Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge:
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, terzo, quinto e nono comma della Costituzione;
Visti l’articolo 3, commi 3, 4 e 5, l’articolo 4, comma 1, lettere
p), q), r), l’articolo 11, comma 2, l’articolo 70 e l’articolo 71
dello Statuto;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);
Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla
partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea
e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari);
Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo);
Vista la sentenza della Corte costituzionale del 14 maggio 2008, n.
131;
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 21 gennaio 2008;
Considerato quanto segue
1. Le novità introdotte a livello ordinamentale – il nuovo titolo V della Costituzione, e segnatamente l’articolo 117, la l.
131/2003(legge La Loggia), la l. 11/2005, il nuovo Statuto della
Regione Toscana, in particolare gli articoli 11, 70 e 71 – e
l’accresciuto ruolo delle regioni nello scenario internazionale
richiedono una riorganizzazione del sistema normativo e strumentale attraverso il quale la Regione esercita le sue attività di rilievo internazionale ed europeo;
2. Nel ridefinire a livello normativo la disciplina di tali attività, la Regione esercita una potestà di tipo concorrente,
introdotta in particolare dal terzo comma dell’articolo 117 della
Costituzione (in materia di rapporti internazionali e con l’Unione
europea e in materia di commercio estero). Lo stesso articolo della
Costituzione prevede inoltre la partecipazione delle regioni alla
fase sia di formazione che di attuazione degli atti dell’Unione
Europea (quinto comma) nonché la competenza regionale a concludere accordi con Stati ed intese con enti territoriali interni ad altro Stato (nono comma), condizionando comunque l’esercizio di tali competenze al rispetto della legislazione statale. L’articolo 6
della l. 131/2003 e la l. 11/2005 hanno dato attuazione alle
predette disposizioni costituzionali indicando le procedure e gli
adempimenti che devono essere seguiti dalle regioni nell’esercizio
delle proprie competenze in materia d rapporti internazionali;
3. Gli obiettivi che la legge persegue sono quelli di adeguare
la normativa al nuovo contesto ordinamentale e di assicurare
maggiore efficacia all’azione regionale attraverso una strumento
legislativo unico – vengono infatti abrogate, fatta eccezione per la
normativa regionale in materia di promozione economica, le leggi
regionali che disciplinavano le singole materie, – e la ridefinizione degli strumenti e delle procedure attraverso i quali la Regione esercita le attività indicate dalla legge;
4. In tale quadro particolare importanza è rivestita dalla
formazione degli atti comunitari e dall’attuazione degli stessi -
con la previsione di una legge comunitaria regionale a carattere
periodico e con le specifiche competenze attribuite, anche per ciò
che riguarda le notifiche all’Unione europea, alla Giunta regionale
e al Consiglio regionale - e dalle attività in favore dei toscani
all’estero. Per quest’ultimo aspetto, la disciplina dei vari
organismi è rimessa, nei casi nei quali non provveda la legge
stessa, al regolamento di attuazione;
5. E’ necessario prevedere un “regime provvisorio” per alcuni
organismi relativi ai toscani all’estero – restano in carica fino
alla prima seduta dell’Assemblea dei toscani all’estero – e una
disposizione transitoria relativa al piano integrato delle attività
internazionali che con le caratteristiche indicate dalla legge verrà
adottato successivamente al programma regionale di sviluppo della
legislatura successiva a quella di entrata in vigore della legge,
restando nel frattempo in vigore i piani adottati e vigenti;
6. Risulta di fondamentale importanza sostenere e attuare
interventi di partenariato internazionale nel rispetto degli
indirizzi di politica estera dello Stato, nell’esercizio delle
competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato,
nell’ambito dei programmi del Governo, in coerenza coi principi
sanciti in materia dalla giurisprudenza della Corte costituzionale,
e in particolare dalla sentenza 131/2008; nel rispetto di tali
principi, la Regione attua progetti e iniziative che favoriscono la
cooperazione con regioni e territori dei paesi membri dell’Unione
europea e con i paesi in via di sviluppo per sostenere lo sviluppo
locale, la ricostruzione e la riabilitazione dopo eventi bellici, la pace e il rispetto dei diritti umani;
7. Per promuovere la cultura della pace e la tutela dei diritti
umani, si sostengono anche azioni di carattere educativo promosse
dagli istituti scolastici e da associazioni impegnate su tali temi;
8. Il riordino della legislazione in materia di attività internazionali prevede la predisposizione di uno strumento di programmazione, il piano integrato delle attività internazionali, che risponde alla esigenza di coordinare, integrare e rendere coerenti le azioni della regione a livello internazionale, riconducendo ad unità gli atti di programmazione settoriale i cui contenuti, procedure di formazione ed attuazione sono attualmente disciplinati con leggi regionali;
9. Restano disciplinati dal piano regionale di sviluppo economico (PRSE) gli indirizzi, gli obiettivi e le strategie per la attuazione degli interventi di sostegno alle imprese per le attività produttive, finalizzate alla promozione e alla internazionalizzazione;
10. Per dare attuazione alle norme statutarie in materia di partecipazione, va garantito il più ampio concorso degli enti locali, della società civile e delle parti sociali ai processi di elaborazione e attuazione delle attività internazionali, mediante sia gli ordinari strumenti di concertazione che attraverso le consultazioni;
TITOLO I
Principi generali
ARTICOLO 1
Oggetto
1. La presente legge, ai sensi degli articoli 70 e 71 dello Statuto,
adegua l’ordinamento della Regione Toscana:
a) alla legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);
b) alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari).
2. Nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato e nell’esercizio delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, la presente legge disciplina le attività europee e di rilievo internazionale della Regione in materia di:
a) partecipazione al processo normativo comunitario dell’Unione europea e di attuazione degli obblighi comunitari;
b) sottoscrizione di accordi con stati ed intese con enti territoriali
interni ad altri stati;
c) adesione alle associazioni internazionali di regioni, partecipazione
alle forme di collegamento, rapporti con gli organismi internazionali, scambi di esperienze e conoscenze con amministrazioni regionali e stati esteri, predisposizione di missioni ed eventi;
d) cooperazione internazionale e attività in favore dei toscani
all’estero.
3. La presente legge individua negli strumenti della programmazione le modalità di raccordo ed integrazione delle attività europee e di rilievo internazionale di cui al comma 2, nonché delle attività europee e di rilievo internazionale previste negli atti di programmazione settoriale.
