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NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana

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Legge regionale 22 giugno 2009 n. 30
Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT).
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


Promulga la seguente legge


PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l) e l’articolo 50 dello
Statuto della Regione Toscana;
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali
espresso nella seduta del 20 marzo 2009;
Considerato quanto segue:
1. Il decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994 n. 61 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente), demanda alle regioni ed alle province autonome l’istituzione delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente a cui affidare lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche connesse all’esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell’ambiente e delle ulteriori attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale;
2. L’ARPA Toscana (ARPAT) è stata istituita con la legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana), con cui sono stati disciplinati l’organizzazione, il funzionamento e le competenze;
3. Negli anni successivi all’entrata in vigore della l.r. 66/1995 è radicalmente mutato il quadro normativo di riferimento, sia a livello comunitario che nazionale, con una crescente attenzione alle tematiche ambientali ed alla necessità di coniugare lo sviluppo economico con un corretto ed equilibrato uso delle risorse ambientali. Ciò ha comportato un notevole incremento dell’attività amministrativa autorizzatoria e in particolare di controllo;
4. Il Consiglio europeo di Bruxelles ha definito obiettivo primario di ogni politica ambientale quello di coniugare la crescita economica con un corretto ed equilibrato uso delle risorse e con la tutela dell’ambiente ribadendo un concetto già enunciato dal sesto piano d’azione ambientale europeo 2002 – 2010 “Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta” (approvato dalla Commissione Europea quasi contestualmente al vertice di Johannesburg) che recepisce un lungo percorso volto a rendere effettivo l’articolo 6 del trattato istitutivo, il quale richiede di realizzare condizioni di sostenibilità dello sviluppo, sia a livello comunitario che regionale;
5. Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ha ridisegnato il sistema dei rapporti e delle competenze in materia ambientale;
6. La Regione Toscana ha fatto proprie tali nuove prospettive legate alla protezione ambientale con l’approvazione della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale) e del piano regionale di azione ambientale 2007 – 2010, nonché attraverso il piano sanitario regionale 2008 – 2010;
7. L’ARPAT ha saputo negli anni modificare la propria “mission” rispetto al nuovo contesto normativo ma ha dovuto confrontarsi anche con i limiti di una legge istitutiva non più corrispondente alle esigenze proprie ed a quelle della nuova programmazione;
8. Nella risoluzione 16 maggio 2007, n. 43, collegata alla deliberazione del Consiglio regionale 16 maggio 2007, n. 59 (Parere ai sensi dell’articolo 11 comma 5 dello Statuto. Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”. Bilancio preventivo economico annuale 2007 e pluriennale 2007/2009), si ribadiva l’importanza di provvedere alla formulazione di una proposta di legge che sostituisse l’attuale l.r. 66/1995 istitutiva dell’ARPAT, proprio al fine di rispondere alle nuove esigenze di un mutato contesto regionale, nazionale e internazionale;
9. È necessaria una riforma che rilanci e rafforzi l’attività dell’ARPAT, tenendo conto della esperienza passata e delle nuove istanze così da garantire sempre maggiore qualità dei controlli e i più alti standard di qualità e sicurezza ambientali;
10. Occorre procedere ad una revisione della disciplina dell’ARPAT che, oltre ad accentuare il ruolo strategico dell’agenzia quale ente strumentale alle attività del sistema complessivo degli
enti pubblici competenti in materia di tutela dell’ambiente e della salute, consenta, soprattutto attraverso la rivisitazione del meccanismo di programmazione, di massimizzare la qualità, l’efficienza e l’efficacia delle attività agenziali;
11. Diviene strategica una nuova definizione delle attività istituzionali che, anziché rinviare ad un’elencazione dettagliata, individui le aree di competenza dell’ARPAT, per una più chiara comprensione del ruolo alla stessa affidato;
12. Le complesse interazioni tra società ed ambiente necessitano di approfondimenti così come di un più alto livello di comprensione a cui ARPAT è chiamata a contribuire attraverso le attività di supporto, controllo ed informazione da essa svolte. Ciò al fine di assicurare un sempre maggior livello di protezione ambientale ed un più esaustivo quadro conoscitivo che, tenendo anche conto delle raccomandazioni dell’Agenzia europea per l’ambiente contenute nelle “Linee guida per la collezione ed elaborazione dei dati” (1998), determini le pressioni, gli impatti e lo stato dell’ambiente e contribuisca a chiarirne i legami con le cause determinanti;
13. Occorre rafforzare e rendere centrale le attività di controllo, finalizzate ad ottenere un alto livello di protezione ambientale attraverso il controllo della conformità alla vigente normativa ed alle prescrizioni ambientali fissate negli atti autorizzativi rilasciati dalle autorità competenti. Occorre altresì consolidare l’attività di supporto tecnico scientifico, nonché quella di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale;
14. È necessario uniformarsi a quanto disciplinato nella raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001 (2001/331/CE, GUCE L. 118/41 del 27/04/2001), in cui si definisce “controllo” la serie complessa di azioni interrelate quali la repressione delle violazioni della normativa, le finalità conoscitive, le finalità valutative, inclusi gli autocontrolli, preventive e successive dirette anche all’individuazione di misure d’intervento, nonché finalità di pubblicità e informazione al pubblico;
15. È necessario identificare univocamente i settori di attività dell’ARPAT in uno schema di carta dei servizi e delle attività allegato alla legge in modo da poter disporre di uno strumento dinamico per l’aggiornamento dei settori d’intervento dell’Agenzia in seguito a variazioni del quadro normativo di riferimento che in campo ambientale è sottoposto a frequenti mutamenti e aggiornamenti;
16. È necessario definire uno strumento per la programmazione delle attività dell’ARPAT che, partendo dalla loro individuazione puntuale e dai livelli minimi da garantire su tutto il territorio regionale, distingua tra attività obbligatorie e non obbligatorie definendo la tipologia, il livello, il soggetto beneficiario, il costo, i tempi di erogazione ove pertinenti e l’eventuale fonte normativa o l’atto di programmazione che tale attività prevede;
tenuto conto della rilevanza di tale strumento, denominato “carta dei servizi e delle attività” e delle ricadute dello stesso sull’intero territorio regionale, esso è approvato, aggiornato e modificato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentiti i soggetti partecipanti ai tavoli di concertazione;
17. La carta dei servizi e delle attività, identificando e definendo le tipologie di attività istituzionali, serve anche a rafforzare l’imparzialità e la terzietà dell’ARPAT;
18. A seguito del mutamento del quadro istituzionale e del completamento del trasferimento delle funzioni di amministrazione attiva agli enti locali, è necessario nella programmazione delle attività dell’ARPAT assicurare un ruolo di impulso agli enti istituzionali titolari delle funzioni pubbliche di protezione ambientale. A tal fine occorre definire un maggiore raccordo tra gli enti pubblici che si avvalgono dell’ARPAT attraverso l’istituzionalizzazione di una apposita conferenza permanente, che si articola a livello regionale e provinciale, in cui vengano recepite le richieste, previste le relative risorse finanziarie e garantita la multireferenzialità nei confronti dei diversi soggetti istituzionali afferenti il campo dei controlli e della tutela ambientale;
19. Alla conferenza permanente, sia a livello regionale che provinciale, sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, delle professioni, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni ambientaliste, mentre un ulteriore momento di confronto tra ARPAT e parti sociali è assicurato dall’articolo 01, comma 3, del d.l. 496/1993, convertito, con modificazioni, dalla l. 61/1994;
20. Poiché il ruolo dell’ARPAT si sostanzia nello svolgimento di attività a supporto degli enti pubblici competenti in materia di tutela ambientale e della salute, e in considerazione della necessità, evidenziata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (decisione del 4 novembre 2002) di individuare correttivi idonei ad eliminare l’effetto distorsivo derivante dalla commistione tra attività pubblicistica di controllo e attività privatistica di consulenza, le attività rese ai soggetti privati si devono limitare ai soli casi in cui la normativa vigente imponga a questi ultimi di avvalersi necessariamente ed esclusivamente dell’ARPAT;
21. Si riscontra la necessità di introdurre un maggior coordinamento ed un riferimento più esplicito alla relazione tra programmazione regionale e attività dell’ARPAT. Si ritiene in tal senso che il piano regionale di azione ambientale per la sua stessa natura di piano legato a tematiche ambientali ma anche per la sua connaturata coerenza con il programma regionale di sviluppo, sia lo strumento più idoneo a costituire il punto di riferimento su cui orientare le attività. D’altra parte, svolgendo l’ARPAT attività integrate con quelle delle aziende sanitarie locali si ritiene che il piano sanitario regionale possa costituire riferimento per l’insieme degli interventi legati direttamente alla tutela della salute;
22. Il finanziamento dell’ARPAT allo stato attuale appare non completamente correlato alle attività che essa svolge ed è chiamata a svolgere dalla Regione e dagli enti locali e si deve quindi procedere alla revisione del sistema dei finanziamenti attraverso criteri e strumenti per l’individuazione del nucleo di attività che, in quanto considerate strategiche, siano finanziate dalla Regione, rimettendo agli altri enti pubblici richiedenti il finanziamento delle restanti attività;
23. Laddove previsto dalla normativa vigente, al finanziamento pubblico concorrono anche quote derivanti da forme di compartecipazione a tributi o tariffe per servizi ambientali, oltre che gli oneri posti, sempre dalla normativa statale vigente, a carico dei privati in attuazione del principio “chi inquina paga”;


