NORMATIVA
Normativa regionale - Molise
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Legge regionale 21 novembre 2008, n. 33
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Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio
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Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1 Campo di applicazione e finalità)
1. La Regione Molise intende contribuire alla tutela della sicurezza dei bagnanti e del personale addetto alla gestione delle piscine pubbliche e private ad uso natatorio, mediante la definizione dei requisiti per la loro costruzione, le indicazioni per la manutenzione e per le specifiche attività di vigilanza. 2. Le disposizioni della presente legge si applicano esclusivamente alle piscine classificate nelle categorie A, classi A/1, A/2, A/3, A/4 e B, classe B/1, di cui all’articolo 3, ed aventi tipologie di vasche, a), b), c), d), e) ed f) di cui all’articolo 4. 3. Sono escluse dalle disposizioni della presente legge le piscine classificate nella categoria B, classe B/2, e nella categoria C di cui all’articolo 3.
ARTICOLO 2 (Definizioni)
1. Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporta la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate nell’acqua contenuta nei bacini stessi. 2. Parti essenziali costituenti il complesso sono: a) sezione vasche; b) sezione servizi; c) sezione impianti tecnici; d) sezione pubblico; e) sezione attività complementari. 3. Per «sezione vasche» si intende l’insieme degli spazi direttamente interessati alle attività natatorie e di balneazione. 4. Per «sezione servizi» si intende l’insieme degli spazi adibiti a spogliatoio, deposito abiti, servizi igienici e docce, deposito attrezzi, primo soccorso, personale istruttore, arbitri e personale di servizio. 5. Per «impianti tecnici» si intendono la centrale idrica, la centrale termica, gli impianti per il trattamento dell’acqua, gli impianti antincendio, gli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria, gli impianti di smaltimento delle acque, gli impianti di sicurezza ed allarme. 6. Per «sezione pubblico» si intende l’insieme degli spazi destinati ad anditi, posti per spettatori, spazi accessori, servizi igienici riservati agli spettatori. 7. Per «sezione attività complementari» si intendono gli spazi destinati ad attività, anche sportive, diverse dalle attività natatorie e di balneazione, oltre che attività di ristorazione, bar, spazi per attività culturali, riunioni, uffici, sale stampa ed altre attività accessorie comunque denominate.
ARTICOLO 3 (Classificazione delle piscine)
1. Le piscine, ai fini igienico-sanitari, sono classificate in base ai seguenti criteri: destinazione, caratteristiche ambientali e strutturali, tipo di utilizzazione. 2. Le piscine in base alla loro destinazione si distinguono nelle categorie A, B e C, a loro volta suddivise in classi. 3. Alla categoria A appartengono le piscine pubbliche o private destinate ad una utenza pubblica. 4. La categoria A è suddivisa nelle seguenti classi: a) A/1: piscine pubbliche o private aperte al pubblico; b) A/2: piscine ad uso collettivo inserite in strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, all’aria aperta e agrituristiche, a disposizione esclusiva degli alloggiati, nonché inserite in altre strutture adibite ad uso collettivo quali collegi, convitti, scuole, università, comunità, palestre, circoli e associazioni, a disposizione dei soli ospiti, studenti, clienti o soci; c) A/3: impianti finalizzati al gioco acquatico; d) A/4: strutture complesse comprendenti piscine rientranti in più di una delle classi di cui alle lettere a), b) e c). 5. Alla categoria B appartengono le piscine costituenti parti comuni dell’edificio, ai sensi dell’articolo 1117 del codice civile, e destinate agli abitanti del condominio stesso e le piscine di pertinenza di abitazioni private facenti parte di edificio o complesso residenziale destinate agli abitanti dell’edificio o del complesso stesso e non comprese tra quelle classificate A/2 del comma 4. 6. La categoria B è suddivisa nelle seguenti classi: a) B/1: piscine facenti parte di condomini o di pertinenza di abitazioni private facenti parte di edificio o complesso residenziale costituiti da più di quattro unità abitative; b) B/2: piscine facenti parte di condomini o di pertinenza di abitazioni private facenti parte di edificio o complesso residenziale costituiti da non più di quattro unità abitative; 7. La categoria C comprende le piscine destinate ad usi speciali collocate all’interno di strutture di cura, di riabilitazione e termali. 8. In base alle caratteristiche ambientali e strutturali le piscine si distinguono in: a) scoperte, se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse permanenti; b) coperte, se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti; c) di tipo misto, se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente; d) di tipo convertibile, se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche.