ARTICOLO 2
Principi ispiratori e finalità
1. La Regione Toscana, nel rispetto delle leggi statali:
a) promuove e sostiene il processo di rafforzamento ed ampliamento dell’Unione europea;
b) promuove e sostiene le attività di cooperazione internazionale dirette a contribuire alla realizzazione di uno sviluppo sociale e sostenibile su scala locale in tutto il mondo e alla solidarietà tra i popoli;
c) riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli ed opera per affermarlo attraverso il dialogo e la riconciliazione;
d) riconosce nel rapporto con i toscani all’estero, le loro famiglie, i
discendenti e le loro comunità, un valore fondamentale da sostenere e sviluppare attraverso idonei interventi per favorire la loro promozione ed una risorsa da attivare al fine di rafforzare i legami con i paesi che li ospitano;
e) opera al fine di instaurare costanti rapporti di collaborazione con
regioni, anche di paesi esteri, finalizzati allo sviluppo della promozione economica;
f) assicura leale collaborazione e scambio di informazioni con gli organi
dello Stato nell’esercizio delle proprie funzioni.
2. Nell’attuazione della presente legge, la Regione opera in base al
principio dell’integrazione delle informazioni e delle risorse attinenti i diversi interventi di rilievo internazionale in cui essa è coinvolta
direttamente, nonché delle iniziative degli enti locali e della società
civile, anche mediante il sistema informativo delle attività internazionali di cui all’articolo 51.
ARTICOLO 3
Obiettivi
1. Per disciplinare le attività di cui all’articolo 1 e nel rispetto dei
principi sanciti dall’articolo 2, la presente legge persegue i seguenti
obiettivi:
a) rafforzare ed intensificare la proiezione esterna della Regione
attraverso attività internazionali di promozione territoriale;
b) favorire la cooperazione interregionale;
c) adeguare l’ordinamento regionale al mutato quadro normativo nazionale ed alle nuove disposizioni statutarie;
d) garantire il coinvolgimento e l’integrazione degli enti locali e della
società civile;
e) coordinare e integrare gli strumenti di programmazione delle attività di rilievo internazionale.
ARTICOLO 4
Poteri di indirizzo del Consiglio regionale
1. Ai sensi dell’articolo 11, comma 2, dello Statuto, il Consiglio
regionale orienta le attività di cui alla presente legge, oltre che con
l’esercizio delle competenze ivi previste, esprimendo atti di indirizzo
rivolti alla Giunta regionale.
TITOLO IIDisposizioni sulla partecipazione della Regione Toscana
al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all’attuazione degli obblighi comunitari
CAPO I
Formazione e attuazione degli atti comunitari
SEZIONE I
Formazione degli atti comunitari
ARTICOLO 5
Concorso della Giunta regionale e del Consiglio regionale nella formazione degli atti dell’Unione europea
1. Al fine di definire la posizione della Regione sugli atti comunitari e dell’Unione europea e nelle procedure di cui rispettivamente all’articolo 3, commi 1 e 2, ed all’articolo 5 della legge 11/2005, la Giunta regionale può proporre al Consiglio regionale una deliberazione in merito alla posizione della Regione; in assenza di deliberazione consiliare nei termini utili ai sensi dell’articolo 5 della legge 11/2005, la Giunta regionale può comunque procedere all’esercizio delle proprie competenze ed attività.
2. In assenza della proposta di cui al comma 1, il Consiglio regionale, nei termini utili ai sensi dell’articolo 5 della legge 11/2005, può autonomamente assumere una deliberazione in merito alla posizione della Regione.
ARTICOLO 6
Informazione fra Giunta regionale e Consiglio regionale sull’attività svolta in sede europea
1. Il Presidente della Giunta regionale riferisce periodicamente al
Consiglio regionale sulle attività svolte dalla Regione in ambito comunitario.
2. Il Presidente del Consiglio regionale informa periodicamente il
Presidente della Giunta regionale sull’attività svolta dal Consiglio regionale in ambito comunitario.
SEZIONE II
Attuazione delle norme e atti comunitari
ARTICOLO 7
Legge comunitaria regionale
1. La Giunta regionale presenta periodicamente un disegno di legge
comunitaria regionale recante nel titolo l’intestazione “legge comunitaria regionale”.
2. Nelle materie di competenza regionale ai sensi dell’articolo 117,
terzo e quarto comma, della Costituzione, la legge comunitaria regionale dà attuazione agli atti e norme comunitarie e assicura l’adeguamento ad essi dell’ordinamento regionale mediante disposizioni:
a) abrogative o modificative di leggi regionali in contrasto con norme o atti comunitari;
b) attuative ed applicative delle direttive e degli atti comunitari;
c) applicative delle sentenze della Corte di giustizia e degli altri
provvedimenti del Consiglio o della Commissione europea che comportano obblighi di adeguamento per la Regione.
3. La relazione di accompagnamento al disegno di legge comunitaria regionale riferisce, in particolare:
a) sul processo di adeguamento dell’ordinamento regionale al diritto
comunitario;
b) su eventuali procedure di infrazione comunitarie in cui è coinvolta la Regione.
4. La relazione di cui al comma 3 fornisce altresì l’elenco degli atti
comunitari cui la Giunta regionale intende dare attuazione con regolamento.
ARTICOLO 8
Adeguamenti tecnici
1. Nelle materie di competenza regionale, con deliberazioni della Giunta regionale:
a) è data attuazione alle norme comunitarie che modificano esclusivamente caratteristiche di ordine tecnico di direttive o di altri atti comunitari già recepite nell’ordinamento nazionale o regionale;
b) si provvede agli adempimenti amministrativi per l’attuazione di atti comunitari.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1, lettera a), recano nel titolo gli
estremi identificativi del provvedimento attuato.
3. Le deliberazioni di cui al comma 1, quando attuative di direttive
comunitarie, sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie - e comunicate al Consiglio regionale.
CAPO II
Regione e Unione europea
SEZIONE I
Programma regionale di sviluppo
ARTICOLO 9
Programma regionale di sviluppo e politiche in sede europea
1. Il programma regionale di sviluppo di cui all’articolo 6 della legge
regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), indica gli strumenti di raccordo tra le strategie e le politiche regionali e quelle delineate in sede europea.
SEZIONE II
Notifiche all’Unione europea
ARTICOLO 10
Notifica dei regimi di aiuto
1. La Regione notifica alla Commissione dell’Unione europea le proposte di atti diretti a istituire o modificare regimi di aiuto, nei casi previsti dal Trattato che istituisce la Comunità economica europea.
ARTICOLO 11
Notifica delle discipline per le attività di servizi
1. La Regione notifica alla Commissione dell’Unione europea le proposte di legge, di regolamento e di atto amministrativo che subordinano l’accesso ad un’attività di servizi o il suo esercizio al rispetto di nuovi requisiti, ai sensi e nei casi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006.
