NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana
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Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 67
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Legge finanziaria per l’anno 2008.
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Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
TITOLO I Disposizioni in materia tributaria CAPO I Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive
ARTICOLO 1 Conferma agevolazioni per le imprese registrate EMAS o certificate ISO14001
1. Le agevolazioni all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) previste dall’articolo 1, commi 1 e 2, della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 71 (Legge finanziaria per l’anno 2005), come modificata dalla legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l’anno 2006), sono confermate per i periodi d’imposta 2008, 2009 e 2010.
ARTICOLO 2 Conferma agevolazioni per le imprese certificate SA8000
1. L’agevolazione all’IRAP prevista dall’articolo 2 comma 1 della l.r. 71/2004, come modificato dall’articolo 2 della l.r. 70/2005, è confermata per i periodi d’imposta 2008, 2009 e 2010.
CAPO II Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2001, n. 2(Riduzione dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”)
ARTICOLO 3 Modifica dell’articolo 2 della l.r. 2/2001
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 26 gennaio 2001, n. 2 (Riduzione dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”), è inserito il seguente: “2 bis. A decorrere dall’anno d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2008, l’aliquota di cui al comma 1 si applica altresì ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) ed e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) con qualifica di impresa sociale ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell’impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118), che siano costituiti dai soggetti di cui ai commi 1 e 2 oppure sottoposti all’attività di direzione e controllo degli stessi ai sensi dell’articolo 4 dello stesso d.lgs.155/2006.”.
CAPO III Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 32(Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive “IRAP” )
ARTICOLO 4 Inserimento dell’articolo 11 bis nella l.r. 32/2000
1. Dopo l’articolo 11 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 32 (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”), è inserito il seguente: “Art.11 bis Riscossione diretta 1. In conformità di quanto previsto dall’articolo 24 del d.lgs. 446/1997, le somme dovute a seguito delle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario di cui agli articolo 9, 10 e 11, espletate dall’Agenzia delle entrate in base alla convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 8, sono riscosse direttamente dalla Regione. 2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo d’imposta regionale, interessi e sanzioni. 3. Le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono stabilite nella convenzione con l’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 8.”.
CAPO IV Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998 n. 25(Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)
ARTICOLO 5 Modifiche all’articolo 30 bis della l.r. 25/1998
1. Al comma 1 dell’articolo 30 bis della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), le parole: “A decorrere dal 1° gennaio 2006” sono soppresse.
CAPO V Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31(Norme generali in materia di tributi regionali)
ARTICOLO 6 Modifiche all’articolo 15 della l.r. 31/2005
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali), è inserito il seguente: “2 bis. Qualora il debitore sia un’organizzazione, con o senza personalità giuridica, in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, il dirigente regionale competente in materia di tributi può autorizzare, su istanza del debitore stesso, il pagamento in forma rateizzata ai sensi del comma 1 in ragione dell’entità del debito, secondo fasce di importo definite con deliberazione della Giunta regionale.”. 2. Il comma 5 dell’articolo 15 della l.r. 31/2005 è sostituito dal seguente: “5. La rateazione non è concessa qualora l’importo complessivamente dovuto in base all’atto impositivo sia pari o inferiore ad euro 150,00 per le persone fisiche e ad euro 3.000,00 per le organizzazioni.”.
ARTICOLO 7 Modifiche all’articolo 16 della l.r. 31/2005
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 31/2005, è inserito il seguente: “2 bis. Qualora il debitore sia un’organizzazione, con o senza personalità giuridica, in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, il dirigente regionale competente in materia di tributi può autorizzare, su istanza dello stesso, il pagamento in forma rateizzata ai sensi del comma 1, in ragione dell’entità del debito, secondo fasce di importo definite con deliberazione della Giunta regionale.”. 2. Il comma 5 dell’articolo 16 della l.r. 31/2005 è sostituito dal seguente: “5. La rateazione non è concessa qualora il debito iscritto a ruolo sia pari o inferiore ad euro 200,00 per le persone fisiche e ad euro 5.000,00 per le organizzazioni.”. 3. Il comma 6 dell’articolo 16 della l.r. 31/2005 è sostituito dal seguente: “6. In caso di omesso pagamento, anche di una sola rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio, con obbligo di estinguere il debito residuo entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata. Qualora dopo tale termine il debitore non abbia effettuato il pagamento, si procede al recupero coattivo del credito.”.
