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NORMATIVA
Normativa regionale - Lazio

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Legge regionale 21 ottobre 2008, n. 16
Iniziative ed interventi regionali in favore della promozione del libro, della lettura e delle piccole e medie imprese editoriali del Lazio
 
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
(Principi e finalità)

1. La Regione, in conformità all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, all’articolo 7, comma 1, dello Statuto regionale, nonché ai principi sanciti dalla Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, firmata a Parigi il 20 ottobre 2005,
ratificata ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005):
a) riconosce l’accesso al libro, quale diritto di tutti e rimuove gli ostacoli che ne limitano l’effettivo esercizio nel territorio regionale;
b) riconosce il libro quale opera dell’ingegno e strumento insostituibile, in particolare, per:
1) la circolazione delle idee;
2) la crescita sociale e culturale dei cittadini;
3) l’arricchimento dell’esperienza individuale e collettiva;
4) la crescita di un’opinione pubblica democratica e consapevole;
5) la salvaguardia della diversità culturale come sancita dalla Convenzione di Parigi di cui alla l. 19/2007;
6) lo sviluppo della competitività, della crescita, lo sviluppo economico e dell’occupazione.
2. In attuazione dei principi di cui al comma 1, la Regione, nell’ambito delle proprie competenze in materia di promozione e valorizzazione della cultura nonché di sviluppo delle piccole e medie imprese, promuove e sostiene il libro, la lettura e la filiera produttiva del libro fondata sulla piccola e media impresa regionale.

ARTICOLO 2
(Oggetto)

1. Per il perseguimento della finalità di cui all’articolo 1, comma 2, la Regione provvede a realizzare direttamente o a sostenere iniziative ed interventi tesi a:
a) coordinare la promozione del libro e della lettura, anche in raccordo con il Centro per il libro e la lettura istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali;
b) promuovere il libro e la lettura in collaborazione con gli enti locali, le scuole, anche in associazione tra loro, le istituzioni e le associazioni culturali, nonché con le piccole e medie imprese editoriali;
c) creare uguali opportunità per i soggetti socialmente svantaggiati, per i cittadini diversamente abili, per i pazienti degli ospedali, per i detenuti e, in generale, per coloro che hanno maggiori difficoltà ad accedere al libro e alla lettura;
d) riequilibrare l’offerta culturale nel territorio regionale per una più capillare distribuzione del libro;
e) promuovere la lettura e la diffusione dell’editoria regionale attraverso la rete di servizi di biblioteca di pubblica lettura e di biblioteca scolastica;
f) sostenere le piccole e medie imprese della filiera produttiva del libro per incrementare la competitività e lo sviluppo a livello regionale, nazionale e internazionale;
g) sostenere, per una maggiore fruibilità dell’offerta, la vendita e la promozione di libri nelle aree pubbliche, con particolare riferimento ai territori delle province.

ARTICOLO 3
(Tipologia delle iniziative e degli interventi)