ARTICOLO 12
Notifica delle regole tecniche
1. La Regione notifica alla Commissione dell’Unione europea le proposte di atti che stabiliscono regole tecniche nelle materie di competenza regionale ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, relativa alla procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione.
2. La notifica è effettuata unitamente:
a) ad un’esposizione sintetica dei motivi che rendono necessario adottare la regola tecnica, salvo risultino già dalla proposta di atto e dalla relativa motivazione;
b) al testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali che attengono direttamente alla questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la proposta di atto che stabilisce regole tecniche.
3. Quando le regole tecniche di cui al presente articolo concernono
requisiti di cui al paragrafo 2 della direttiva 2006/123/CE, la loro notifica soddisfa anche l’obbligo di notifica inerente a tale direttiva di cui all’articolo 11.
ARTICOLO 13
Modalità delle notifiche
1. Il Presidente della Giunta regionale adempie all’obbligo delle
notifiche di cui agli articoli 10, 11 e 12 secondo le seguenti modalità:
a) le proposte di iniziativa della Giunta regionale sono notificati
immediatamente dopo la loro approvazione da parte della Giunta stessa;
b) le proposte di iniziativa consiliare o popolare sono notificate
immediatamente dopo la comunicazione al Presidente della Giunta regionale, da effettuarsi a cura del Presidente del Consiglio regionale, dell’inserimento delle medesime all’ordine del giorno della commissione consiliare competente.
2. Il Presidente della Giunta regionale provvede altresì a comunicare
alla Commissione dell’Unione europea le modifiche eventualmente apportate al testo delle proposte già notificate nel corso del procedimento di esame e approvazione delle stesse.
3. Il Presidente del Consiglio regionale, anche su indicazione dei
presidenti di commissione, comunica tempestivamente al Presidente della Giunta regionale le modifiche di cui al comma 2.
SEZIONE III
Ufficio di collegamento della Regione Toscana a Bruxelles
ARTICOLO 14
Ufficio
1. La Regione, al fine di realizzare un efficace sistema di relazioni con le istituzioni comunitarie nelle materie di competenza regionale, si avvale del proprio ufficio di collegamento a Bruxelles.
2. L’ufficio di cui al comma 1, nell’ambito delle competenze regionali e secondo le modalità previste dall’ordinamento vigente:
a) svolge in particolare compiti di raccordo operativo e di assistenza
tecnica a favore delle strutture regionali competenti per le attività di
rilievo comunitario;
b) può altresì svolgere attività di sostegno e informazione anche a
favore degli enti locali della Toscana nonché delle imprese toscane.
3. La Giunta regionale provvede a costituire la struttura organizzativa dell’ufficio e a definirne le attribuzioni in conformità alla normativa sulle strutture regionali.
4. Al fine di garantire un adeguato supporto operativo all’ufficio di
collegamento e, in particolare, allo svolgimento dei compiti e delle attività di cui al comma 2, comprese l’organizzazione e l’attuazione delle correlate iniziative e la realizzazione di attività di ricerca, di studio e di elaborazione progettuale, la Regione, nel rispetto della normativa vigente, può convenzionarsi con soggetti pubblici dotati della necessaria esperienza operativa nel settore.
5. Previa intesa, possono essere istituite sedi e strutture di
collegamento con le istituzioni comunitarie comuni con le altre regioni e con le Province autonome di Trento e Bolzano.
ARTICOLO 15
Personale
1. Fino a specifica disposizione del contratto collettivo nazionale in
materia, al personale regionale assegnato ed in servizio presso l’ufficio di collegamento di cui all’articolo 14 è corrisposta una indennità mensile speciale a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio all’estero.
2. L’indennità è pari a quella spettante per analogo titolo e per analoga qualifica professionale al personale statale del Ministero degli Affari esteri in servizio presso le sedi di rappresentanza all’estero.
TITOLO III
Attività di partenariato internazionale e promozione di una cultura di pace
CAPO I
Principi
ARTICOLO 16
Principi
1. La Regione, nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello
Stato e nell’esercizio delle competenze ad essa attribuite dalla Costituzione
e dalle leggi dello Stato, persegue le finalità di cui all’articolo 71, comma
1, dello Statuto mediante forme di collaborazione, interazione e scambio con
stati e loro enti territoriali interni, associazioni e forme di collegamento
internazionali, nei modi e con gli strumenti di cui al presente titolo.
2. In particolare la Giunta regionale:
a) promuove e sostiene i gemellaggi tra istituzioni locali, favorendone
l’evoluzione in accordi di cooperazione e partenariato internazionale;
b) promuove e sostiene le attività di collaborazione e partenariato
internazionale nell’ambito dei programmi del Governo italiano e dell’Unione
europea nonché dei programmi delle organizzazioni internazionali cui partecipa
il Governo italiano;
c) favorisce le attività di ricerca e gli scambi di informazioni nonché
le attività di divulgazione volti a promuovere l’unità e l’identità europea e
la partecipazione ai processi istituzionali a tutti i livelli;
d) promuove attività di mero rilievo internazionale attraverso lo scambio
di informazioni ed esperienze sulle attività normative, le visite di cortesia,
la partecipazione a manifestazioni per il progresso culturale ed economico in
ambito locale;
e) sostiene le attività promozionali all’estero dirette a favorire lo
sviluppo economico, sociale e culturale;
f) conclude accordi con stati ed intese con enti territoriali interni ad
altro stato secondo quanto disciplinato dal presente titolo.
CAPO II
Accordi ed intese
ARTICOLO 17
Attuazione ed esecuzione di accordi internazionali ratificati
1. La Giunta regionale promuove, nelle materie di competenza regionale,
l’attuazione e l’esecuzione degli accordi internazionali ratificati, nel
rispetto dell’articolo 6, comma 1, della l. 131/2003.
ARTICOLO 18
Intese con enti territoriali interni ad altri stati e accordi con stati
1. La Regione, nelle materie di propria competenza, conclude intese con enti territoriali interni ad altri stati e accordi con stati, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 6, commi 2 e 3, della l. 131/2003.
2. Soltanto gli accordi e le intese sottoscritti secondo le procedure di cui agli articoli 19, 20, 21 hanno effetti giuridici vincolanti per la Regione.
ARTICOLO 19
Indirizzi del Consiglio Regionale
1. Il Presidente della Giunta regionale informa preventivamente il
Consiglio regionale in tema di accordi con stati o intese con enti
territoriali interni ad altri stati per l’espressione di eventuali indirizzi
ai sensi dell’articolo 11, comma 2, dello Statuto e dell’articolo 4 della presente legge.
ARTICOLO 20
Trattative e stipulazione
1. Il Presidente della Giunta regionale o, su sua delega, un assessore, procede alla definizione dei contenuti dell’accordo o dell’intesa.