Si approva la presente legge


CAPO I
Disposizioni generali e definizioni


ARTICOLO 1
Oggetto della legge


1. La presente legge disciplina l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), già istituita ai sensi della legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana), in attuazione del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente).


ARTICOLO 2
Finalità dell’ARPAT


1. L’ARPAT concorre alla promozione dello sviluppo sostenibile e contribuisce al mantenimento e al miglioramento sostanziale e misurabile dell’ambiente in Toscana, mediante lo svolgimento delle funzioni pubbliche di tutela dell’ambiente e della salute di cui agli articoli 5 e 10.


ARTICOLO 3
Natura dell’ARPAT


1. L’ARPAT è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico, istituito ai sensi dell’articolo 50 dello Statuto, dotato di autonomia tecnico-giuridica, tecnico-scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile secondo quanto previsto dalla presente legge.
2. L’ARPAT garantisce l’imparzialità e la terzietà nell’esercizio delle attività ad essa affidate.


ARTICOLO 4
Definizioni


1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:
a) pressioni sull’ambiente: gli effetti delle diverse attività antropiche sull’ambiente, quali le emissioni in aria, acqua e suolo, nonché gli agenti fisici e biologici, i rifiuti e l’uso di risorse naturali;
b) stato dell’ambiente: la qualità delle componenti delle matrici ambientali;
c) impatti: qualsiasi alterazione prodotta dalle pressioni antropiche sugli ecosistemi e sulla salute pubblica;
d) livello dell’attività: standard qualitativi e quantitativi dell’attività medesima;
e) controllo ambientale: è il complesso delle attività di cui all’articolo 7 pianificate al fine di garantire un elevato ed omogeneo livello di protezione ambientale, nel rispetto delle normative vigenti ed altresì delle prescrizioni contenute nei provvedimenti amministrativi attuativi delle normative medesime;
f) carta dei servizi e delle attività, di seguito denominata “carta”, come definita all’articolo 13.


