Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visti gli articoli 2, 117, quarto comma, e 121 della Costituzione;
Visti gli articoli 3, comma 1, 4, comma 1, lettera r), e 11 dello Statuto regionale;
Vista la legge regionale 30 luglio 2009, n. 43 (Intervento di solidarietà per Viareggio colpita dal disastro ferroviario del 29 giugno 2009);
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2009, n. 3800 (Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi a seguito dell’incidente ferroviario verificatosi nella stazione di Viareggio, in provincia di Lucca);
Considerato quanto segue:
1. Il Consiglio regionale ha contribuito, in occasione del disastro ferroviario del 2009, al sostegno materiale della comunità di Viareggio mediante l’erogazione, con risorse del proprio bilancio, di un contributo straordinario di 500.000,00 euro, da impiegare secondo le modalità definite d’intesa con il Presidente della Giunta regionale, nella sua qualità di commissario delegato, le istituzioni locali e le strutture della protezione civile;
2. È stato accertato, in sede di rendiconto dell’esercizio 2009 del bilancio del Consiglio regionale, un maggiore avanzo di amministrazione rispetto a quanto stimato in sede di bilancio preventivo, per effetto delle riduzioni di spesa realizzate nella gestione amministrativa corrente;
3. Si ritiene conseguentemente opportuno integrare il contributo straordinario previsto dalla l.r. 43/2009 con una ulteriore somma di 100.000,00 euro, da utilizzare per le medesime finalità e con le medesime modalità di impiego previste dalla stessa l.r. 43/2009;
Approva la presente legge
ARTICOLO 1
Ulteriore contributo straordinario di solidarietà
1. Il Consiglio regionale della Toscana eroga la somma di euro 100.000,00 quale ulteriore contributo straordinario di solidarietà, rispetto a quello stabilito con legge regionale 30 luglio 2009, n. 43 (Intervento di solidarietà per Viareggio colpita dal disastro ferroviario del 29 giugno 2009), a favore della comunità di Viareggio, colpita dal disastro ferroviario del 29 giugno 2009.
2. La somma di cui al comma 1, è utilizzata per le medesime finalità e con le medesime modalità di impiego di cui alla l.r. 43/2009.
ARTICOLO 2
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 100.000,00, si fa fronte mediante gli stanziamenti dell’unità previsionale di base (UPB) 134 “Funzionamento del Consiglio regionale - Spese correnti” del bilancio regionale per l’esercizio 2010.
2. Tali oneri gravano sul bilancio interno del Consiglio regionale per l’esercizio 2010.
ARTICOLO 3
Entrata in vigore
1. La presente legge, dichiarata urgente, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
ROSSI
Firenze, 21 luglio 2010
La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 14.07.10.