2. Il Presidente della Giunta regionale:
a) attiva le procedure per gli adempimenti dell’articolo 6, commi 2 e 3, della l. 131/2003;
b) è l’organo titolare dei pieni poteri di firma conferiti per la
sottoscrizione di un accordo ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della l. 131/2003;
c) sottoscrive gli accordi e le intese.
ARTICOLO 21
Approvazione
1. Gli accordi con gli stati e le intese con enti territoriali interni ad
altri stati sottoscritti dal Presidente della Giunta regionale sono approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.
ARTICOLO 22
Partecipazione alle forme di collegamento ed alle associazioni europee ed internazionali
1. La Regione, per rafforzare i propri legami internazionali, partecipa alle forme di collegamento ed alle associazioni europee ed internazionali.
2. La Regione collabora e partecipa altresì alle attività delle
organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia, quando coinvolgono governi regionali.
3. La Giunta regionale con propria deliberazione annuale programma la partecipazione alle forme di collegamento e alle associazioni di cui al comma 1 nonché alle attività di cui al comma 2, trasmettendo tempestivamente sia la
deliberazione che gli atti di adesione al Consiglio regionale.
4. L’atto di adesione è sottoscritto dal Presidente della Giunta
regionale o, su sua delega, da un assessore; il pagamento di eventuali oneri sia per l’adesione che per la conferma periodica della stessa è disposto con atto dirigenziale.
ARTICOLO 23
Funzioni del Consiglio regionale
1. Il Consiglio regionale, con deliberazione dell’Ufficio di presidenza,
in conformità all’articolo 5 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale):
a) partecipa alle forme di collegamento e alle associazioni europee e
internazionali tra assemblee elettive o comunque concernenti i propri compiti
istituzionali;
b) attiva rapporti di collaborazione con assemblee elettive di enti
territoriali e con istituti universitari e organismi scientifici stranieri al
fine di promuovere collaborazioni nell’ambito delle attività di competenza, rafforzare legami e favorire gli scambi di conoscenze e informazioni.
2. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette al Presidente della
Giunta regionale le deliberazioni di cui al comma 1.
3. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale può proporre alla
Giunta regionale l’attivazione di rapporti e relazioni internazionali,
compresi accordi con stati e intese con enti territoriali interni ad altri stati.
ARTICOLO 24
Finalità delle attività di partenariato
1. Nel rispetto dei principi e dei limiti di cui agli articoli 2 e 16 e
sulla base della legislazione statale in materia, la Regione promuove, sostiene e attua i progetti e le iniziative che favoriscono:
a) la cooperazione con regioni e territori dei paesi membri dell’Unione europea;
b) la collaborazione e il partenariato con i popoli e le istituzioni
dell’Europa e degli altri continenti;
c) la cooperazione internazionale con i paesi in via di sviluppo per
sostenere lo sviluppo locale, la ricostruzione e la riabilitazione dopo eventi bellici, la pace e il rispetto dei diritti umani;
d) la cooperazione umanitaria e di emergenza;
e) la promozione di una cultura ispirata alla pace, alla riconciliazione tra i popoli ed alla affermazione dei diritti dell’uomo.
ARTICOLO 25
Interventi di partenariato internazionale
1. Gli interventi di partenariato internazionale della Regione sono
svolti nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato,
nell’esercizio delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato e nell’ambito dei programmi del Governo o delle organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia.
2. La Regione in particolare indirizza il suo intervento al supporto
delle azioni che valorizzano le risorse dell’area geografica di intervento e quindi contribuiscono ai processi di sviluppo endogeno, compresi il riequilibrio delle disuguaglianze sociali, la promozione e la valorizzazione della condizione femminile e la protezione dell’ambiente.
3. La Regione realizza i propri interventi di partenariato internazionale perseguendo la più ampia integrazione tra i settori e le tematiche coinvolti.
4. La Regione promuove e sostiene la cooperazione decentrata e favorisce la partecipazione ai programmi di cooperazione internazionale di tutti i soggetti della società civile toscana.
ARTICOLO 26
Concorso regionale ad interventi di emergenza promossi o partecipati dallo Stato
1. La Regione destina una parte delle risorse del piano integrato delle attività internazionali di cui all’articolo 43 per eventuali contributi regionali agli interventi di emergenza promossi o partecipati dallo Stato che possono essere determinati da conflitti bellici ed etnici, catastrofi naturali, pandemie e situazioni eccezionali di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie.
2. Gli interventi di emergenza sono disposti con atto della Giunta
regionale comunicato al Consiglio regionale.
3. Il Consiglio regionale può deliberare il concorso agli interventi di
emergenza con risorse del proprio bilancio.
4. Il documento di monitoraggio e di valutazione di cui all’articolo 45
dà conto degli interventi attuati ai sensi del presente articolo.
ARTICOLO 27
Interventi per la promozione di una cultura di pace e tutela dei diritti umani
1. Al fine di promuovere la cultura della pace ed il riconoscimento dei diritti umani, la Regione contribuisce al sostegno di azioni a carattere educativo e di aggiornamento del personale docente promosse dagli istituti scolastici nonché al sostegno di idonee iniziative e attività culturali promosse da associazioni impegnate sui temi della cultura della pace e dei diritti umani.
2. Per l’anniversario della approvazione della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), avvenuta il 10 dicembre 1948, la Regione organizza eventi ed iniziative volte a ricordarne il significato per la pace e i diritti umani e sostiene iniziative promosse in merito da associazioni di carattere culturale.
3. Le iniziative di cui al presente articolo sono programmate ai sensi
dell’articolo 43.
TITOLO IV
Attività in favore dei toscani all’estero
ARTICOLO 28
Oggetto degli interventi
1. La Regione attua, promuove e sostiene, anche finanziariamente, nel rispetto della legislazione statale:
a) iniziative all’estero dirette alla diffusione della conoscenza della
lingua italiana e del patrimonio storico e sociale della Toscana;
b) interventi socio-assistenziali anche per i toscani che rientrano
definitivamente dopo almeno cinque anni di permanenza all’estero e versano in condizioni di particolare disagio economico;
c) attività d’informazione sulla realtà regionale e sulla legislazione
nazionale e regionale concernente i cittadini toscani residenti all’estero;
d) iniziative formative, in particolare per i giovani;
e) iniziative all’estero dirette a favorire l’integrazione culturale
negli stati di residenza.
2. La Regione promuove altresì le attività di ricerca sull’emigrazione
dei toscani all’estero.
3. Nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali, la Regione difende e promuove i diritti dei cittadini toscani all’estero presso i competenti organi statali, l’Unione europea e le organizzazioni internazionali.
