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NORMATIVA
Normativa regionale - Campania

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Legge regionale 22 dicembre 2006, n. 22
Norme in materia di tutela, salvaguardia e valorizzazione dell'architettura rurale
 

Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge


RTICOLO 1
Finalità ed obiettivi


1. La regione Campania, in linea con gli ideali e gli obiettivi della convenzione europea del paesaggio, con la presente legge persegue le finalità della conoscenza, della salvaguardia, della valorizzazione delle tipologie di architettura rurale tradizionali, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali presenti sul territorio campano che costituiscono testimonianza dell’economia rurale tradizionale e, pertanto, fattore imprescindibile nel percorso di promozione e pianificazione della protezione del paesaggio campano, con particolare attenzione al riconoscimento del valore anche ai paesaggi ordinari.
2. La presente legge persegue, in particolare, l’obiettivo di:
a) individuare e analizzare le tipologie di architettura rurale tradizionale, anche attraverso la definizione delle tipologie più ricorrenti dei materiali e delle tecniche costruttive adoperate in relazione al contesto paesaggistico-ambientale in cui sono allocate;
b) effettuare il censimento e il monitoraggio del patrimonio rurale tradizionale presente nel territorio campano;
c) promuovere la conoscenza dell’architettura rurale tradizionale attraverso le sue caratteristiche storiche-antropologiche, architettoniche, paesaggistico-ambientali, sociali ed economiche;
d) promuovere il risanamento conservativo, il restauro ed il recupero funzionale dei manufatti rurali;
e) individuare le forme di incentivi volti al perseguimento delle finalità di cui alle lettere b), c) e d);
f) integrare e rafforzare le azioni di pianificazione e programmazione di recupero rurale e paesaggistico, come previsto dalla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16.


ARTICOLO 2
Interventi finanziabili


1. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d), concede contributi per i seguenti interventi:
a) manutenzione straordinaria, consolidamento, restauro, risanamento conservativo di manufatti di architettura rurale tradizionale appartenenti alle tipologie individuate dalla deliberazione di Giunta regionale di cui all’articolo 6, con riferimento anche a modalità e tecniche costruttive coerenti con i principi dell’architettura bioecologica;
b) conservazione dell’originaria destinazione d’uso degli insediamenti, degli edifici, dei fabbricati rurali e delle aree circostanti, dei tipi e dei metodi di coltivazione tradizionali, nonchè per l’incentivazione dell’insediamento di attività compatibili con le colture tradizionali tipiche.


ARTICOLO 3
Modalità di concessione degli incentivi


1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d), la Regione eroga contributi in conto capitale nella misura del quarantacinque per cento delle spese ammissibili effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 2 e, comunque, con un limite massimo di 250.000,00 euro per ciascun intervento ammesso a contributo.
2. Possono accedere ai contributi di cui al comma 1 i soggetti, pubblici o privati, proprietari o aventi titolo sui manufatti interessati dalla legge.
3. Non sono ammissibili a contributo domande per interventi già realizzati.
Non sono, altresì, ammissibili domande per interventi per i quali sono stati già concessi contributi regionali, statali o comunitari nei cinque anni precedenti la pubblicazione della presente legge.
4. Il contributo finanziario, previsto dalla presente legge, è assegnato con priorità agli interventi ricadenti in programmi di valorizzazione del paesaggio rurale e in aree agricole urbane.
5. I contributi concessi ai sensi del comma 1 costituiscono anche quota regionale di risorse ai fini della ripartizione del fondo di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 378, articolo 3, comma1.
6. La concessione dei contributi è subordinata all’avvenuto rilascio dei permessi per la realizzazione delle opere ed alla stipula di una convenzione, da trascriversi presso le competenti agenzie del territorio servizio pubblicità immobiliari, nella quale sono previsti le cause di revoca del contributo, i tempi di attuazione dell’intervento e l’impegno da parte del proprietario o di chi ha titolo sul bene a:
a) sostenere il cinquantacinque per cento del costo complessivo dell’intervento;
b) non modificare la destinazione d’uso del manufatto per almeno dieci anni e non trasferirne la proprietà nei cinque anni successivi all’emissione del certificato di agibilità con l’obbligo di darne comunicazione alla Regione;
c) consentire l’accesso al pubblico in almeno un giorno al mese e nella ricorrenza di iniziative tese alla valorizzazione dei contesti rurali.
7. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all’articolo 6, approva le direttive per la redazione della convenzione di cui al comma 6.


