Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 16 e 17 dello Statuto regionale;
Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale);
Visto l’articolo 5 della legge regionale 9 gennaio 2009, n.3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);
Visto l’articolo 17 del regolamento interno 27 gennaio 2010, n. 12 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale);
Considerato quanto segue:
1. Il reg.int. 12/2010 prevede la figura del vicepresidente del gruppo che coadiuva il presidente nell’esercizio delle sue funzioni ed esercita le funzioni vicarie sostituendolo in caso di assenza ed impedimento;
2. La l.r. 3/2009, all’articolo 5, disciplina le rispettive quote di indennità per le diverse funzioni previste all’interno del Consiglio regionale senza contemplare, tra i destinatari di dette indennità, la figura del vicepresidente del gruppo, neppure in riferimento ai gruppi di maggiori dimensioni;
3. I gruppi consiliari composti da numerosi consiglieri presentano una maggiore complessità di organizzazione e di gestione, anche in riferimento alle funzioni vicarie esercitate dai vicepresidenti;
4. L’ordinamento regionale contempla già una valutazione della suddetta maggiore complessità, laddove, all’articolo 58 della l.r. 1/2009, attribuisce un livello più alto di inquadramento ai responsabili delle segreterie dei gruppi composti da almeno tredici consiglieri, individuando in tale soglia il tratto distintivo tra gruppi che comportano un livello minore o maggiore di complessità organizzativa e gestionale;
5. Appare coerente integrare la disposizione del citato articolo 5 della l.r. 3/2009, estendendo ai vicepresidenti dei gruppi composti da almeno tredici consiglieri l’indennità di funzione, nella medesima percentuale stabilita a favore dei vicepresidenti e dei segretari di commissione;
Approva la presente legge
ARTICOLO 1
Modifiche all’articolo 5 della l.r. 3/2009
1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), dopo la parola:
“commissione” sono inserite le seguenti: “, vicepresidente di gruppo consiliare composto da almeno tredici consiglieri”.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
ROSSI
Firenze, 21 giugno 2010
La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 09.06.10.