ARTICOLO 5
Attività istituzionali dell’ARPAT


1. Le attività istituzionali sono quelle attività tecnico-scientifiche svolte da ARPAT a favore della Regione, delle province, dei comuni, delle comunità montane e degli enti parco regionali nell’interesse della collettività e consistenti in:
a) attività di controllo ambientale, come definite all’articolo 7;
b) attività di supporto tecnico-scientifico, come definite all’articolo 8;
c) attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale, come definite all’articolo 9.
2. L’ARPAT svolge le attività istituzionali di cui al comma 1 con riferimento alle matrici aria, acqua e suolo.
3. La carta di cui all’articolo 13 definisce le attività istituzionali, di cui al comma 1, che l’ARPAT è tenuta a svolgere con riferimento alle matrici di cui al comma 2.


ARTICOLO 6
Rapporti con altri enti pubblici


1. Ai fini dello svolgimento ottimale delle attività di cui all’articolo 5, l’ARPAT collabora con l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), istituito ai sensi dell’articolo 28 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con le altre agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell’ambiente, con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il sistema regionale della protezione civile, nonché con altri enti pubblici e istituzioni, anche per la partecipazione all’attività di ricerca applicata, finalizzata in particolare al miglioramento della conoscenza sull’ambiente ed al miglioramento dell’efficienza dei processi di tutela.


ARTICOLO 7
Attività di controllo ambientale


1. Le attività di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), consistono nel campionamento, nell’analisi e misura, nel monitoraggio e nell’ispezione, aventi ad oggetto lo stato delle componenti ambientali, delle pressioni e degli impatti, nonché nella verifica delle forme di autocontrollo previste dalle normative comunitarie e statali vigenti.
2. Le attività di controllo possono essere attivate anche su segnalazione dei cittadini.


ARTICOLO 8
Attività di supporto tecnico-scientifico


1. Le attività di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), consistono nell’assistenza tecnico-scientifica fornita agli enti di cui all’articolo 5 nell’esercizio delle loro funzioni amministrative in materia ambientale con particolare riferimento alla formulazione di pareri e valutazioni tecniche.


ARTICOLO 9
Attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale


1. Le attività di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), consistono nella raccolta, nell’organizzazione ed elaborazione dei dati acquisiti nell’esercizio delle attività istituzionali di cui agli articoli 5 e 10 o comunque ad altro titolo detenuti e validati. Esse sono finalizzate a fornire
agli enti di cui agli articoli 5 e 10 un quadro conoscitivo che descriva le pressioni, le loro cause, gli impatti sull’ambiente ed il suo stato, ed a garantire un’informazione ambientale oggettiva al pubblico anche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale).


ARTICOLO 10
Attività istituzionali connesse alla tutela della salute


1. La carta di cui all’articolo 13 definisce altresì le attività istituzionali connesse alla tutela della salute che l’ARPAT è tenuta a svolgere e consistenti in attività di controllo ambientale e di supporto tecnico-scientifico a favore della Regione e delle strutture del servizio sanitario regionale per l’esercizio delle loro funzioni in materia di tutela della salute, con particolare riferimento a quelle di prevenzione collettiva.
2. Nell’ambito delle direttive regionali di cui all’articolo 15, la Giunta regionale assicura l’integrazione e la collaborazione tra ARPAT e le strutture del servizio sanitario regionale nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo.


ARTICOLO 11
Attività istituzionali obbligatorie e non obbligatorie


1. Costituiscono attività istituzionali obbligatorie:
a) le attività obbligatorie ai sensi della normativa statale e regionale ovvero degli atti di programmazione regionale;
b) le ulteriori attività di cui agli articoli 5 e 10, individuate nella carta di cui all’articolo 13, come strategiche ed essenziali ai fini della tutela dell’ambiente e della salute.
2. Costituiscono attività istituzionali non obbligatorie:
a) le attività di cui al comma 1, lettere a) e b), per la misura eccedente il livello dell’attività obbligatoria;
b) le ulteriori attività di cui agli articoli 5 e 10, individuate nella carta di cui all’articolo 13, come funzionali alla tutela dell’ambiente e della salute.
3. Per l’espletamento delle attività individuate nella carta di cui all’articolo 13 le amministrazioni pubbliche si avvalgono dell’ARPAT.


ARTICOLO 12
Attività istituzionali rese a soggetti privati


1. Costituiscono altresì attività istituzionali le prestazioni tecnico-scientifiche per le quali i soggetti privati sono tenuti sulla base della normativa vigente ad avvalersi necessariamente ed esclusivamente dell’ARPAT.
2. Fatti salvi i casi di cui al comma 1, l’ARPAT non eroga prestazioni di alcun genere a favore di soggetti privati.