ARTICOLO 4 (Tipologie di vasche)
1. In base alla loro utilizzazione si individuano nelle categorie di piscine di cui all’articolo 3 i seguenti tipi di vasche: a) agonistiche, per nuotatori e di addestramento al nuoto, aventi requisiti che consentono l’esercizio delle attività natatorie in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) e della Federation Internazionale de Natation Amateur (F.I.N.A.); b) per tuffi ed attività subacquee, aventi requisiti che consentono l’esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della FIN e della FINA; c) ricreative, aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco e la balneazione; d) per bambini, aventi requisiti morfologici e funzionali, quali la profondità massima di sessanta centimetri, che le rendono idonee per la balneazione dei bambini; e) polifunzionali, aventi caratteristiche morfologiche e funzionali che consentono l’uso contemporaneo del bacino per attività differenti o che posseggono requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi; f) ricreative attrezzate, caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi mobili; g) per usi riabilitativi, aventi requisiti morfologici e funzionali nonché dotazione di attrezzature specifiche per l’esercizio esclusivo di attività riabilitative e rieducative sotto il controllo sanitario specialistico; h) per usi curativi e termali, nelle quali l’acqua viene utilizzata come mezzo terapeutico in relazione alle sue caratteristiche fisico-chimiche intrinseche o alle modalità con cui viene in contatto dei bagnanti e nelle quali l’esercizio delle attività di balneazione viene effettuato sotto il controllo sanitario specialistico.
ARTICOLO 5 (Parere igienico-sanitario)
1. È necessario acquisire il preventivo parere igienico-sanitario dell’Azienda sanitaria regionale del Molise (A.S.Re.M.) - Ufficio di igiene e sanità pubblica territorialmente competente nei seguenti casi: a) costruzione di nuovi impianti natatori; b) ristrutturazione e/o ampliamento di impianti esistenti che comportano variazioni distributive o funzionali.
ARTICOLO 6 (Inizio attività)
1. L’inizio dell’attività delle piscine di nuova costruzione appartenenti alle classi A/1 ed A/4 è subordinato alla comunicazione alla A.S.Re.M. - Ufficio di igiene e sanità pubblica territorialmente competente, al fine dell’acquisizione del parere igienico-sanitario successivo alla realizzazione dell’impianto. 2. L’inizio dell’attività delle piscine appartenenti alle classi A/2, A/3 e B/1 è subordinato alla comunicazione alla A.S.Re.M. - Ufficio di igiene e sanità pubblica territorialmente competente.
ARTICOLO 7 (Comunicazioni periodiche delle attività stagionali)
1. I titolari degli impianti realizzati per le attività stagionali, trenta giorni prima dell’attivazione dell’impianto, comunicano alla A.S.Re.M. - Ufficio di igiene e sanità pubblica territorialmente competente la riapertura della struttura e le eventuali variazioni degli impianti o del responsabile della piscina, nonché la chiusura della struttura, qualora debba verificarsi l’interruzione dell’attività.