ARTICOLO 29
Destinatari degli interventi
1 Sono destinatari degli interventi di cui al presente titolo:
a) i cittadini residenti in Toscana all’atto dell’espatrio, le loro
famiglie e i loro discendenti che risiedono all’estero o che rientrano con la residenza in Toscana dopo un periodo di permanenza all’estero non inferiore a cinque anni consecutivi;
b) i cittadini di origine toscana per nascita, residenti in altra regione
all’atto dell’espatrio ma che non beneficiano di analoghi interventi da parte
della regione in cui sono residenti, le loro famiglie e i loro discendenti che
risiedono all’estero o che rientrano in Italia con la residenza dopo un periodo di permanenza all’estero non inferiore a cinque anni consecutivi;
c) le associazioni e i gruppi dei toscani all’estero e i relativi
coordinamenti;
d) le associazioni dei giovani toscani all’estero ed i relativi
coordinamenti;
e) gli enti locali della Toscana;
f) le associazioni operanti in Toscana da almeno quattro anni che per statuto svolgono attività in favore delle collettività dei toscani all’estero.
2. I cittadini toscani che lavorano presso organismi internazionali,
rappresentanze diplomatiche e consolari e le rispettive famiglie non sono ammessi ai benefici di cui all’articolo 28, comma 1, lettere b) e d).
ARTICOLO 30
Associazioni e gruppi di toscani all’estero
1. Agli effetti del presente titolo, sono riconosciute quali associazioni
dei toscani all’estero le associazioni costituite da almeno due anni che:
a) abbiano un numero di associati non inferiore a cinquanta, di cui la maggioranza di origine toscana;
b) operino sulla base di uno statuto improntato a criteri democratici che preveda la pubblicità delle deliberazioni;
c) abbiano svolto nei due anni precedenti un’attività documentata in
favore delle collettività all’estero.
2. Se nell’area di riferimento non vi sono associazioni con i requisiti
di cui al comma 1, lettera a), possono essere riconosciute associazioni o gruppi con almeno venti associati di origine toscana, anche inseriti in altre organizzazioni, costituite nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c).
3. La Giunta regionale, sentito il Coordinamento continentale interessato:
a) riconosce le associazioni ed i gruppi;
b) accerta l’eventuale perdita dei requisiti prescritti;
c) provvede alla eventuale revoca del riconoscimento.
ARTICOLO 31
Associazioni dei giovani toscani all’estero
1. Le associazioni dei giovani toscani all’estero, cui possono aderire
soggetti di età non superiore a trenta anni, sono riconosciute agli effetti della presente legge purché il numero degli associati di origine toscana non sia inferiore a dieci e sussistano i requisiti di cui all’articolo 30, comma 1, lettere b) e c).
2. Le associazioni dei giovani toscani all’estero operano in autonomia nel rispetto dei propri statuti.
ARTICOLO 32
Interventi specifici diretti a favorire la partecipazione alle consultazioni elettorali regionali
1. La Regione, al di fuori delle procedure di programmazione di cui al titolo V della presente legge, per agevolare l’esercizio del diritto al voto regionale, dispone la corresponsione di un’indennità forfettaria a titolo di rimborso spese in favore dei cittadini toscani residenti all’estero.
2. L’indennità di cui al comma 1 è dovuta a seguito della partecipazione alla consultazione elettorale regionale nella misura di:
a) 103 euro in favore dei cittadini toscani provenienti dai paesi europei;
b) 206 euro in favore dei cittadini toscani provenienti dai paesi
extraeuropei.
3. Eventuali adeguamenti degli importi indicati al comma 2 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale sulla base degli indici nazionali del costo della vita determinati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
4. I comuni informano gli aventi diritto dell’indennità prevista dal
presente articolo contestualmente all’invio delle cartoline elettorali.
5. I comuni erogano l’indennità previa verifica dell’avvenuto esercizio del diritto di voto.
6. La Giunta regionale provvede al rimborso delle somme corrisposte dai comuni su presentazione di rendiconto debitamente approvato, corredato dalle quietanze per avvenuta riscossione. Il rendiconto deve essere presentato alla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si sono svolte le elezioni.
ARTICOLO 33
Giornata dei toscani all’estero
1. E’istituita la Giornata dei toscani all’estero, da tenersi annualmente in data proposta dal Presidente della Giunta regionale, sentito l’Ufficio di presidenza del Comitato direttivo, ove costituito ai sensi dell’articolo 36, comma 4.
ARTICOLO 34
Assemblea dei toscani all’estero
1. È istituita l’Assemblea dei toscani all’estero, con le finalità di
garantire un’ampia partecipazione alle scelte della Regione e di rafforzare la conoscenza e la cooperazione fra la Toscana e le proprie comunità all’estero.
2. L’Assemblea dei toscani all’estero è presieduta dal Presidente della Giunta regionale ed è composta da:
a) due vicepresidenti di cui uno residente in Toscana con funzioni
vicarie;
b) rappresentanti delle associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo
30;
c) i coordinatori continentali di cui agli articoli 38 e 39.
3. L’Assemblea svolge le seguenti funzioni:
a) elaborazione degli indirizzi generali dell’attività in favore delle
comunità dei toscani all’estero ai fini della programmazione delle attività
internazionali di cui all’articolo 43;
b) proposta e consulenza in ordine alle norme ed agli interventi
regionali che riguardano i toscani all’estero e loro famiglie;
c) collaborazione alla realizzazione degli interventi programmati dalla Regione;
d) cura, tramite il suo presidente, dei rapporti con enti pubblici e
associazioni nazionali ed internazionali anche al fine di coordinare
interventi e predisporre iniziative comuni;
e) nomina dei rappresentanti dei coordinamenti continentali nel Comitato direttivo di cui all’articolo 36, comma 2, lett. b).
ARTICOLO 35
Forum dei giovani toscani all’estero
1. E’ istituito il Forum dei giovani toscani all’estero, con le finalità
di garantire un’ampia partecipazione dei giovani alle scelte della Regione e di rafforzare la conoscenza e la cooperazione fra la Toscana e le proprie comunità all’estero.
2. Il Forum dei giovani toscani all’estero è presieduto dal Presidente
della Giunta regionale o da un suo delegato ed è composto:
a) dai rappresentanti delle associazioni dei giovani riconosciute ai
sensi dell’articolo 31;
b) dai coordinatori continentali dei giovani toscani all’estero.
3. Il Forum elabora gli indirizzi generali dell’attività in favore dei
giovani delle comunità all’estero ai fini della programmazione delle attività internazionali di cui al titolo V della presente legge.