ARTICOLO 13
Carta dei servizi e delle attività


1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva la carta, predisposta in conformità allo schema di cui all’allegato A e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente di riferimento, nonché degli indirizzi e degli obiettivi contenuti nel piano regionale di azione ambientale di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale) e nel piano sanitario regionale di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).
2. L’ARPAT elabora e predispone la carta in conformità allo schema di cui all’allegato A e la trasmette alla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale, previa acquisizione del parere della conferenza permanente di cui all’articolo 14, comma 5, lettera b), formula la proposta di
deliberazione al Consiglio regionale per l’approvazione, l’aggiornamento e la modifica della carta.
4. La carta definisce le attività istituzionali dell’ARPAT nell’ambito di quelle indicate agli articoli 5 e 10, distinguendole in obbligatorie e non obbligatorie ai sensi dell’articolo 11, tenendo conto di quanto previsto all’articolo 3, comma 2 e all’articolo 38.
5. La carta elenca altresì le prestazioni rese a soggetti privati di cui all’articolo 12.
6. Lo schema di cui all’allegato A definisce:
a) gli ambiti delle attività istituzionali di cui all’articolo 5, comma 1, con riferimento alle matrici ambientali di cui al comma 2 del medesimo articolo;
b) i dati e le informazioni che la carta deve riportare per ciascuna attività con particolare riferimento alla tipologia, al livello dell’attività, al soggetto beneficiario, al costo, agli eventuali tempi di erogazione ed alla eventuale fonte normativa od all’atto di programmazione che tale attività prevede.
7. Lo schema di cui all’allegato A è aggiornato e modificato con deliberazione del Consiglio regionale nel rispetto di quanto previsto agli articoli 5 e 10.


CAPO II
Disciplina dell’attività dell’ARPAT


ARTICOLO 14
Conferenza permanente


1. Per la programmazione e la verifica delle attività dell’ARPAT, al fine di assicurare la collaborazione tra la Regione e gli enti di cui all’articolo 5, comma 1, è istituita un’apposita conferenza permanente che si articola a livello regionale e provinciale.
2. La conferenza permanente di livello regionale è composta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, che la presiede, e dagli assessori all’ambiente e alla sanità, nonché dai presidenti delle province o loro delegati.
3. Alla conferenza permanente di livello regionale partecipano, senza diritto di voto, il direttore generale dell’ARPAT e il dirigente regionale responsabile della competente struttura.
4. Alla conferenza permanente di livello regionale sono altresì invitati a partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, un rappresentante della commissione istituita ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali), delle organizzazioni sindacali e delle associazioni ambientaliste per le determinazioni di cui al comma 5, lettere a) e b), nonché per le altre determinazioni individuate dalla Giunta regionale ai sensi del comma 6.
5. La conferenza permanente di livello regionale:
a) formula proposte per l’approvazione delle direttive regionali annuali di cui all’articolo 15, sulla base delle richieste degli enti partecipanti alle conferenze provinciali di cui al comma 7 e delle risorse dagli stessi rese disponibili;
b) esprime il parere sulla carta di cui all’articolo 13;
c) esprime il parere sulla proposta di piano annuale delle attività elaborata dal direttore generale dell’ARPAT;
d) esprime il parere sul bilancio preventivo economico, annuale e pluriennale, nonché sul bilancio di esercizio dell’ARPAT;
e) acquisisce i dati relativi alla verifica ed alla rendicontazione dei risultati economici e di attività dell’ARPAT;
f) formula valutazioni e proposte in merito all’attività dell’ARPAT.
6. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina con proprio atto le modalità di funzionamento della conferenza permanente.
7. La conferenza permanente di livello provinciale, costituita da provincia, comuni, comunità montane e enti parco regionali, promuove tra gli enti stessi intese volte a definire le proposte provinciali relative alle determinazioni di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d). Le proposte provinciali relative alle determinazioni di cui al comma 5, lettere a) e c) devono essere inviate alla conferenza permanente di livello regionale rispettivamente di norma entro il 20 settembre ed il 10 dicembre di ogni anno.
8. Alla conferenza permanente di livello provinciale di cui al comma 7 partecipano, senza diritto di voto, il direttore generale e il dirigente della struttura periferica di livello provinciale dell’ARPAT.
9. Alla conferenza permanente di livello provinciale sono altresì invitati a partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni ambientaliste limitatamente agli argomenti di cui al comma 5, lettere a) e b).


ARTICOLO 15
Direttive regionali annuali


1. La Giunta regionale approva entro il 10 ottobre di ogni anno apposite direttive individuando in particolare:
a) le risorse finanziarie rese disponibili dagli enti di cui agli articoli 5 e 10, nell’ambito della conferenza permanente di cui all’articolo 14;
b) gli indirizzi per l’elaborazione del piano annuale delle attività di cui all’articolo 16;
c) i criteri per l’integrazione tra ARPAT e le strutture del servizio sanitario regionale nello svolgimento delle attività di cui all’articolo 10;
2. Le direttive di cui al comma 1 sono approvate, tenuto conto delle proposte della conferenza permanente di livello regionale di cui all’articolo 14, comma 5, lettera a), nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi concernenti l’attività dell’ARPAT contenuti nel piano regionale di azione ambientale e nel piano sanitario regionale.