ARTICOLO 8 (Dotazione di personale)
1. Il titolare dell’impianto nomina il responsabile della piscina o dichiara formalmente di assumerne personalmente le funzioni al fine di garantire l’igiene, la sicurezza e la funzionalità della piscina. 2. Il responsabile della piscina assicura: a) il corretto funzionamento gestionale, organizzativo e tecnico della struttura; b) il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e ambientali previsti dalla vigente normativa; c) la corretta esecuzione delle procedure di autocontrollo di cui all’articolo 12; d) la pulizia giornaliera dell’intero complesso come definito dall’articolo 2. 3. Per le piscine di classe B/1, il responsabile della piscina è l’amministratore, salvo diversa formale designazione; in mancanza di amministratore o di responsabile designato rispondono i proprietari. 4. Il responsabile della piscina individua le seguenti figure: a) assistente bagnanti; b) addetto agli impianti tecnologici. 5. L’assistente bagnanti è persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso, abilitata dalla sezione salvamento della Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) ovvero munita di brevetto di idoneità per i salvataggi in mare rilasciato da società o ente autorizzato dal Ministero dei trasporti e della navigazione. L’assistente ai bagnanti vigila, ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca. In ogni piscina con bagnanti è assicurata la presenza di assistenti bagnanti durante tutto l’orario di funzionamento della piscina, fatti salvi i casi in cui trattasi di piscine classificate B/1. 6. L’addetto agli impianti tecnologici ha il compito di garantire il corretto funzionamento degli impianti ai fini del rispetto dei requisiti igienico-sanitari e ambientali. Tale compito può essere assicurato anche mediante appositi contratti con ditte esterne qualificate.
ARTICOLO 9 (Utenti)
1. Gli utenti delle piscine si distinguono in: a) frequentatori: utenti presenti all’interno dell’impianto natatorio; b) bagnanti: utenti che si trovano all’interno della sezione vasche delimitata sul posto. 2. Il numero massimo di frequentatori e di bagnanti ammissibili è determinato, con il regolamento regionale di cui all’articolo 15, in relazione alle diverse categorie di piscine.
ARTICOLO 10 (Requisiti strutturali)
1. I requisiti strutturali delle parti essenziali del complesso di cui al comma 2 dell’articolo 2 devono garantire: a) che la potenzialità degli impianti di trattamento dell’acqua sia proporzionata al volume dell’acqua delle vasche ed al carico inquinante dovuto all’utilizzazione delle stesse; b) che l’attività natatoria, nelle varie forme previste per le diverse categorie e gruppi di piscine e tipi di vasche, possa svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza degli utenti; c) che la fruizione da parte degli utenti e la pulizia ordinaria e straordinaria degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici e di tutte le aree accessorie e di disimpegno possa avvenire in modo regolare e col minimo rischio per la sicurezza degli utenti; d) che la localizzazione e l’installazione degli impianti, nonché la loro gestione, siano tali da assicurare condizioni di sicurezza e di facile accessibilità; e) la fruibilità da parte dei portatori di handicap, secondo la normativa vigente.
ARTICOLO 11 (Controlli)
1. I controlli per la verifica del corretto funzionamento del complesso sono distinti in controlli interni, eseguiti a cura del responsabile della piscina, e controlli esterni di competenza dell’A.S.Re.M.. 2. Per le piscine di proprietà pubblica o privata destinate ad una utenza pubblica di cui alla categoria A dell’articolo 3, comma 3, sono fatti salvi i controlli delle commissioni comunali e provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui al regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza - approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311.