ARTICOLO 36
Comitato direttivo dei toscani all’estero
1. E’ istituito il Comitato direttivo dei toscani all’estero, con
funzioni di:
a) proposta e consulenza in ordine alle norme ed agli interventi
regionali che riguardano cittadini toscani all’estero e loro famiglie;
b) formulazione di indirizzi ai fini della attuazione del piano integrato per le attività internazionali e per la costituzione delle associazioni dei toscani all’estero.
2. Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente della Giunta
regionale o da un suo delegato ed è composto da:
a) i coordinatori continentali di cui agli articoli 38 e 39;
b) diciannove rappresentanti dei coordinamenti continentali di cui
all’articolo 38 così suddivisi: cinque per l’Europa, sette per l’America del Sud, quattro per l’America del Nord, due per l’Australia, uno per il Sud Africa;
c) sette rappresentanti delle associazioni di volontariato con sede in
Toscana la cui attività comprende lo sviluppo e il mantenimento di legami con i toscani all’estero;
d) tre rappresentanti di organizzazioni sindacali dei lavoratori;
e) tre rappresentanti delle categorie economiche;
f) quattro rappresentanti degli istituti di patronato e assistenza
sociale per lavoratori residenti all’estero e loro famiglie operanti a livello nazionale e regionale;
g) tre rappresentanti degli enti locali toscani nominati dal Consiglio
delle autonomie locali ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);
h) un rappresentante delle organizzazioni del tempo libero.
3. I componenti del Comitato direttivo possono partecipare senza diritto di voto alle sedute dell’Assemblea dei toscani all’estero.
4. Il Comitato direttivo può nominare al proprio interno un ufficio di
presidenza per l’esercizio dei propri compiti, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 37.
ARTICOLO 37
Regolamento
1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, ne approva il regolamento di attuazione che, in particolare, disciplina gli organi di cui agli articoli 34, 35, 36, 38 e 39 per ciò che concerne:
a) la specificazione della composizione nei casi in cui non sia già
definita dai relativi articoli;
b) le modalità di nomina dei componenti nel rispetto della l.r. 5/2008;
c) le procedure di elezione quando previste;
d) la durata in carica;
e) le modalità di convocazione e funzionamento, con possibilità di
utilizzo della tecnologia telematica.
ARTICOLO 38
Coordinamenti continentali
1. Il Coordinamento continentale è composto dai presidenti o loro
delegati delle associazioni riconosciute che operano nell’area di riferimento. Coloro che rappresentano il coordinamento continentale nel Comitato direttivo ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), continuano a far parte del coordinamento continentale anche se cessati dalla carica di presidente delle suddette associazioni, finché componenti del Comitato.
2. La Giunta regionale riconosce i coordinamenti continentali individuati con riferimento al continente o per aree geografiche omogenee quali organismi intermedi con il compito di:
a) promuovere e coordinare le iniziative e le attività delle associazioni e dei gruppi operanti nell’area di riferimento;
b) promuovere la costituzione di nuove associazioni e gruppi di toscani all’estero;
c) curare i rapporti con l’Assemblea dei toscani all’estero e il Comitato direttivo.
3. Ogni coordinamento, presieduto da un coordinatore continentale, è dotato di uno statuto che garantisce criteri di gestione democratica dell’organismo e la pubblicità dei suoi atti. Lo statuto è approvato e
sottoscritto dai presidenti delle associazioni di cui all’articolo 30 comprese nell’area di riferimento, o da loro delegati.
4. La Giunta regionale revoca il riconoscimento in caso di violazione
dello statuto o di sopravvenuta perdita di rappresentatività delle
associazioni che compongono il coordinamento.
ARTICOLO 39
Coordinamenti continentali dei giovani toscani all’estero
1. Il Coordinamento continentale dei giovani toscani all’estero è
composto dai presidenti o delegati delle associazioni dei giovani riconosciute che operano nell’area di riferimento.
2. I coordinamenti continentali dei giovani sono riconosciuti dalla
Giunta regionale e svolgono le seguenti funzioni:
a) eleggere i propri coordinatori continentali dei giovani toscani
all’estero che fanno parte dell’Assemblea dei toscani all’estero e del
Comitato direttivo;
b) promuovere e coordinare le iniziative e le attività delle associazioni dei giovani operanti nell’area di riferimento;
c) promuovere la costituzione di nuove associazioni di giovani;
d) curare i rapporti con il Forum dei giovani toscani all’estero e con il Comitato direttivo.
3. Ai coordinamenti continentali dei giovani si applicano le disposizioni di cui all’articolo 38, commi 3 e 4.
ARTICOLO 40
Rimborsi spese
1. Ai componenti degli organismi di cui agli articoli 34, 35, 36, 38 e 39 è riconosciuto il rimborso delle spese, nella misura prevista per i dirigenti regionali, per la partecipazione alle sedute e alle attività degli organismi, nonché per la partecipazione ad iniziative ed a manifestazioni in Italia o all’estero in rappresentanza e per delega del presidente dell’Assemblea dei toscani all’estero.
2. Nei casi di cui al comma 1, ai medesimi componenti è riconosciuta altresì un’indennità giornaliera di sessanta euro, rivalutabile annualmente secondo l’indice ISTAT prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
3. Al vicepresidente dell’Assemblea dei toscani all’estero residente in Italia è corrisposta una indennità mensile lorda pari al 15 per cento dell’indennità spettante ai consiglieri regionali; al secondo vicepresidente l’indennità spetta nella misura lorda del 10 per cento dell’indennità dei consiglieri regionali.
ARTICOLO 41
Regime provvisorio
1. Gli organi di cui agli articoli 9, 9 bis, 10 e 11 della legge regionale 9 aprile 1999, n. 19 (Interventi in favore dei toscani all’estero), in carica all’entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino alla prima seduta dell’Assemblea dei toscani all’estero successiva all’entrata in vigore della legge stessa.
2. Le associazioni dei toscani all’estero e dei giovani toscani all’estero e i relativi coordinamenti continentali, già riconosciuti dalla
Regione ai sensi della l.r. 19/1999, mantengono il riconoscimento anche agli effetti della presente legge e adeguano ove necessario i propri ordinamenti alla legge stessa.
TITOLO V
Programmazione delle attività internazionali
ARTICOLO 42
Finalità del piano integrato delle attività internazionali
1. Al fine di assicurare, in un quadro coerente, efficacia ed efficienza alle azioni previste nella presente legge, nonché di favorire e promuovere l’integrazione delle attività svolte a livello internazionale dalla Regione, sono unificate le procedure di programmazione e finanziamento degli interventi in materia di attività internazionali.
2. L’unificazione delle procedure di cui al comma 1 si realizza
attraverso il piano integrato per le attività internazionali e le relative
deliberazioni di attuazione adottate dalla Giunta Regionale, ai sensi degli articoli 10 e 10 bis della l.r. 49/1999.
