NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana
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Legge regionale 22 dicembre 2006, n. 65
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Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007/2009.
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Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1 Bilancio annuale
1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo dell’entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l’anno finanziario 2007 annesso alla presente legge (Sub A.1), comprensivo del prospetto di raffronto tra entrate e spese a destinazione vincolata di cui all’articolo 18, comma 9, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana). 2. E’ approvato per l’anno finanziario 2007: a) in euro 2.023.296.344,23 il totale dei residui attivi presunti, al netto delle contabilità speciali, delle unità previsionali di base di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Residui - riga Totale); b) in euro 1.947.981,45 il totale dei residui attivi presunti delle contabilità speciali di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Residui - riga Contabilità Speciali). 3. E’ approvato per l’anno finanziario 2007: a) in euro 1.112.401.498,93 il totale dei residui passivi presunti, al netto delle contabilità speciali, delle unità previsionali di base di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.3 – colonna Residui – riga Totale); b) in euro 884.728.958,95 il totale dei residui passivi presunti delle contabilità speciali di cui al conto annesso alla presente legge (Sub A.3 – colonna Residui - riga Contabilità Speciali). 4. E’ approvato per l’anno finanziario 2007: a) in euro 8.857.999.097,20 lo stato di previsione di competenza delle unità previsionali di base dell’entrata, al netto delle contabilità speciali, della Regione annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Competenza - riga Totale); b) in euro 6.296.407.478,26 lo stato di previsione di competenza del totale delle contabilità speciali dell’entrata della Regione annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Competenza - riga Contabilità Speciali). 5. E’ approvato per l’anno finanziario 2007: a) in euro 8.857.999.097,20 lo stato di previsione di competenza delle unità previsionali di base della spesa, al netto delle contabilità speciali, della Regione annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Competenza - riga Totale); b) in euro 6.296.407.478,26 lo stato di previsione di competenza del totale delle contabilità speciali della spesa della Regione annesso alla presente legge (Sub A.3 – colonna Competenza - riga Contabilità Speciali). 6. E’ approvato per l’anno finanziario 2007: a) in euro 10.853.181.573,63 lo stato di previsione di cassa di ciascuna unità previsionale di base dell’entrata, al netto delle contabilità speciali,della Regione annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Cassa – riga Totale); b) in euro 6.298.355.459,71 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali dell’entrata della Regione annesso alla presente legge (Sub A.2 - colonna Cassa - riga Contabilità Speciali). 7. E’ approvato per l’anno finanziario 2007: a) in euro 10.050.400.596,13 lo stato di previsione di cassa di ciascuna unità previsionale di base della spesa, al netto delle contabilità speciali, della Regione annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Cassa – riga Totale); b) in euro 7.101.136.437,21 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali della spesa della Regione annesso alla presente legge (Sub A.3 - colonna Cassa - riga Contabilità Speciali).
ARTICOLO 2 Bilancio pluriennale
1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo dell’entrata e della spesa di bilancio pluriennale a legislazione vigente della Regione per il periodo 2007/2009 annesso alla presente legge (Sub B.1 – colonna 6). 2. E’ approvato in euro 23.702.855.561,20 lo stato di previsione delle unità previsionali di entrata della Regione del bilancio pluriennale a legislazione vigente per il periodo 2007/2009 annesso alla presente legge (Sub B.2 - colonna 6). 3. E’ approvato in euro 23.702.855.561,20 lo stato di previsione delle unità previsionali di spesa della Regione del bilancio pluriennale a legislazione vigente per il periodo 2007/2009 annesso alla presente legge (Sub B.3 – colonna 6). 4. E’ approvato il quadro generale riassuntivo dell’entrata e della spesa del bilancio pluriennale programmatico della Regione per il periodo 2007/2009 annesso alla presente legge (Sub B.1 – colonna 7). 5. E’ approvato in euro 24.407.480.751,68 lo stato di previsione delle unità previsionali dell’entrata del bilancio pluriennale programmatico della Regione per il periodo 2007/2008 annesso alla presente legge (Sub B.2 – colonna 7). 6. E’ approvato in euro 24.407.480.751,68 lo stato di previsione delle unità previsionali della spesa del bilancio pluriennale programmatico della Regione per il periodo 2007/2008 annesso alla presente legge (Sub B.3 – colonna 7).
ARTICOLO 3 Allegati
1. Sono approvati i seguenti allegati previsti dall’articolo 14, comma 2, della l.r. 36/2001: a) elenco dei provvedimenti legislativi che si intende finanziare con i fondi speciali (Allegato 1); b) prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario (Allegato 2).