ARTICOLO 16
Piano annuale delle attività dell’ARPAT


1. Il piano annuale delle attività definisce, sulla base della carta di cui all’articolo 13 e nel rispetto delle direttive regionali annuali di cui all’articolo 15, le attività istituzionali che l’ARPAT è tenuta a svolgere nell’anno di riferimento, nonché le linee di intervento relative al biennio successivo.
2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il direttore generale dell’ARPAT elabora e trasmette alla Giunta regionale la proposta di piano annuale delle attività e il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta regionale provvede all’approvazione del piano di cui al comma 1, previa verifica del rispetto delle direttive regionali di cui all’articolo 15 e previa acquisizione del parere della conferenza permanente di cui all’articolo 14, comma 5, lettera c).
4. Nel corso dell’anno di riferimento il piano annuale delle attività può essere integrato con apposita deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’ARPAT, sulla base delle richieste degli enti di cui agli articoli 5 e 10 e delle risorse dagli stessi rese disponibili. La modifica al piano annuale può prevedere ulteriori attività, nell’ambito di quelle indicate dalla carta di cui all’articolo 13, a condizione che non interferiscano con il pieno e corretto svolgimento delle attività già programmate.
5. Il direttore generale dell’ARPAT presenta alla Giunta regionale una relazione sull’avanzamento del piano secondo le indicazioni previste nel piano stesso.


ARTICOLO 17
Finanziamento pubblico delle attività dell’ARPAT


1. Le attività istituzionali obbligatorie di cui all’articolo 11, comma 1, sono finanziate con il contributo ordinario annuale della Regione di cui all’articolo 30, comma 1, lettera a).
2. Le attività istituzionali non obbligatorie di cui all’articolo 11, comma 2, sono finanziate con il contributo integrativo annuale della Regione e degli altri enti di cui all’articolo 30, comma 1, lettera b). Tale contributo integrativo è posto a carico di ciascun ente in relazione alle attività richieste.
3. Le eventuali ulteriori attività di cui all’articolo 16, comma 4, sono finanziate con le risorse aggiuntive degli enti richiedenti, di cui all’articolo 30, comma 1, lettera c).
4. I contributi e le risorse di cui ai commi 1, 2 e 3 sono costituite anche dagli oneri a copertura dei costi delle attività svolte da ARPAT che la normativa statale vigente pone a carico dei privati in attuazione del principio “chi inquina paga” di cui all’articolo 3 ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).


ARTICOLO 18
Oneri economici a carico dei privati


1. I costi delle attività istituzionali rese ai soggetti privati di cui all’articolo 12 sono a totale carico del soggetto privato richiedente.
2. Nel caso in cui vengano accertate irregolarità nella gestione di un impianto o nello svolgimento di un’attività, ovvero il superamento dei limiti fissati dalle normative vigenti o l’inosservanza di prescrizioni indicate nei provvedimenti autorizzativi o di valutazione di impatto ambientale, i costi delle attività di controllo ulteriori rispetto a quelle finanziate con i contributi di cui all’articolo 17 della Regione e degli altri enti, sono posti a carico dei titolari o dei gestori degli impianti e delle attività medesime.
Il costo complessivo delle ulteriori attività di controllo è definito dalla Regione o dagli altri enti di cui agli articoli 5 e 10 a favore dei quali sono svolte, su proposta dell’ARPAT.
3. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, i costi delle attività rese da ARPAT a seguito di specifici accordi stipulati tra la Regione e soggetti privati, in attuazione del principio della precauzione di cui all’articolo 3 ter del d.lgs. 152/2006, e recepiti nel piano annuale delle attività di cui all’articolo 16, possono essere posti a carico dei soggetti privati sottoscrittori.


ARTICOLO 19
Sistema informativo regionale ambientale (SIRA)


1. L’ARPAT provvede alla raccolta dei dati acquisiti nell’esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 10 tramite il sistema informativo regionale ambientale (SIRA).
2. Il SIRA è parte integrante del sistema informativo regionale, secondo la normativa e le disposizioni regionali in materia, si raccorda in tale quadro con il sistema informativo geografico regionale di cui agli articoli 28 e 29 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di governo del territorio) ed opera come riferimento regionale rispetto al corrispondente sistema informativo nazionale ambientale.
3. Le basi dati del SIRA e i relativi servizi sono costituiti e gestiti dall’ARPAT nel quadro della normativa nazionale e nel rispetto delle norme e disposizioni regionali in materia di società dell’informazione e di sistema informativo regionale.


CAPO III
Organizzazione dell’ARPAT


ARTICOLO 20
Articolazione organizzativa dell’ARPAT


1. L’ARPAT è articolata in una struttura centrale di livello regionale, in strutture periferiche di livello sovraprovinciale e in almeno una struttura periferica in ciascuna provincia.
2. Per la disciplina della propria organizzazione interna, l’ARPAT adotta, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un apposito regolamento, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, e lo trasmette alla Giunta regionale per l’approvazione.
3. Nel rispetto delle direttive regionali di cui all’articolo 15, il regolamento di cui al comma 2 individua:
a) le attività da espletare a livello sovraprovinciale al fine di assicurare la maggior efficacia, efficienza e qualità delle prestazioni dell’ARPAT, con particolare riferimento alle attività di laboratorio e a quelle di controllo sulle grandi opere e sugli impianti che determinano significative pressioni sull’ambiente;
b) il relativo bacino di riferimento, tenendo conto del sistema regionale integrato dei laboratori di sanità pubblica e dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Toscana e Lazio.
4. Il regolamento assicura altresì funzioni e strumenti per garantire:
a) lo svolgimento uniforme ed omogeneo su tutto il territorio regionale delle attività delle strutture periferiche di livello provinciale e sovraprovinciale, anche tenendo conto di quanto previsto negli atti di indirizzo e coordinamento approvati dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
b) l’efficacia e la qualità delle prestazioni di controllo di cui all’articolo 7.