3. Sono esclusi dalle procedure di unificazione di cui al comma 2, gli
indirizzi, gli obiettivi e le strategie per l’attuazione degli interventi di
sostegno alle imprese per le attività produttive, finalizzate alla promozione ed all’internazionalizzazione, che restano disciplinati dal piano regionale dello sviluppo economico (PRSE) di cui all’articolo 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive).
4. Al fine di raccordare le relative strategie di rilievo internazionale,
il piano integrato delle attività internazionali, il PRSE, ed i rispettivi
piani attuativi annuali, sono elaborati in forma coordinata, tenendo conto delle rispettive peculiarità.
ARTICOLO 43
Piano integrato delle attività internazionali
1. Il piano integrato delle attività internazionali è lo strumento per la
programmazione degli interventi della Regione in materia di attività
internazionali.
2. Il piano integrato delle attività internazionali contiene:
a) l’analisi dello scenario internazionale;
b) l’analisi dei paesi e delle aree con le quali la Regione Toscana ha
sviluppato a vario titolo relazioni internazionali;
c) l’esame delle iniziative e delle attività internazionali condotte
dalla Regione in riferimento alle tematiche ed alle aree geografiche nel periodo di programmazione precedente, compresa la valutazione sul raggiungimento degli obiettivi, con riferimento agli elementi valutativi del piano stesso.
3. Il piano altresì contiene:
a) gli indirizzi strategici delle attività di rilievo internazionale
condotte dalla Regione nei diversi settori di intervento;
b) gli obiettivi generali e specifici definiti in coerenza con il
programma regionale di sviluppo;
c) le priorità geografiche e tematiche;
d) le azioni e gli strumenti di attuazione, con riferimento alle
tipologie degli interventi, dei soggetti realizzatori e dei destinatari degli interventi;
e) le indicazioni relative ai progetti e alle iniziative dei soggetti
terzi di cui all’articolo 47, comma 3;
f) le azioni di iniziativa regionale di cui all’articolo 46;
g) i programmi e le iniziative europee ed internazionali cui la Regione partecipa;
h) il quadro di riferimento finanziario pluriennale e annuale per settore di intervento, compresi gli stanziamenti per eventuali interventi di emergenza di cui all’articolo 26;
i) i criteri e le modalità per la realizzazione del sistema di
monitoraggio e lo svolgimento delle attività correlate al piano, inclusi gli indicatori per il monitoraggio e la valutazione degli interventi.
4. Il piano integrato delle attività internazionali è redatto a cura del
settore competente della Direzione generale della Presidenza.
5. Il piano integrato delle attività internazionali è approvato dal
Consiglio regionale con le procedure e le modalità di cui alla l.r. 49/99.
ARTICOLO 44
Attuazione del piano integrato delle attività internazionali
1. Ogni anno la Giunta regionale provvede con propria deliberazione
all’attuazione del piano integrato delle attività internazionali ai sensi
dell’articolo 10 bis della l.r. 49/1999.
ARTICOLO 45
Monitoraggio e valutazione del piano integrato delle attività internazionali
1. Ogni anno, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale un documento di monitoraggio e valutazione che descrive, in riferimento agli indicatori del piano integrato delle attività internazionali:
a) gli stati di realizzazione ed i risultati dell’attuazione del piano
integrato delle attività internazionali e degli interventi di emergenza di cui all’articolo 26;
b) lo stato di avanzamento degli interventi comunitari di cui al titolo
II della presente legge;
c) i seguiti operativi e lo stato di attuazione degli impegni assunti
mediante gli accordi con gli stati e le intese con enti territoriali interni ad altri stati sottoscritti, anche in relazione alle segnalazioni del Ministro degli Affari esteri ai sensi dell’articolo 6, comma 5, della l. 131/2003.
ARTICOLO 46
Azioni di iniziativa regionale
1. Le azioni di iniziativa regionale sono gli strumenti con i quali la
Regione svolge attività direttamente funzionali ai propri obiettivi e
interessi.
2. Il piano integrato delle attività internazioni definisce le azioni di
iniziativa regionale e precisa:
a) gli obiettivi generali;
b) le aree geografiche di interesse;
c) gli ambiti di intervento;
d) le tipologie dei destinatari degli interventi;
e) le attività di supporto.
ARTICOLO 47
Progetti ed iniziative di soggetti terzi
1. La Regione favorisce lo sviluppo della progettualità integrata a
livello territoriale ed il coordinamento dei soggetti operanti nell’ambito delle attività di rilievo internazionale.
2. La Giunta regionale può erogare contributi a favore di progetti e
iniziative presentate da soggetti terzi ed elaborati in conformità agli
indirizzi ed agli obiettivi della programmazione, relativamente agli ambiti indicati dal piano integrato.
3 Ai fini della erogazione dei contributi di cui al comma 2, il piano
integrato delle attività internazionali indica:
a) gli ambiti di intervento rispetto ai quali è possibile presentare
proposte progettuali da parte di soggetti esterni all’amministrazione
pubblica;
b) le tipologie degli interventi, dei soggetti realizzatori e dei
destinatari degli interventi;
c) le modalità di presentazione delle proposte;
d) i criteri di valutazione preventiva degli interventi che si intendono
realizzare e di verifica dei risultati degli stessi nonché i criteri di
redazione ed utilizzazione della graduatoria;
e) le modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi.
ARTICOLO 48
Convenzione con enti locali
1. Nelle materie di cui al titolo III della presente legge, la Regione
può, attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione, attribuire agli enti locali la gestione delle attività legate alla erogazione dei contributi di cui all’articolo 47, comma 2.
ARTICOLO 49
Coordinamento politico-istituzionale
1. Il coordinamento politico-istituzionale è assicurato dalla Giunta
regionale che:
a) verifica la realizzazione delle attività ed iniziative prevista dal
piano integrato per le attività internazionali, ai fini della presentazione del documento di monitoraggio e valutazione di cui all’articolo 45;
b) esamina la relazione semestrale di monitoraggio e valutazione di cui all’articolo 50, comma 2, lettera b);
c) promuove la più ampia ed efficace partecipazione delle parti
economiche e sociali interessate alla gestione ed attuazione delle politiche internazionali.
ARTICOLO 50
Coordinamento tecnico-amministrativo
1. Il coordinamento tecnico-amministrativo è assicurato dal Comitato tecnico di direzione di cui all’articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione ed ordinamento del personale), con la partecipazione delle strutture regionali il cui apporto risulti di volta in volta necessario in relazione ad esigenze di più completa ed organica funzionalità.