ARTICOLO 12 (Controlli interni)
1. Il responsabile della piscina garantisce la corretta gestione sotto il profilo igienico-sanitario di tutti gli elementi funzionali del complesso che concorrono alla sicurezza della piscina. 2. I controlli interni sono eseguiti secondo protocolli di gestione e di autocontrollo; a tal fine, il responsabile della piscina redige un documento di valutazione del rischio in cui è considerata ogni fase che può rivelarsi critica nella gestione dell’attività, nel rispetto degli elementi indicati nel regolamento regionale di cui all’articolo 15. 3. Il responsabile della piscina tiene altresì a disposizione dell’autorità incaricata del controllo degli ulteriori documenti indicati nel regolamento regionale di cui all’articolo 15. 4. Il responsabile della piscina garantisce che siano applicate ed aggiornate le procedure previste nel documento di valutazione del rischio. 5. La documentazione relativa ai controlli effettuati dal responsabile della piscina è a disposizione dell’A.S. Re.M. per un periodo di due anni. 6. Qualora il responsabile della piscina, in seguito al controllo interno effettuato, riscontri valori dei parametri igienico-sanitari al di fuori dei limiti previsti dal piano di autocontrollo, provvede alla soluzione del problema ed al ripristino delle condizioni ottimali; nel caso in cui il problema non possa essere tempestivamente eliminato, il responsabile della piscina provvede a darne comunicazione all’A.S.Re.M. - Ufficio di igiene e sanità pubblica territorialmente competente, nelle quarantotto ore successive.
ARTICOLO 13 (Controlli esterni)
1. I controlli esterni ed i relativi prelievi sono effettuati dalla A.S.Re.M. -Ufficio di igiene e sanità pubblica territorialmente competente - secondo modalità e frequenza che tengono conto della tipologia degli impianti ed in conformità a quanto stabilito dal regolamento regionale di cui all’articolo 15. 2. La A.S.Re.M. - Ufficio di igiene e sanità pubblica territorialmente competente - qualora accerti la non conformità dell’impianto ai requisiti prescritti dalla vigente normativa, dispone, anche attraverso prescrizioni dirette e fissazione di apposito termine, che siano adottati i provvedimenti necessari finalizzati al ripristino di detti requisiti. 3. In caso di inadempienza, nei termini fissati, alle prescrizioni formulate ai sensi del comma 2, l’A.S.Re.M. può disporre, anche in via temporanea, la chiusura dell’impianto, dandone immediata comunicazione al Comune di ubicazione dell’impianto. 4. L’A.S.Re.M. può disporre, in via temporanea, la chiusura dell’impianto, anche in assenza di previa prescrizione formulata ai sensi del comma 3, ogni qualvolta verifichi condizioni di rischio grave per la salute degli utenti, dandone immediata comunicazione al Comune.
ARTICOLO 14 (Regolamento interno)
1. Il responsabile della piscina adotta un regolamento interno per la disciplina del rapporto con gli utenti, in riferimento agli aspetti igienico-sanitari; in particolare, il regolamento determina elementi comportamentali e di igiene personale che contribuiscano a mantenere idonee le condizioni nell’impianto natatorio, nonché il numero massimo di frequentatori e di bagnanti. 2. Il regolamento interno deve conformarsi alle disposizioni tecniche di sicurezza dettate dal regolamento regionale di cui all’articolo 15.
ARTICOLO 15 (Regolamento regionale)
1. La Regione, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare esigenze unitarie ed in conformità all’Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003, stabilisce con norme regolamentari: a) i requisiti strutturali, gestionali e tecnici dell’impianto di piscine, ivi compresa la specificazione del limite massimo di utenti ammissibili; b) i requisiti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici delle acque utilizzate in vasca; c) gli ulteriori requisiti igienico-ambientali concernenti le sostanze da impiegare per il trattamento dell’acqua, i punti di prelievo, le condizioni termo-igrometriche e di ventilazione, illuminotecniche ed acustiche dell’impianto; d) le modalità di comunicazione di inizio delle attività di cui all’articolo 6; e) le modalità, i criteri e la documentazione necessaria ai fini dei controlli interni di cui all’articolo 12; f) le modalità ed i criteri per i controlli esterni di cui all’articolo 13; g) i materiali e le attrezzature per le attività di primo soccorso; h) le disposizioni tecniche da inserire nel regolamento interno di cui all’articolo 14; i) le deroghe per situazioni specifiche.