1. Le iniziative e gli interventi di cui all’articolo 2, riguardano in particolare:
a) la diffusione della produzione libraria regionale nelle scuole, anche attraverso l’organizzazione di incontri tra editori, autori, operatori culturali, fiere del libro itineranti, progetti mirati all’incremento della dotazione libraria di biblioteche scolastiche;
b) le campagne di comunicazione mirate al libro e alla lettura anche con la promozione di convenzioni ed accordi con emittenti o testate giornalistiche, locali o nazionali, televisive, radiofoniche, web e della carta stampata;
c) l’organizzazione di eventi, anche locali, finalizzati alla promozione del libro e della lettura, favorendo l’incontro tra autori e lettori ed avendo cura e attenzione per le realtà specifiche, privilegiando quelle che segnalano un minor numero di opportunità, come è il caso dei piccoli centri;
d) la promozione di una giornata regionale della lettura;
e) il marketing culturale del territorio, in particolare con iniziative di valorizzazione dei luoghi del territorio regionale, anche attraverso l’attivazione di itinerari o guide letterarie in collaborazione con gli enti locali e i parchi letterari;
f) la progettazione e il consolidamento di uno o più appuntamenti fieristici ricorrenti nel territorio, dedicati alla promozione della lettura ed alla produzione editoriale della piccola e media editoria regionale, nonché di eventi o manifestazioni permanenti su aree pubbliche anche attraverso la definizione di strutture fisse nelle zone di pregio urbano, compatibili sotto il profilo urbanistico, architettonico ed ambientale;
g) l’apertura di spazi innovativi per incrementare l’accesso al libro nel territorio, anche nell’ambito della rete regionale dei servizi culturali, da realizzarsi in collaborazione tra pubblico e privato;
h) le misure per favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese della filiera produttiva del libro;
i) gli incentivi economici per la presentazione della produzione editoriale delle imprese del Lazio in rassegne nazionali e internazionali, in conformità alla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella Regione Lazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell’artigianato del Lazio) e successive modifiche;
l) la promozione di misure innovative per la distribuzione del prodotto editoriale regionale, anche tramite convenzioni con enti nazionali o regionali;
m) la promozione dell’istituzione di un centro operativo con finalità culturali ed economiche che ottimizzi funzioni e servizi logistici delle piccole e medie imprese della filiera del libro operanti nel territorio;
n) la realizzazione di una banca dati dei piccoli e medi imprenditori editoriali laziali;
o) il sostegno per la costituzione e l’avvio di consorzi di scopo tra piccole e medie imprese della filiera produttiva del libro;
p) il monitoraggio, ad opera della Consulta regionale del libro di cui all’articolo 7, delle iniziative intraprese per verificare la portata qualitativa e quantitativa delle stesse.

ARTICOLO 4
(Beneficiari delle iniziative e degli interventi)

1. Sono beneficiari delle iniziative e degli interventi di cui all’articolo 3, coloro che, in conformità al programma annuale delle iniziative e degli interventi di cui all’articolo 6, presentano specifici progetti, e precisamente:
a) le piccole e medie imprese della filiera produttiva del libro, anche riunite in consorzi;
b) i comuni e le province, anche in forma associata;
c) gli istituti scolastici, le università e gli istituti equiparati;
d) le associazioni, le fondazioni e le istituzioni, culturali ed anche multiculturali, che svolgono regolarmente una comprovata attività di promozione del libro e della lettura, con almeno una sede nel Lazio, comprese quelle operanti per la salvaguardia della memoria storica dei territori della
Regione.

ARTICOLO 5
(Sostegno all’avvio dell’attività di librerie indipendenti)

1. La Regione può sostenere l’avvio dell’attività di librerie indipendenti tramite misure volte a facilitare l’accesso al credito, prioritariamente:
a) nei comuni che sono privi di librerie indipendenti;
b) nei comuni nei quali il servizio di vendita al pubblico è inadeguato, in relazione alla popolazione residente o ai flussi turistici, anche stagionali o legati a particolari eventi.

ARTICOLO 6
(Programma annuale delle iniziative e degli interventi)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta un programma annuale delle iniziative e degli interventi indicati all’articolo 3, di seguito denominato programma.
2. Il programma viene predisposto sentita la Consulta regionale del libro di cui all’articolo 7 e proposto congiuntamente dagli assessori competenti in materia di cultura, di piccole e medie imprese e di bilancio e programmazione economica.
3. Il programma contiene, in particolare:
a) le linee guida per la realizzazione delle iniziative e degli interventi;
b) l’individuazione delle iniziative e gli interventi da realizzare direttamente o mediante i soggetti di cui all’articolo 4;
c) la determinazione dei criteri e delle modalità per accedere ai contributi, per la loro concessione ed erogazione e per la relativa rendicontazione.