ARTICOLO 4 Disavanzo dell’esercizio 2007
1. Agli effetti di cui ai commi successivi il disavanzo per l’esercizio 2007 è approvato in euro 133.395.062,92 2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre nell’esercizio 2007 mutui e ad emettere prestiti obbligazionari o titoli similari, per l’importo complessivo di euro 133.395.062,92 per la copertura del disavanzo di cui al comma 1 per il finanziamento di spese di investimento di cui alle unità previsionali di base (UPB) indicate nell’allegato A.4. 3. I mutui o prestiti di cui al comma 2, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni trentacinque, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 6 per cento effettivo annuo. Per i mutui contratti dal 1° gennaio al 31 luglio 2007, l’ammortamento decorre dal giorno 1° agosto 2007; per i mutui contratti successivamente, l’ammortamento decorre dal 1° gennaio 2008. I prestiti obbligazionari, il cui ammortamento decorre dalla data di emissione, possono essere emessi nel corso del secondo semestre 2007. L’ammortamento dei mutui e prestiti avviene con pagamento in rate semestrali posticipate. 4. Gli oneri annui di ammortamento, relativi agli esercizi 2007, 2008 e 2009, trovano copertura finanziaria negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale approvato dalla presente legge alla UPB 732 “Oneri del ricorso al credito - spese correnti” e alla UPB 735 “Rimborso prestiti”. 5. L’eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti di cui al comma 4, dovuta alla variabilità del tasso o dagli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trova copertura finanziaria con variazione ai bilanci annuali e pluriennali attraverso le singole leggi di bilancio. 6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2009, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell’esercizio 2009, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.
ARTICOLO 5 Intervento per il programma pluriennale degli investimenti
1. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre nel triennio 2007/2009 mutui, prestiti o titoli similari per l’importo complessivo di euro 458.749.365,81 di cui euro 315.735.437,28 nel 2007, euro 141.823.928,53 nel 2008 ed euro 1.190.000,00 nel 2009, per l’attuazione del programma pluriennale degli investimenti approvato con il documento di programmazione economica e finanziaria 2003 ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), e successive modifiche. 2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, in relazione alla tipologia di spesa di investimento, possono essere estinti in un periodo non superiore ad anni cinquanta, nel limite massimo del 50 per cento dell’importo autorizzato. 3. I mutui o prestiti di cui al comma 2 sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 6 per cento effettivo annuo. Per i mutui contratti dal 1° gennaio al 31 luglio 2007, l’ammortamento decorre dal giorno 1° agosto 2007; per i mutui contratti successivamente, l’ammortamento decorre dal 1° gennaio 2008. I prestiti obbligazionari, il cui ammortamento decorre dalla data di emissione, possono essere emessi nel corso del secondo semestre 2007. L’ammortamento dei mutui e prestiti avviene con pagamento in rate semestrali posticipate. 4. Gli oneri annui di ammortamento, relativi agli esercizi 2007, 2008 e 2009, trovano copertura finanziaria negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale approvato dalla presente legge alla UPB 732 “Oneri del ricorso al credito - spese correnti” e alla UPB 735 “Rimborso Prestiti”. 5. L’eventuale maggiorazione dell’onere annuo di ammortamento dei mutui e delle altre forme di indebitamento di cui al comma 4, dovuta alla variabilità del tasso o dagli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trova copertura finanziaria con variazione ai bilanci annuali e pluriennali mediante le singole leggi di bilancio. 6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2009 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.
ARTICOLO 6 Allegati di bilancio
1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio annuale relativo all’esercizio 2007: a) elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti (Allegato Sub A.5); b) prospetto di riclassificazione per l’armonizzazione con il bilancio dello Stato (Allegato Sub A.6); c) elenco delle spese obbligatorie (Allegato Sub A.7); d) elenco delle spese impreviste (Allegato sub A.8); e) elenco dei provvedimenti legislativi da coprire con i fondi speciali (Allegato Sub A.9). f) elenco dei mutui e delle altre forme di indebitamento autorizzati dalla legge di bilancio (Allegato Sub A.10).
ARTICOLO 7 Autorizzazioni per il bilancio annuale e pluriennale
1. E’ autorizzato l’accertamento dei tributi e delle entrate per il triennio 2007/2009. 2. Sono autorizzati la riscossione ed il versamento dei tributi e delle entrate per l’anno 2007. 3. E’ autorizzata l’assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione delle unità previsionali di spesa della Regione del bilancio pluriennale a legislazione vigente per il periodo 2007/2009 (Sub B.3 – colonne 1,2,3). 4. E’ autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui all’articolo 1, comma 7. 5. Per le leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio la quota di spesa per gli anni 2007/2009 è quella indicata nello stato di previsione della spesa rispettivamente nelle colonne della competenza e della cassa.
ARTICOLO 8 Variazioni di bilancio
1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell’esercizio 2007 le variazioni al bilancio di previsione 2007 ed al bilancio pluriennale 2007/2009, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, della l.r. 36/2001, fra le UPB di cui all’allegato Sub A.11.
ARTICOLO 9 Erogazione al Consiglio regionale
1. I fondi stanziati nella UPB 134 “Funzionamento del Consiglio regionale” sono erogati ai sensi della legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario), e del relativo regolamento interno di ammnistrazione e contabilità del Consiglio.
ARTICOLO 10 Estinzione di crediti di modesto ammontare
1. E’ confermato in euro 45,00 l’importo dei crediti di natura non tributaria per i quali può essere disposto il non accertamento o la cancellazione dal conto dei residui, ai sensi dell’articolo 27, comma 1, della l.r. 36/2001.
ARTICOLO 11 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Formula Finale: La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. MARTINI Firenze, 22 dicembre 2006
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