CAPO VI Disposizioni in materia di addizionale regionale all’accisasul gas naturale usato come combustibile
ARTICOLO 8 Addizionale regionale all’accisa sul gas naturale usato come combustibile
1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 l’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale usato come combustibile, istituita dall’articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 (Istituzione e disciplina dell’addizionale regionale all’imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un’imposta sostitutiva dell’addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un’imposta regionale sulla benzina per autotrazione), è determinata, in attuazione dell’articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità), nelle seguenti misure per metro cubo: a) per usi civili: 1) euro 0,015 per consumi fino a 120 metri cubi annui; 2) euro 0,026 per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui; 3) euro 0,030 per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui; 4) euro 0,030 per consumi superiori a 1560 metri cubi annui;b) per usi industriali: 1) euro 0,006 per consumi fino a 1.200.000 metri cubi annui;2) euro 0,0052 per consumi superiori a 1.200.000 metri cubi annui. 2. L’imposta sostitutiva per le utenze esenti, istituita dall’articolo 9, comma 2 del d.lgs. 398/1990, è determinata nella misura di euro 0,026 al metro cubo.
ARTICOLO 9 Abrogazioni
1. L’articolo 5 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 43 (Legge finanziaria per l’anno 2003), è abrogato.
CAPO VII Determinazione canoni dei permessi di ricerca di sostanze minerali edi risorse geotermiche
ARTICOLO 10 Determinazione canoni dei permessi di ricerca di sostanze minerali
1. A decorrere dall’anno 2008 il canone dovuto dai titolari di permessi di ricerca di minerali solidi e gas non combustibili, con esclusione delle risorse geotermiche, determinato per l’anno 2007 nell’importo di euro 13,97 nel rispetto ed ai sensi degli articoli 33, comma 1, lettera c), e 34, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), è aggiornato con le modalità indicate al comma 3. 2. L’importo di cui al comma 1 è dovuto per ettaro di superficie compresa entro i limiti del permesso di ricerca. Il canone minimo per l’anno 2008 è determinato in euro 109,13. 3. Gli importi di cui al presente articolo sono aggiornati annualmente con decreto del dirigente regionale competente per materia, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo rilevata nell’anno precedente.
ARTICOLO 11 Determinazione canoni dei permessi di ricerca di risorse geotermiche
1. A decorrere dall’anno 2008 il canone dovuto dai titolari di permessi di ricerca di risorse geotermiche, determinato per l’anno 2007 nell’importo di euro 291,02 nel rispetto ed ai sensi degli articoli 33, comma 1, lettera c), e 34, comma 5 del d.lgs.112/1998, è aggiornato con le modalità indicate al comma 2. 2. L’importo di cui al comma 1, dovuto per ogni chilometro quadrato di superficie compresa entro i limiti del permesso di ricerca, è aggiornato annualmente con decreto del dirigente regionale competente per materia, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo rilevata nell’anno precedente.
TITOLO II Disposizioni in materia di programmazione regionale CAPO I Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49(Norme in materia di programmazione regionale)
ARTICOLO 12 Modifiche all’articolo 10 della l.r. 49/1999
1. Il comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), è sostituito dal seguente: “2. Gli strumenti di cui al comma 1 determinano obiettivi, finalità, tipologie di intervento e definiscono il quadro delle risorse attivabili. Di norma, hanno validità corrispondente a quella del PRS, sono soggetti ad eventuali aggiornamenti e restano in vigore per un periodo di sei mesi dalla data di approvazione del PRS della legislatura regionale successiva alla loro approvazione.”.