ARTICOLO 7
(Consulta regionale del libro)

1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali e dell’articolo 75 dello Statuto regionale, istituisce, presso l’assessorato competente in materia di cultura, la Consulta regionale del libro, di seguito denominata Consulta.
2. La Consulta è un organismo consultivo in ordine alle politiche regionali relative alla promozione e valorizzazione del libro, della lettura e della filiera produttiva del libro e svolge, in particolare, i seguenticompiti:
a) esprime pareri, propone iniziative ed interventi per un organica attività di promozione del libro, della lettura e per lo sviluppo della filiera produttiva del libro;
b) riferisce, con rapporto annuale, alla Giunta regionale in ordine alla situazione del settore e all’efficacia delle politiche regionali per la promozione e valorizzazione del libro, della lettura e dell’editoria;
c) adotta il regolamento che disciplina il proprio funzionamento.
3. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione, dura in carica cinque anni ed è composta da:
a) un rappresentante della direzione regionale competente in materia di cultura e un rappresentante della direzione regionale competente in materia dipiccole e medie imprese;
b) tre rappresentanti delle associazioni di categoria del settore editoriale maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dalle associazioni stesse;
c) due rappresentanti delle associazioni di categoria dei librai maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dalle associazioni stesse;
d) tre rappresentanti dei sistemi bibliotecari regionali, designati, in base al criterio di rotazione, dall’assessore regionale competente in materia di cultura;
e) un rappresentante delle associazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), designato dalle associazioni stesse;
f) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
g) un rappresentante dell’Associazione italiana biblioteche;
h) un rappresentante delle cooperative sociali operanti nel settore editoriale, designato dalle cooperative stesse;
i) un rappresentante delle piccole e medie imprese editoriali che operano nel campo della salvaguardia della memoria storica regionale.
4. La Consulta si intende validamente costituita con la nomina della maggioranza dei componenti.

ARTICOLO 8
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, per l’esercizio finanziario 2008, si provvede:
a) per la realizzazione delle iniziative e degli interventi indicati all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), e), f), g) ed l), mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB G11, del capitolo denominato “Iniziative di comunicazione e promozione del libro, della lettura, e della relativa filiera produttiva del Lazio”, con uno stanziamento pari a 400 mila euro, prelevato dal fondo speciale, di cui alla lettera g) dell’elenco n. 4 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 27 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2008), relativo al finanziamento di provvedimenti legislativi in materia di promozione della lettura;
b) per la realizzazione delle iniziative e degli interventi indicati all’articolo 3, comma 1, lettera m), mediante il capitolo denominato “Istituzione del centro operativo del libro del Lazio”, che viene istituito per memoria nell’ambito dell’UPB B22;
c) per la realizzazione delle iniziative e degli interventi indicati all’articolo 3, comma 1, lettera o), mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB B25, del capitolo denominato “Spese per la costituzione e l’avvio di consorzi di scopo tra imprese della filiera del libro”, con uno stanziamento pari a 50 mila euro, prelevato dal fondo speciale di cui alla lettera g) dell’elenco n. 4 della l.r. 27/2007, relativo al finanziamento di provvedimenti legislativi in materia di promozione della lettura;
d) per la realizzazione delle iniziative e degli interventi indicati all’articolo 3, comma 1, lettera h), mediante il fondo di garanzia per le categorie sociali, costituito ai sensi dell’articolo 54 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006); a tale scopo il ricorso al fondo di garanzia, affidato alla gestione di Unionfidi Lazio S.p.A., è esteso anche alla categoria della piccola e media impresa della filiera produttiva del libro del Lazio;
e) per la realizzazione delle iniziative e degli interventi indicati all’articolo 3, comma 1, lettera i), mediante gli stanziamenti previsti dalla legge regionale di bilancio annuale con riferimento alla l.r. 14/1991 e successive modifiche.
2. Per gli esercizi finanziari successivi al 2008, si provvede con la legge regionale di bilancio di previsione annuale.

ARTICOLO 9
(Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 36 (Interventi della Regione per il pluralismo culturale e dell’informazione e per il sostegno all’editoria e alla distribuzione locale, ai punti vendita della stampa quotidiana e periodica);
b) il comma 4 dell’articolo 88 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2, relativo a modifiche all’articolo 4 della l.r. 36/1998.

ARTICOLO 10
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addì 21 ottobre 2008
Marrazzo


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