Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato
e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera:
“d bis) l’autorizzazione paesaggistica e l’adozione dei provvedimenti di vigilanza, cautelari e sanzionatori nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d);”.
ARTICOLO 2
Modifica dell’articolo 22 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato
e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 22 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 è aggiunto il seguente comma:
“4 bis. La conferenza di servizi di cui al comma 3 può essere convocata, previo accordo con il comune interessato, anche ai fini dell’acquisizione del titolo abilitativo edilizio.”.
ARTICOLO 3
Modifica all’articolo 24 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.
1. Al comma 4 dell’articolo 24 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 le parole:
“dall’articolo 47 e seguenti della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e successive modificazioni” sono sostituite dalle seguenti: “dalla normativa vigente in materia”.
ARTICOLO 4
Modifica all’articolo 40 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.
1. Al comma 4 dell’articolo 40 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 le parole:
“dall’articolo 47 e seguenti della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 e successive modificazioni” sono sostituite dalle seguenti: “dalla normativa vigente in materia”.
ARTICOLO 5
Modifica all’articolo 47 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.
1. Al comma 5 dell’articolo 47 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 le parole:
“dall’articolo 47 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 e successive modificazioni” sono sostituite dalle seguenti: “dalla normativa vigente in materia”.
ARTICOLO 6
Modifica all’articolo 60 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.
1. Al comma 2 dell’articolo 60 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 dopo le parole: “legge regionale 6 marzo 1990, n. 18” sono aggiunte le seguenti parole: “all’articolo 87, comma 2, lettera a) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e all’articolo 4 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 14”.
ARTICOLO 7
Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 22 gennaio 2010