ARTICOLO 13 Inserimento dell’articolo 10 ter nella l.r. 49/1999
1 Dopo l’articolo 10 bis della l.r. 49/1999 è inserito il seguente:“Art. 10 ter Attuazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione comunitaria affidati alla gestione della Regione 1 Nei casi in cui occorre realizzare il coordinamento tra gli strumenti della programmazione regionale e gli strumenti della programmazione comunitaria di cui l’amministrazione regionale è responsabile, nonché al fine di garantire una corretta gestione di questi ultimi, la Giunta regionale approva con propria deliberazione specifici documenti attuativi, a carattere pluriennale e/o annuale. 2 I documenti di cui al comma 1 contengono le disposizioni complementari e di dettaglio relative alle attività ed alle procedure di attuazione del programma comunitario, ed in particolare: a) l’ulteriore articolazione degli assi prioritari del programma comunitario; b) la ripartizione delle competenze all’attuazione del programma tra le direzioni generali coinvolte e la definizione di dettaglio del relativo quadro finanziario; c) le modalità di svolgimento delle attività di riprogrammazione finanziaria eventualmente necessarie nel corso della gestione; d) le modalità di valutazione in itinere e di rendicontazione delle attività. 3 La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale documenti di monitoraggio e valutazione dei programmi comunitari gestiti.
CAPO II Proroga di alcuni strumenti di programmazione settoriale
ARTICOLO 14 Proroga di alcuni strumenti di programmazione settoriale
1. Il piano regionale per la promozione della cultura e della pratica delle attività motorie per il triennio 2004-2006, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 23 dicembre 2003, n. 245, ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie), è prorogato sino alla data di acquisizione di efficacia del nuovo piano ed ogni caso non oltre il 31 dicembre 2008. 2. La validità del piano sanitario regionale 2005-2007, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 16 febbraio 2005, n. 22 ed attualmente in corso di aggiornamento secondo quanto previsto dall’articolo 142, comma 3 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è confermata per l’anno 2008.
CAPO III Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi
ARTICOLO 15 Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi
1. Ai fini dell’adozione da parte del Consiglio regionale del provvedimento di cui all’articolo 15, comma 3, lettera a) della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), l’allegato A alla presente legge riporta il prospetto dimostrativo contenente la rimodulazione delle previsioni finanziarie di piani e programmi vigenti.
TITOLO III Disposizioni in materia di credito CAPO I Disposizioni in materia di cessione dei crediti
ARTICOLO 16 Cessione di crediti vantati nei confronti della Regione, degli enti e delle aziende dipendenti
1. La cessione dei crediti vantati da un’impresa nei confronti della Regione, degli enti dipendenti della Regione, delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale, di cui sono cessionari una banca o un intermediario finanziario ai sensi dell’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico in materia bancaria e creditizia), può risultare anche da scrittura privata non autenticata. 2. La cessione dei crediti è efficace ed opponibile alla Regione, agli enti e alle aziende di cui al comma 1, se è stata comunicata dalla banca o dall’intermediario finanziario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite le forme di comunicazione elettronica previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), che attestino l’avvenuta ricezione di tale comunicazione, e se non espressamente respinta entro trenta giorni dalla ricezione.
TITOLO IV Disposizioni finanziarie diverse CAPO I Misure a sostegno dell’innovazione e della riorganizzazione amministrativa
ARTICOLO 17 Finanziamento dei processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura regionale
1. Al fine di sostenere l’avanzamento dei processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura regionale e di valorizzare le professionalità del personale nel quadro del mutato assetto istituzionale, le risorse destinate a finanziare gli istituti di cui all’articolo 31, comma 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 gennaio 2004 (CCNL del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003), sono incrementate di euro 1.788.000,00, al netto degli oneri riflessi, a decorrere dall’annualità 2007 e di ulteriori euro 1.030.000,00 al netto degli oneri riflessi, a decorrere dall’annualità 2008. 2. Per la medesima finalità di cui al comma 1, le risorse destinate a finanziare gli istituti di cui agli articoli 27 e 29 del contratto collettivo nazionale 23 dicembre 1999 (CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 relativo all’area della dirigenza del comparto delle regioni e delle autonomie locali), sono incrementate di euro 215.000,00, al netto degli oneri riflessi, a decorrere dall’annualità 2007 e di ulteriori euro 310.000,00, al netto degli oneri riflessi, a decorrere dall’annualità 2008. 3. All’onere di spesa di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse stanziate sulla unità previsionale di base (UPB) 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti” del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010. Per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.