ARTICOLO 21
Organi dell’ARPAT


1. Sono organi dell’ARPAT:
a) il direttore generale;
b) il collegio dei revisori.


ARTICOLO 22
Direttore generale. Conferimento dell’incarico


1. Il direttore generale dell’ARPAT è nominato dal Presidente della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), fra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private equiparabili all’ARPAT per entità di bilancio e complessità organizzativa.
2. L’incarico di direttore generale è di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque. Esso è rinnovabile per una sola volta.
3. Il rapporto di lavoro del direttore generale è disciplinato con contratto di diritto privato.
4. L’incarico di direttore generale ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell’ARPAT.
5. Il trattamento economico del direttore generale è determinato con riferimento alla retribuzione prevista per i direttori generali della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
6. Per quanto non previsto dalla presente legge, al direttore generale si applicano le disposizioni della l.r. 5/2008.


ARTICOLO 23
Sostituzione del direttore generale


1. In caso di assenza o impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore tecnico, su delega del direttore generale medesimo, o in mancanza di delega dal direttore più anziano.


ARTICOLO 24
Cessazione dall’incarico di direttore generale


1. Il contratto prevede la revoca dell’incarico e la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro nei casi previsti dall’articolo 15, comma 4, della l.r. 5/2008 ed inoltre, in caso di mancato rispetto del piano annuale delle attività di cui all’articolo 16, per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore generale.
2. Qualora il direttore generale cessi dall’incarico, è sostituito ai sensi dell’articolo 23, fino alla nomina del successore, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.


ARTICOLO 25
Prerogative e compiti del direttore generale


1. Il direttore generale rappresenta legalmente l’ARPAT ed è responsabile dell’organizzazione e della gestione complessiva della medesima, nel rispetto delle direttive regionali di cui all’articolo 15.
2. Il direttore generale provvede:
a) alla predisposizione della proposta della carta di cui all’articolo 13;
b) alla predisposizione della proposta di piano annuale delle attività dell’ARPAT di cui all’articolo 16;
c) all’adozione del bilancio preventivo economico pluriennale e annuale dell’ARPAT;
d) all’adozione del bilancio di esercizio e della relazione annuale sui risultati conseguiti;
e) all’adozione del regolamento di organizzazione di cui all’articolo 20, comma 2;
f) alla nomina, ed alla eventuale revoca, del direttore tecnico e del direttore amministrativo;
g) alla predisposizione della proposta della dotazione organica e delle relative modifiche di cui all’articolo 33, comma 1;
h) all’approvazione delle modifiche alla dotazione organica, di cui all’articolo 33, comma 2.


ARTICOLO 26
Direttore tecnico e direttore amministrativo


1. Alla direzione tecnica ed amministrativa dell’ARPAT sono preposti, rispettivamente, un direttore tecnico ed un direttore amministrativo.
2. Il direttore tecnico e il direttore amministrativo coadiuvano il direttore generale, anche mediante la formulazione di proposte e pareri, nello svolgimento dei compiti di cui all’articolo 25. Essi sovrintendono, rispettivamente, allo svolgimento dell’attività tecnico-scientifica ed a quella di gestione amministrativa dell’ARPAT, delle quali hanno la responsabilità diretta, per le funzioni loro attribuite dal direttore generale.
3. Il direttore tecnico e il direttore amministrativo sono nominati dal direttore generale, che provvede alla stipulazione del relativo contratto di diritto privato.
4. Il contratto di lavoro si risolve di diritto decorsi sessanta giorni dalla nomina del nuovo direttore generale.
5. I contratti di cui al comma 3, sono stipulati con soggetti dotati di professionalità adeguata alle rispettive funzioni da svolgere. Tali soggetti devono:
a) risultare in possesso di diploma di laurea conseguito in un corso di durata almeno quadriennale;
b) avere maturato un’esperienza almeno quinquennale in qualifiche dirigenziali di enti o aziende pubbliche o private nonchè, per quanto riguarda il direttore tecnico, avere conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica, desumibile da documentate esperienze di lavoro.
6. Il trattamento economico spettante al direttore tecnico e al direttore amministrativo è stabilito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa e comunque non superiore al 75 per cento del trattamento del direttore generale.
7. Al direttore tecnico e al direttore amministrativo si applica la disposizione di cui all’articolo 22, comma 4.


ARTICOLO 27
Collegio dei revisori


1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge di documenti contabili), nominati dal Consiglio regionale, che ne individua anche il presidente.
2. Il collegio assume validamente le proprie determinazioni con la presenza di due componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente e, in assenza del presidente, prevale il voto del membro più anziano.
3. La durata in carica del collegio dei revisori coincide con quella della legislatura regionale e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.
4. Al presidente ed agli altri componenti del collegio spetta una indennità annua la cui entità è stabilita in misura pari, rispettivamente, al 10 per cento ed al 7 per cento del trattamento economico spettante al direttore generale, esclusa la retribuzione di risultato.
5. Ai componenti il collegio dei revisori residenti in sede diversa da quella dell’ARPAT è dovuto inoltre, quando si rechino alle sedute dell’organo di controllo, il rimborso delle spese in analogia a quanto previsto dalla normativa vigente per i dirigenti regionali.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 5/2008.


ARTICOLO 28
Funzioni del collegio dei revisori


1. Il collegio dei revisori verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali anche collaborando con l’organo di vertice, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti.
2. Il collegio dei revisori controlla inoltre l’intera gestione, in base ai criteri di efficienza e di tutela dell’interesse pubblico perseguito dall’ARPAT.
3. E’ obbligatorio acquisire il parere del collegio dei revisori, reso collegialmente, sul bilancio preventivo economico e sul bilancio di esercizio.
4. Il presidente trasmette al direttore generale dell’ARPAT i risultati dell’attività del collegio. Trasmette inoltre, annualmente, apposita relazione sui risultati medesimi al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale.


