Il Consiglio regionale ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Integrazione alla L.R. 18/2010)
1. Dopo l’art. 1 della L.R. 18/2010 è inserito il seguente art. 1bis:
"Art. 1 bis
1. Le concessioni stagionali di cui all’art. 1, comma 1, lett. c-bis) della L.R. 12/2007 possono essere rilasciate per l’anno 2010 anche in favore di titolari di manufatti per esercizi commerciali ubicati su aree demaniali marittime provenienti da aree private classificate demaniali, dopo l’approvazione del PDM di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 29.7.2004, n. 141/1 "L.R. 17.12.1997, n. 141 (Norme per l’attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative), art. 2 -adozione definitiva delle modifiche del Piano Demaniale Marittino (P.D.M.), a seguito di delimitazione di cui all’art. 32 del Codice della navigazione, nei limiti di quanto previsto dal PDM regionale."
ARTICOLO 2
(Modifiche ed integrazioni all’art. 13 della L.R. 17.12.1997, n. 141)
1. All’art. 13 della L.R. 141/1997, è aggiunto il seguente punto 5:
"5. Gli stabilimenti possono delimitare, con sistemi di protezione a giorno non impattanti, di altezza non superiore a metri 1,80, un’area circostante la struttura principale; il sistema di protezione dovrà essere posto ad una distanza non superiore a 10 metri dal perimetro della struttura principale.
Solo nel periodo invernale, nell’ambito delle concessioni, possono essere chiuse aree quali verande, saloni, etc. ove ricoverare e custodire beni ed attrezzature che, anche se amovibili, costituiscono patrimonio della ditta concessionaria. Nell’ambito della concessione possono essere individuate aree specifiche, non superiori al 5% dell’area in concessione per un massimo di 250 metri quadrati, con sistema a giorno non impattante di altezza non superiore a metri 1,80.
Sono fatti salvi i sistemi di protezione esistenti, autorizzati antecedentemente alla data di approvazione del Piano del Demanio Marittimo PDMR.
I sistemi di protezione devono consentire, per tutta la durata dell’anno solare, il libero e gratuito accesso verso la battigia agli utenti, ai fini della libera balneazione e del corretto uso dell’arenile".
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 21 giugno 2010