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NORMATIVA
Normativa regionale - Veneto

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Legge regionale 22 gennaio 2010, n. 5
Norme per favorire la partecipazione dei lavoratori alla proprietà e alla gestione di impresa.
 

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale


Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
Finalità.


1. La Regione del Veneto promuove e sostiene la partecipazione dei lavoratori dipendenti alla proprietà, alla determinazione degli obiettivi e alla gestione delle imprese venete.


ARTICOLO 2
Ambito di applicazione e definizioni.


1. Le disposizioni della presente legge si applicano:
a) ai lavoratori dipendenti, con contratto a tempo indeterminato o determinato, di società di capitali, di società di persone e di imprese individuali aventi sede operativa nel territorio regionale;
b) ai lavoratori pensionati che hanno prestato per almeno due anni il proprio lavoro nelle società o nelle imprese previste dalla lettera a);
c) ai lavoratori che hanno prestato per almeno sei mesi, anche non continuativi, il proprio lavoro nelle società o nelle imprese previste dalla lettera a) in esecuzione di un contratto di somministrazione previsto dal capo I del titolo III del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e successive modifiche ed integrazioni;
d) ai collaboratori a progetto previsti dall’articolo 61 del decreto legislativo n. 276/2003, i quali abbiano operato per almeno sei mesi, anche non continuativi, presso le società o le imprese previste dalla lettera a).
2. Sono ammessi ai benefici previsti dalla presente legge:
a) l’acquisizione, l’assegnazione, il trasferimento di azioni o quote di società di capitali;
b) l’ammissione di dipendenti come soci accomandanti in una società in accomandita semplice;
c) l’ammissione di dipendenti come soci di una società esistente o da costituirsi mediante il conferimento dell’azienda dell’imprenditore;
d) l’adesione a eventuali società o fondazioni d’investimento, riservate ai lavoratori previsti dal comma 1.
3. Ai fini della presente legge l’offerta di partecipazione finanziaria dei lavoratori non può essere inferiore a un decimo del capitale delle società o delle imprese.
4. Ai fini della presente legge per capitale delle società o delle imprese s’intende:
a) nelle società di capitali, il capitale sottoscritto;
b) nelle società di persone, il valore complessivo delle quote risultante dalla situazione patrimoniale delle società;
c) nelle imprese individuali, il valore delle aziende risultanti dalla situazione patrimoniale.
5. Il numero dei lavoratori, partecipanti o associati, non può essere inferiore a un decimo dei soggetti occupati presso la società o l’impresa.
6. La partecipazione è volontaria e può essere individuale o collettiva.
7. L’offerta delle azioni o delle quote deve essere aperta a tutti i lavoratori senza discriminazioni, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, sulla base della categoria professionale, del livello di inquadramento, dell’anzianità di servizio, della tipologia di rapporto.


ARTICOLO 3
Agevolazioni per i lavoratori.


1. La Giunta regionale concede agevolazioni e/o finanziamenti ai dipendenti e agli altri soggetti elencati all’articolo 2, comma 1, che partecipano alle operazioni previste dall’articolo 2.
2. A tale fine la Giunta regionale può, anche per il tramite di soggetti individuati con procedura ad evidenza pubblica:
a) assegnare prestiti agevolati;
b) finanziare la stipulazione di contratti di assicurazione o garanzie bancarie a protezione dei dipendenti e degli altri soggetti elencati all’articolo 2, comma 1, contro il rischio di insolvenza;
c) concedere esenzioni o riduzioni di tributi, di canoni o di altri diritti, per quanto di competenza, nei limiti stabiliti annualmente con legge finanziaria regionale;
d) incentivare gli enti locali o loro associazioni che promuovono le iniziative previste dalla presente legge.
3. Le agevolazioni previste ai commi 1 e 2 sono aggiuntive rispetto a quelle eventualmente previste da norme nazionali.


ARTICOLO 4
Agevolazioni per le imprese.


1. La Giunta regionale, anche per il tramite di soggetti individuati con procedura ad evidenza pubblica, concede alle imprese che attuano la partecipazione dei lavoratori alla proprietà e alla gestione dell’impresa le seguenti incentivazioni:
a) contributi in conto interessi o altre forme di agevolazioni creditizie;
b) esenzioni, riduzioni o altre forme di agevolazioni in materia tributaria, per quanto di competenza, nei limiti stabiliti annualmente con legge finanziaria regionale;
c) incentivazioni agli enti locali o a loro associazioni che promuovono le iniziative previste dalla presente legge.
2. Le agevolazioni e le incentivazioni sono assegnate prioritariamente alle piccole e medie imprese che:
a) concordano le forme di partecipazione finanziaria con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano regionale;
b) dimostrano che i lavoratori sono stati correttamente informati, attraverso specifiche iniziative di formazione, sui rischi che derivano dalla partecipazione al capitale aziendale, con particolare riguardo alla partecipazione a società di persone;
c) riservano la presenza di rappresentanti dei dipendenti nel collegio sindacale e/o nel consiglio di amministrazione o negli altri organi delle società di capitali ovvero prevedono idonee forme di partecipazione o controllo nella gestione delle imprese;
d) prevedono l’assunzione a tempo indeterminato di collaboratori a progetto o di soggetti che operano in esecuzione di un contratto di somministrazione ovvero prevedono la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro a tempo determinato;
e) prevedono forme concordate e incentivanti per i lavoratori di accumulazione di risparmio da investire nell’impresa;
f) si impegnano al riacquisto delle quote, entro cinque anni, in caso di cessazione del rapporto di lavoro; reciproco impegno di vendita della quota all’impresa da parte del lavoratore cessato dal servizio per motivi diversi dal collocamento a riposo può essere preventivamente concordato.


ARTICOLO 5
Modalità di concessione delle agevolazioni.


1. La Giunta regionale approva, previo parere della competente commissione consiliare, apposito bando sulla base del quale le garanzie, le agevolazioni e le incentivazioni previste dalla presente legge sono assegnate ai lavoratori e alle imprese.


ARTICOLO 6
Fondi d’impresa.


1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 2, lettera d), la Giunta regionale è autorizzata a promuovere o costituire o partecipare a società di investimento riservate ai dipendenti e agli altri lavoratori elencati all’articolo 2, comma 1, delle aziende firmatarie.


ARTICOLO 7
Compatibilità degli aiuti con la disciplina comunitaria.


1. Le agevolazioni alle imprese previste dalla presente legge sono concesse nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006.


ARTICOLO 8
Norma finanziaria.


1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 700.000,00 per l’esercizio 2010 e in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2011, si fa fronte:
a) quanto all’esercizio 2010, mediante prelevamento delle risorse allocate nell’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, e contestuale incremento delle risorse allocate nell’upb U0244 “Politiche del lavoro” del bilancio pluriennale 2010-2012;
b) quanto all’esercizio 2011, con le risorse allocate nell’upb U0244 “Politiche del lavoro” del bilancio pluriennale 2010-2012.


ARTICOLO 9
Entrata in vigore.


1. Le disposizioni di cui alla presente legge acquistano efficacia a decorrere dall’entrata in vigore della legge regionale relativa al “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010-2012”.


Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 22 gennaio 2010



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