CAPO IV
Vigilanza e poteri sostitutivi


ARTICOLO 29
Vigilanza e poteri sostitutivi


1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull’amministrazione dell’ARPAT. I poteri sostitutivi regionali nei confronti degli organi dell’ARPAT sono esercitati ai sensi della normativa regionale vigente in materia di commissari nominati dalla Regione.


CAPO V
Norme finanziarie


ARTICOLO 30
Finanziamento dell’ARPAT


1. Le entrate dell’ARPAT sono costituite da:
a) contributo regionale ordinario annuale da destinare alle attività istituzionali obbligatorie di cui all’articolo 11, comma 1;
b) contributi integrativi annuali della Regione e degli altri enti di cui agli articoli 5 e 10, da destinare alle attività istituzionali non obbligatorie di cui all’articolo 11, comma 2;
c) risorse aggiuntive della Regione e degli altri enti di cui agli articoli 5 e 10, da destinare alle ulteriori attività di cui all’articolo 16, comma 4;
d) proventi dovuti dai soggetti privati di cui all’articolo 18;
e) eventuali rendite patrimoniali dell’ARPAT;
f) ogni altra eventuale risorsa, quali lasciti, donazioni, contributi di altri enti;
g) risorse derivanti dalla partecipazione a progetti regionali, nazionali e comunitari.


ARTICOLO 31
Bilancio, attività contrattuale e di gestione del patrimonio


1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il direttore generale adotta e trasmette alla Giunta regionale il bilancio preventivo economico, annuale e pluriennale, a cui è allegata la relazione del collegio dei revisori, corredato del programma degli investimenti, nonché da una relazione del direttore che evidenzia i rapporti tra il piano delle attività e le previsioni economiche.
2. La Giunta regionale provvede all’approvazione:
a) del bilancio preventivo economico, annuale e pluriennale entro 60 giorni dal ricevimento e previa acquisizione del parere del Consiglio regionale e del parere della conferenza permanente di cui all’articolo 14, comma 5, lettera d);
b) dei criteri e modalità di verifica e rendicontazione dei risultati economici e di attività.
3. Qualora il bilancio preventivo economico dell’ARPAT non sia approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, l’ARPAT può sostenere costi nei limiti di un dodicesimo di quanto previsto in bilancio per ogni mese di pendenza del procedimento. Tale limite può essere superato per spese obbligatorie o indivisibili o comunque necessarie per non arrecare danno patrimoniale all’ARPAT.
4. Entro il 30 aprile di ogni anno, il direttore generale adotta e trasmette il bilancio di esercizio, con allegata la relazione del collegio dei revisori, alla Giunta regionale che, acquisito il parere della conferenza permanente di cui all’articolo 14, comma 5, lettera d), lo inoltra al Consiglio regionale per l’approvazione di competenza. Il bilancio di esercizio è corredato da una relazione del direttore generale sui risultati conseguiti che evidenzia in particolare i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere.
5. All’attività contrattuale, di gestione del patrimonio e alla contabilità dell’ARPAT si applicano, in quanto compatibili, le norme in vigore per le aziende sanitarie.
6. La Giunta regionale può attivare specifiche modalità di verifica e controllo degli andamenti economici e gestionali.


ARTICOLO 32
Indebitamento


1. L’ARPAT può contrarre indebitamento esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento.
2. L’importo complessivo delle annualità di ammortamento, per capitale e interessi, dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione non può superare il 20 per cento delle entrate proprie di cui all’articolo 30, comma 1, lettere d) ed e), quali risultano dall’ultimo bilancio di esercizio approvato.
3. Le operazioni di indebitamento sono autorizzate dalla Giunta regionale che, verificato il rispetto di quanto previsto al comma 2, valuta la congruità della tipologia dell’investimento rispetto alla durata del finanziamento.


CAPO VI
Disposizioni in materia di personale


ARTICOLO 33
Dotazione organica


1. La dotazione organica dell’ARPAT e, fatto salvo quanto previsto al comma 2, le relative modifiche sono approvate dalla Giunta regionale su proposta del direttore generale dell’ARPAT.
2. Le modifiche alla dotazione organica che non comportano un aumento del suo valore economico sono approvate dal direttore generale dell’ARPAT.


ARTICOLO 34
Trattamento giuridico ed economico del personale


1. Al personale dell’ARPAT si applica lo stato giuridico e il trattamento economico e normativo dei contratti collettivi nazionali del comparto di riferimento, in attuazione dell’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).


ARTICOLO 35
Disposizioni sul personale addetto alle attività di ispezione e vigilanza


1. Il personale dell’ARPAT addetto allo svolgimento delle attività di ispezione di cui all’articolo 7, munito di documento di riconoscimento rilasciato dall’ARPAT, può accedere senza preavviso alle sedi di attività ed agli impianti, nonché richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l’espletamento dei controlli stessi. Al personale addetto ai controlli non può essere opposto il segreto industriale per evitare o ostacolare le attività di verifica e controllo.


CAPO VII
Disposizioni finali e transitorie


ARTICOLO 36
Disposizione transitoria in ordine alla prima approvazione della carta dei servizi e delle attività


1. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’ARPAT invia alla Giunta regionale la proposta di carta di cui all’articolo 13.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 1, la Giunta regionale trasmette la proposta di deliberazione al Consiglio regionale per l’approvazione della carta, previa acquisizione del parere della conferenza permanente di cui all’articolo 14, comma 5, lettera b).
3. Il Consiglio regionale approva la carta entra sessanta giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione di cui al comma 2.