2. Il coordinamento tecnico-amministrativo ha lo scopo di:
a) assicurare il coordinamento, l’integrazione ed il più elevato grado di sinergia tra le attività delle singole strutture di massima dimensione e quanto previsto nel piano integrato delle attività internazionali;
b) assicurare il monitoraggio sull’attuazione del piano integrato delle attività internazionali predisponendo, semestralmente, una relazione da sottoporre alla Giunta regionale ed in particolare promuovere tutte le iniziative atte ad assicurare l’integrale, tempestiva ed efficace utilizzazione dei fondi comunitari e il rispetto delle procedure di verifica e controllo richiesti dall’Unione europea;
c) assicurare la valutazione dell’effettivo impatto, dell’efficienza e
dell’efficacia delle attività di rilievo internazionale della Regione.
ARTICOLO 51
Sistema informativo delle attività internazionali
1. All’interno del sistema informativo regionale la Regione fornisce un adeguato supporto analitico al sistema della programmazione di cui al presente titolo, coordina e diffonde le informazioni relative alle attività di cui alla presente legge tra tutti i soggetti interessati, anche attraverso un sistema informativo delle attività internazionali e della pace.
2. Le regole tecniche per l’attuazione del sistema informativo di cui al comma 1 sono fissate in apposito atto della struttura della Giunta regionale competente in materia di sistema informativo, acquisito il parere delle strutture competenti in materia di attività internazionali e di informazione istituzionale.
3. Nell’ambito del documento di monitoraggio e di valutazione è dato conto dello stato di attuazione del sistema informativo.
ARTICOLO 52
Attività di supporto
1. Le strutture competenti della direzione generale della Presidenza
svolgono le attività amministrative di supporto alla Giunta regionale e connesse al coordinamento tecnico- amministrativo di cui agli articoli 50 e 51.
TITOLO VI
Partecipazione
ARTICOLO 53
Finalità e strumenti
1. La Regione, ai sensi delle disposizioni statutarie e della l.r.
49/1999, garantisce il più ampio concorso degli enti locali e la più ampia partecipazione delle parti sociali, della società civile al fine di:
a) verificare orientamenti ed indirizzi d’azione dei soggetti che a vario titolo svolgono attività a livello internazionale;
b) recepire esigenze ed iniziative che provengono dal territorio toscano e ricercare ambiti di convergenza;
c) raccordare ed integrare le attività svolte;
d) determinare obiettivi e contenuti della programmazione delle attività internazionali;
e) definire le modalità di cooperazione nella fase attuativa.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione si
avvale degli ordinari strumenti di concertazione e consultazione.
ARTICOLO 54
Attività di mero rilievo internazionale degli enti locali
1. Ai sensi dell’articoli 6, comma 7, della l. 131/2003, gli enti locali
comunicano alla Regione le attività di mero rilievo internazionale, secondo le modalità indicate con atto della Giunta regionale.
TITOLO VII
Disposizioni finali
ARTICOLO 55
Norma transitoria
1. Il primo piano integrato delle attività internazionali è adottato
successivamente al programma regionale di sviluppo della legislatura successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.
2. Fino all’adozione del primo piano integrato delle attività
internazionali restano in vigore i piani adottati e vigenti.
3. Nel medesimo periodo transitorio di cui al comma 2, gli aggiornamenti dei piani adottati e vigenti di cui allo stesso comma sono effettuati ai sensi delle normative regionali in attuazione delle quali i piani stessi sono stati adottati.
ARTICOLO 56
Abrogazioni
1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 55, sono abrogate:
a) legge regionale 16 maggio 1994, n. 37 (Disposizioni sulla
partecipazione della Regione Toscana al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all’attuazione degli obblighi comunitari);
b) legge regionale 29 novembre 1996, n. 91 (Notifica alla commissione U.E. delle proposte inerenti regimi di aiuti “art. 93, par. 3 Trattato istitutivo della CEE”).
c) legge regionale 30 luglio 1997, n. 55 (Interventi per la promozione di una cultura di pace);
d) legge regionale 28 aprile 1998, n. 24 (Istituzione dell’Ufficio di
collegamento delle Regione Toscana a Bruxelles);
e) legge regionale 23 marzo 1999, n. 17 (Interventi per la promozione dell’attività di cooperazione e partenariato internazionale, a livello regionale e locale);
f) legge regionale 9 aprile 1999, n. 19 (Interventi in favore dei Toscani all’estero), fatto salvo quanto disposto al comma 2;
g) legge regionale 4 agosto 2003, n. 41 (Modifiche alla legge regionale 9 aprile 1999, n. 19), fatto salvo quanto disposto al comma 2;
h) articoli 21 e 22 della legge regionale 15 novembre 2004, n. 61
(Modifiche alle leggi regionali 11 agosto 1999, n. 49; 18 novembre 1994, n. 88; 30 luglio 1997, n. 55; 23 marzo 1999, n. 17).
2. Fino alla convocazione della prima seduta dell’Assemblea dei toscani all’estero successiva all’entrata in vigore della presente legge restano in vigore gli articoli 9, 9 bis, 10, 11, 12 e 12 bis della l.r. 19/1999.
ARTICOLO 57
Modifiche all’articolo 3 della l.r. 1/2006
1. Il numero 3) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), è sostituito dal seguente:
“3) sostegno alle attività di valorizzazione delle produzioni agroalimentari ai fini della promozione e della internazionalizzazione.”.
ARTICOLO 58
Norma finanziaria
1. Agli oneri di cui alla sezione III del capo II del titolo II e
all’articolo 40 della presente legge, stimati in euro 750.000,00 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 ed in euro 681.000,00 per l’anno 2011, si fa fronte con le risorse di cui alle:
a) UPB 131 “Attività di carattere istituzionale – Spese correnti” del
bilancio regionale per la somma di euro 300.000,00 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011;
b) UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti” del bilancio regionale rispettivamente per euro 450.000,00, 450.000,00 e 381.000,00 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
2. Agli oneri di cui al comma precedente per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
3. Agli oneri di cui all’articolo 22 e all’articolo 32 della presente
legge si fa fronte con le risorse determinate annualmente con legge di bilancio nell’ambito della UPB 131 “Attività di carattere istituzionale – Spese correnti” del bilancio regionale.
4. Agli oneri derivanti dai restanti interventi si fa fronte con le risorse che saranno individuate, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, nell’ambito del piano integrato delle attività internazionali. Fino all’entrata in vigore di tale piano le risorse regionali a ciò destinate restano quelle individuate nei piani adottati dal Consiglio regionale sulla base delle normative previgenti.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
MARTINI
Firenze, 22 maggio 2009
La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella
seduta del 19.05.2009.