4
(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l’anno finanziario 2007 con i prospetti di cui all’articolo 17 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) (Allegato A).

ARTICOLO 5
(Bilancio pluriennale)

1. È approvato il bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2007-2009, allegato alla presente legge (Allegato B).

ARTICOLO 6
(Spese obbligatorie e d’ordine)

1. Sono considerate spese obbligatorie e d’ordine, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 18 della l.r. 7/2001, quelle descritte nell’elenco n. 1 allegato allo stato di previsione della spesa.

ARTICOLO 7
(Garanzie prestate dalla Regione)

1. È approvato, ai sensi dell’articolo 10, comma 13, della l.r. 7/2001, il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti, di cui all’elenco n. 2 allegato allo stato di previsione della spesa.

ARTICOLO 8
(Accordi di programma e cofinanziamenti programmi comunitari)

1. È approvato il fondo di cui alla UPB 08032 (Programmazione e statistica - valutazione progetti proposte atti programmazione negoziata - Titolo II - spese di investimento) per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.2. È approvato il fondo di cui alla UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - spese di investimento) per il cofinanziamento dei programmi comunitari.3. È autorizzato con provvedimento amministrativo il prelievo dai fondi di cui ai commi 1 e 2 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi e al cofinanziamento dei singoli programmi comunitari.

ARTICOLO 9
(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

1. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui all’ articolo 20 della l.r. 7/2001, destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell’esercizio finanziario 2007 sui singoli capitoli di spesa, è determinato in euro 200.000.000,00 ed è iscritto nella UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo I - spese correnti).

ARTICOLO 10
(Fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2007 è iscritto nella UPB 09011 il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati pari ad euro 47.325.683,70 in termini di competenza e di euro 53.536.901,47 in termini di cassa.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2007 è iscritto nella UPB 09012 il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali pari ad euro 101.185.730,36 in termini di competenza e di cassa.3. Dal fondo di riserva di cui ai commi 1 e 2, in attuazione al disposto dell’articolo 24 della l.r. 7/2001, sono prelevate, con provvedimento amministrativo, le somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti o ad istituire appositi capitoli per consentire la reiscrizione delle economie o delle somme non più conservabili nel conto dei residui passivi relative a previsioni di spesa derivanti da assegnazioni statali e comunitarie a destinazione vincolata.

ARTICOLO 11
(Utilizzo dell’avanzo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2006)

1. L’avanzo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2006, determinato in euro 232.227.151,50 ed applicato al bilancio di previsione per l’anno 2007, e parziale utilizzo a copertura del fondo di riserva per le spese di parte corrente derivanti da economie su fondi statali vincolati iscritto nella UPB 09011 e del fondo per le spese di investimento derivanti da economie su fondi statali vincolati iscritto nella UPB 09012.

ARTICOLO 12
(Variazioni compensative)

1. Per l’anno finanziario 2007 sono consentite variazioni fra loro compensative, mediante atto amministrativo, tra le UPB quando:
a) siano da compensare, per i relativi pagamenti, le quote interesse e le quote in capitale delle rate di ammortamento dei mutui;
b) occorra, per una migliore definizione delle UPB, spostare i capitoli tra le diverse UPB.
2. La Giunta può effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli appartenenti alla stessa UPB ma relativi a diverse leggi regionali elencate nell’Allegato A della legge finanziaria per l’anno 2007. In ogni caso, restano fermi i limiti stabiliti dall’articolo 24, comma 3, della l.r. 7/2001.
3. Con riferimento alle leggi regionali di cui all’Allegato A della legge finanziaria per l’anno 2007, la Giunta può altresì effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative all’interno della medesima classificazione economica, tra UPB strettamente collegate nell’ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto, ovvero tra UPB diverse qualora le
variazioni stesse siano necessarie per l’attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

ARTICOLO 13
(Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento, le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.

ARTICOLO 14
(Progetto SIOPE)

1. Per dare attuazione all’articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003) ed alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 18 febbraio 2005 (Codificazione, modalità e tempi per l’attuazione del SIOPE per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano - articolo 28, comma 5, legge
27 dicembre 2002, n. 289 e articolo 1, comma 79, legge 30 dicembre 2004, n. 311), la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con provvedimento amministrativo da
comunicare al Consiglio regionale, variazioni all’elenco allegato al bilancio regionale di cui all’articolo 10, comma 8, della l.r. 7/2001.

ARTICOLO 15
(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 23 aprile 2007
Mercedes Bresso

Gli allegati contabili relativi alla legge regionale sopra riportata saranno pubblicati in un Supplemento di prossima pubblicazione (ndr)

ALLEGATO 1
Allegato A.
Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 (Articoli 1 e 2)
(L’allegato in oggetto non è acquisito nel sito)
ALLEGATO 2
Allegato B.
Bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2007-2009 (Articolo 5)
(L’allegato in oggetto non è acquisito nel sito)


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