ARTICOLO 16 (Sanzioni amministrative)
1. Fatti salvi i poteri degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, i Comuni esercitano le funzioni amministrative, relativamente all’applicazione delle sanzioni per le violazioni delle norme prescritte dalla presente legge, sulla base dell’accertamento delle violazioni effettuato dalla A.S.Re.M. - Ufficio di igiene e sanità pubblica territorialmente competente. 2. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative, per quanto non diversamente stabilito dalla presente legge si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689, capo I, sezione II, e successive modificazioni. 3. La violazione delle disposizioni sulle comunicazioni di cui all’articolo 7 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 2.000,00. 4. La violazione delle disposizioni sulla nomina del responsabile della piscina o sull’individuazione dell’assistente ai bagnanti e dell’addetto agli impianti tecnologici di cui all’articolo 8 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 1.500,00. La sanzione comporta l’immediata chiusura dell’impianto. 5. La violazione delle disposizioni sui compiti del responsabile della piscina di cui all’articolo 8, comma 2, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 3.000,00. 6. La violazione dei requisiti strutturali di cui all’articolo 10 e al regolamento regionale di cui all’articolo 15 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 3.000,00. 7. La violazione delle disposizioni sulla redazione del documento di valutazione del rischio comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da Euro 1.000,00 a Euro 3.000,00 e la chiusura dell’impianto fino alla redazione del documento. 8. La violazione delle disposizioni sulla elaborazione e sulla tenuta degli ulteriori documenti necessari ai fini dei controlli interni, indicati nel regolamento regionale di cui all’articolo 15, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 2.000,00. 9. La violazione del numero massimo di frequentatori e di bagnanti ammissibili, indicato nel regolamento regionale di cui all’articolo 15, comporta l’applicazione della sanzione da Euro 500,00 a Euro 2.400,00 e la chiusura dell’attività balneare per un massimo di cinque giorni. 10. La violazione delle disposizioni sui requisiti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici delle acque utilizzate in vasca comporta l’applicazione della sanzione da Euro 500,00 a Euro 2.400,00 e la chiusura dell’attività balneare fino al ripristino delle condizioni la cui violazione ha comportato l’applicazione delle sanzioni. 11. La violazione delle disposizioni sui requisiti igienico-ambientali concernenti le sostanze da impiegare per il trattamento dell’acqua comporta l’applicazione della sanzione da Euro 500,00 a Euro 2.400,00. 12. La violazione delle disposizioni sui requisiti termoigrometrici e di ventilazione, illuminotecnici ed acustici dell’impianto comporta l’applicazione della sanzione da Euro 300,00 a Euro 1.000,00. 13. La mancata adozione del regolamento interno di cui all’articolo 14 comporta l’applicazione della sanzione da Euro 300,00 a Euro 1.000,00. 14. L’accertamento della mancanza dei materiali e delle attrezzature per le attività di primo soccorso indicati nel regolamento regionale di cui all’articolo 15 comporta l’applicazione della sanzione da Euro 300,00 a Euro 1.000,00. 15. La recidiva delle violazioni di cui al presente articolo comporta l’applicazione della relativa sanzione amministrativa in misura non inferiore alla metà del massimo stabilito e la chiusura dell’attività balneare fino al ripristino delle condizioni stabilite dalla legge e dal regolamento. 16. In ogni caso restano ferme le vigenti disposizioni relative all’adozione da parte dell’autorità sanitaria di provvedimenti contingibili ed urgenti che si rendessero necessari a tutela della salute pubblica.
ARTICOLO 17 (Norme transitorie)
1. I proprietari ed i responsabili delle piscine provvedono, entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, ad adeguare le piscine esistenti alle prescrizioni sui requisiti strutturali di cui all’articolo 10 ed al regolamento regionale di cui all’articolo 15.
ARTICOLO 18 (Abrogazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 15 sono abrogate tutte le norme regionali di contenuto difforme.
ARTICOLO 19 (Applicabilità delle norme)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 15.
Formula Finale: La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. Data a Campobasso, addì 21 novembre 2008
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