ARTICOLO 4
Obiettivi di qualità


1. Gli interventi che godono dei benefici della presente legge sono realizzati nel rispetto della vigente normativa in materia di restauro, secondo i principi della Carta del restauro 1972 e della Carta europea del patrimonio architettonico 1975 e in conformità agli indirizzi di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 378.
2. Gli elaborati di progetto sono redatti e diretti da tecnici qualificati in possesso di titoli riconosciuti dalla normativa vigente in materia.
3. La presentazione dell’istanza di contributo comporta la richiesta da parte della regione Campania alla competente soprintendenza dell’avvio del procedimento per la dichiarazione dell’interesse culturale di cui al decreto legislativo 22 Gennaio 2004,n. 42, articolo14.
4. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, sono tenuti a consentire l’utilizzo della documentazione, costituita dai dati, dalle indagini storiche, dai disegni e dalle immagini relativi agli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), ai fini delle attività di cui alla c) dello stesso comma.


ARTICOLO 5
Attività per la promozione e la valorizzazione


1. La regione Campania, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 2 , lettere b) ed e), concede contributi finanziari in via prioritaria per l’attività di censimento e catalogazione del patrimonio rurale tradizionale presente nel territorio dei comuni campani e anche per studi, ricerche, mostre e altre forme di divulgazione.
2. Le attività di cui al comma 1 sono promosse dalla Giunta regionale e sono affidate agli enti pubblici competenti per materia e
territorio.


ARTICOLO 6
Attuazione


1. Ai fini dell’attuazione della presente legge, la Giunta regionale, sentita la direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, nonché la commissione consiliare competente, individua le tipologie di architettura rurale tradizionale con propria deliberazione da adottarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
2. La deliberazione di cui al comma 1 definisce, altresì:
a) le azioni atte a promuovere la conoscenza del patrimonio rurale, quale primo processo di valorizzazione, con particolare riferimento alle attività di censimento, catalogazione, monitoraggio, studi, ricerche, mostre e altre forme di divulgazione di cui all’articolo 1, comma 2, lettere b) e c);
b) le forme di riuso dei manufatti rurali tradizionali, anche al fine di assegnare ad essi nuove funzioni, purchè compatibili con la tipologia dell’organismo architettonico e con le direttive di sviluppo sostenibile del contesto ambientale e paesaggistico nel quale l’organismo è inserito;
c) le azioni e gli interventi necessari per assicurare la conservazione degli elementi tradizionali e delle caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali del patrimonio rurale tradizionale, al fine di incentivare il risanamento conservativo e il recupero funzionale di cui all’articolo 2, compatibilmente con le esigenze di ristrutturazione tecnologica delle aziende agricole, oppure di conservare l’eventuale stato di rudere;
d) le procedure di accesso ai benefici della legge, prevedendo:
1. le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di contributo da parte dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, e la documentazione da allegare alla domanda;
2. i criteri per la valutazione di ammissibilità delle istanze pervenute;
3. i criteri per la formazione della graduatoria delle istanze pervenute;
4. i termini e le modalità di erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari;
5.i termini per l’ultimazione degli interventi finanziati;
6. l’uso dei beni che godono dei benefici della presente legge.


ARTICOLO 7
Norma finanziaria


1. All’onere finanziario, derivante dalla presente legge, valutato per l’anno 2006 in un milione di euro, si fa fronte con lo stanziamento di cui all’unità previsionale di base 3.11.32, per “Spesa per la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione dell’architettura rurale”, mediante prelievo, in termini di competenza e di cassa, dell’occorrente somma dallo stanziamento di cui all’unità previsionale di base 7.29.224 dello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2006, che si riduce di pari importo ai sensi della legge regionale 30 aprile.
2. Per gli anni successivi si fa fronte con appositi stanziamenti di bilancio.


ARTICOLO 8
Dichiarazione di urgenza


1. La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
Napoli, 12 dicembre 2006
BASSOLINO



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