Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge:
PREAMBOLO
Visti l’articolo 117, quarto comma, l’articolo121 e l’articolo 2 della Costituzione;
Visti l’articolo 3, comma 1, l’articolo 4, comma 1, lettera p) e l’articolo 11 dello Statuto regionale;
Visto l’ordine del giorno 20 aprile 2009 della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome;
Considerato che:
1. Nella notte del 6 aprile 2009 la Regione Abruzzo è stata devastata dal terremoto, con ingenti perdite di vite umane e vastissime distruzioni e danneggiamenti;
2. È dovere dell’assemblea legislativa della Toscana, che rappresenta la comunità regionale, esprimere il sostegno morale e
materiale alla comunità abruzzese così duramente colpita;
3. A tal fine, si ritiene opportuno destinare una consistente parte, quantificata in 500.000,00 euro, dell’avanzo di amministrazione accertato al termine dell’esercizio 2008 del bilancio del Consiglio regionale;
4. la Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, con la quale il Consiglio
regionale si rapporterà, ha invitato le singole regioni e province
autonome a sottoscrivere un accordo di programma a carattere
pluriennale con la Regione Abruzzo, per il coordinamento degli
obiettivi e dei compiti che ciascuna regione si assume nell’opera di
ricostruzione;
5. È opportuno, a tal fine, dare mandato al Presidente del Consiglio regionale, sentito l’Ufficio di presidenza, di attivare le opportune intese con la Giunta regionale, con le istituzioni locali e con le strutture della Protezione civile, ai fini del concreto impiego e versamento del finanziamento di solidarietà, per uno
specifico intervento;
ARTICOLO 1
Finanziamento straordinario di solidarietà
1. Il Consiglio regionale della Toscana contribuisce alle opere di
ricostruzione a favore della popolazione della regione Abruzzo colpita dal terremoto del 6 aprile 2009 mediante un finanziamento straordinario di solidarietà di euro 500.000,00.
2. Il Presidente del Consiglio regionale, sentito l’Ufficio di presidenza, è incaricato di definire le opportune intese con la Giunta
regionale, con le istituzioni locali e con le strutture della Protezione
civile, per l’individuazione dello specifico intervento cui destinare il
finanziamento e delle relative modalità di versamento.
ARTICOLO 2
Norma finanziaria
1. Ai fini del finanziamento della presente legge è autorizzata la spesa di euro 500.000,00, alla quale si fa fronte, quanto agli adempimenti indicati all’articolo 1, mediante gli stanziamenti dell’unità previsionale di base (UPB) 134 “Funzionamento del Consiglio regionale – Spese correnti” del bilancio regionale per l’esercizio 2009.
2. Tali oneri gravano sul bilancio interno del Consiglio regionale per
l’esercizio 2009.
ARTICOLO 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
MARTINI
Firenze, 22 maggio 2009
La presente legge è stata approvata da Consiglio Regionale nella seduta del 19.05.2009.