ARTICOLO 37
Abrogazione


1. La legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana), è abrogata.


ARTICOLO 38
Norma finanziaria


1. Per l’esercizio successivo a quello di approvazione della carta di cui all’articolo 13 e dei suoi eventuali aggiornamenti o modifiche il contributo regionale ordinario annuale di cui all’articolo 30, comma 1, lettera a) è determinato con legge di bilancio, sulla base del costo delle attività istituzionali obbligatorie previste nella carta medesima. Per gli anni successivi il contributo regionale ordinario annuale è incrementato annualmente della percentuale corrispondente all’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale (NIC), rilevato al 31 luglio di ciascun anno precedente per il periodo agosto – luglio.
2. Per l’anno 2009 i contributi regionali ad ARPAT restano fissati in € 53.150.315,00 e sono allocati nelle seguenti unità previsionali di base (UPB) del bilancio pluriennale vigente:
- UPB 264 (Servizi di prevenzione – Spese correnti) per euro 45.820.315,00;
- UPB 432 (Azioni di sistema per la tutela dell’ambiente – Spese correnti) per euro 5.150.000,00;
- UPB 431 (Azioni di sistema per la tutela dell’ambiente – Spese di investimento) per euro 550.000,00;
- UPB 424 (Smaltimento dei rifiuti e bonifica siti inquinati) per euro 1.630.000,00.
3. Per gli anni successivi al 2009, e fino all’approvazione della carta di cui all’articolo 13, il contributo regionale ordinario annuale, determinato nella misura stabilita al comma 2 al netto delle spese di investimento, è incrementato annualmente della percentuale corrispondente al NIC, rilevato al 31 luglio di ciascun anno precedente per il periodo agosto - luglio.


Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
MARTINI
Firenze, 22 giugno 2009
La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 16.06.2009.


ALLEGATO 1
ALLEGATO A Schema della carta dei servizi e delle attività (Articolo 13,comma 6)


Le attività istituzionali di Arpat sono individuate all’interno di macro “ambiti di attività”, definite in riferimento alle tre matrici ambientali aria, acqua, suolo e declinate sulla base delle attività di cui all’articolo 5, comma 1 e specificate all’articolo 7 (Attività di controllo ambientale), all’articolo 8 (Attività di supporto tecnico-scientifico), all’articolo 9 (Attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale).
AMBITI DI ATTIVITÀ
Le attività istituzionali elencate nella carta di cui all’articolo 13 sono ricomprese all’interno di uno dei seguenti ambiti di attività:
1. Controllo ed attività relativa di supporto tecnico scientifico agli enti titolari di funzioni amministrative e autorizzative, nonché attività di elaborazione dati e di diffusione delle informazioni in riferimento a:
1.1 emissioni in atmosfera e qualità dell’aria ambiente;
1.2 qualità delle acque superficiali interne e costiere, delle acque sotterranee, di quelle destinate alla potabilizzazione, di balneazione, termali e minerali;
1.3 scarichi civili e industriali e relativi impianti;
1.4 agenti fisici, in riferimento all’inquinamento acustico, elettromagnetico ed alla radioattività ambientale;
1.5 zone contaminate e siti di bonifica/messa in sicurezza, nonché zone rese critiche da contaminazioni da amianto e dalla coltivazione delle cave;
1.6 gestione dei rifiuti e relativi impianti;
1.7 aziende a rischio di incidente rilevante e attività connesse al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
1.8 pesca, biodiversità marina;
1.9 impatti dei prodotti fitosanitari.
2. Gestione analitica e laboratoristica delle attività connesse all’integrazione ambiente e salute. Attività relativa di supporto tecnico-scientifico agli enti titolari di funzioni amministrative e autorizzative nonché attività di elaborazione dati e di diffusione delle informazioni.
3. Gestione del sistema informativo regionale ambientale (SIRA), dei catasti e delle reti di monitoraggio ambientale, attività di diffusione delle informazioni e conoscenze ambientali.
Attività di gestione dei rapporti con i cittadini anche tramite adozione di un apposito numero verde che assicuri il monitoraggio e la tracciabilità delle chiamate, con la presentazione del rapporto annuale al Consiglio regionale.
4. Collaborazione con enti di ricerca finalizzata al raggiungimento di elevati standard di qualità per le attività di controllo ambientale.
5. Attività analitiche e gestione dei laboratori.
6. Collaborazione con l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e con le altre agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell’ambiente, nonché con altri enti pubblici e istituzioni.
7. Attività di supporto tecnico agli enti titolari di funzioni amministrative e autorizzative in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), autorizzazione integrata ambientale (AIA) e “grandi opere”.
8. Collaborazione con l’autorità giudiziaria nonché con altri enti e corpi preposti a funzioni pubbliche di vigilanza e di protezione civile da svolgersi in regime di pronta disponibilità in caso di emergenze ambientali.
9. Attività di amministrazione generale e di organizzazione delle risorse.
CONTENUTI DELLA CARTA
La carta definisce, per ogni singola attività in esso riportata, almeno le seguenti informazioni:
1. matrice ambientale (articolo 5, comma 2);
2. tipologia di attività (articolo 5, comma 1 e articolo 10);
3. descrizione delle attività;
4. eventuale fonte normativa o atto di programmazione;
5. classificazione delle attività (articolo 11);
6. soggetto beneficiario e/o titolare di funzione amministrativa;
7. livello quali/quantitativo dell’attività;
8. tempi di erogazione;
9. costi.



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