CAPO II Disposizioni in materia di garanzie regionali
ARTICOLO 18 Garanzia regionale su finanziamenti assunti da società di progetto per la realizzazione della bretella autostradale Lastra a Signa - Prato
1. La Giunta regionale, in ragione della rilevanza socio-economica e territoriale degli interventi, è autorizzata a concedere nel triennio 2008/2010 garanzia fideiussoria subordinata alla messa in mora del debitore principale, fino all’importo massimo di euro 250.000.000,00, a fronte di finanziamenti assunti dalla Società Infrastrutture Toscane S.p.A. quale soggetto individuato per la progettazione, la realizzazione e la gestione della bretella autostradale Lastra a Signa - Prato. 2. Gli adempimenti contabili connessi al rilascio delle garanzie fideiussorie sono effettuati nel rispetto dell’articolo 4, comma 1 del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione della l.r. 36/2001 “Ordinamento contabile della Regione Toscana”). Il relativo stanziamento di spesa è determinato a valere sulle risorse destinate alla realizzazione dell’intervento.
CAPO III Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie
ARTICOLO 19 Fondo di rotazione per anticipazioni alle aziende sanitarie
1. Il fondo di rotazione per la erogazione di anticipazioni alle aziende sanitarie di risorse provenienti da alienazioni, di cui all’articolo 24 della l.r. 71/2004, è prorogato per il triennio 2008/2010. 2. All’onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte, con contestuale pari previsione di entrata e di spesa, mediante lo stanziamento iscritto, per la parte entrata, nella UPB 461 “Riscossione di crediti” e per la spesa, nella UPB 245 “Strutture tecnologiche sanitarie – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008/2010.
CAPO IV Misure in materia di attività culturali
ARTICOLO 20 Disposizioni per la partecipazione finanziaria della Regione al nuovo accordo di programma quadro per i beni e le attività culturali
1. Al fine di partecipare finanziariamente alla stipula del nuovo accordo di programma quadro per i beni e le attività culturali, è autorizzata la spesa annua di euro 5.000.000,00 per il triennio 2008/2010. 2. All’onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 632 “Promozione e sviluppo della cultura-Spese d’investimento” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008/2010.
CAPO V Misure a sostegno delle attività di impresa
ARTICOLO 21 Costituzione del fondo per nuovi investimenti industriali
1. La Giunta regionale, al fine di favorire nuovi investimenti industriali nazionali ed esteri sul territorio regionale, finalizzati ad ampliare la base produttiva con ricadute positive in termini occupazionali, costituisce il “Fondo per i nuovi investimenti industriali", per un ammontare complessivo di euro 15.000.000 nel triennio 2008/2010. 2. Il fondo, destinato al sostegno di investimenti produttivi, finanzia la realizzazione di nuovi impianti e l’ampliamento di impianti produttivi esistenti che prevedono la creazione di posti di lavoro aggiuntivi sul territorio regionale, è costituito con risorse previste dal piano regionale di sviluppo economico (PRSE) 2007-2010. Con le risorse del fondo possono essere finanziati anche i protocolli localizzativi previsti dal PRSE 2007-2010. 3. L’accesso al fondo avviene tramite procedura negoziale, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59). Ai finanziamenti, in conto capitale o sotto forma di prestito agevolato, si applicano i tassi di cofinanziamento previsti dalla normativa vigente in materia di aiuti di stato. 4. La Giunta regionale individua le tipologie di interventi, i settori specifici interessati, le modalità e le procedure di assegnazione dei finanziamenti. 5. La Giunta regionale, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 23 della l.r. 36/2001, può integrare il fondo con risorse aggiuntive derivanti dagli stanziamenti previsti da programmi comunitari, nazionali e regionali. 6. Le risorse eventualmente non utilizzate per le tipologie di investimento indicate al comma 2 possono essere destinate al cofinanziamento di investimenti nel settore ricerca e sviluppo e innovazione, nell’ambito degli interventi previsti dal PRSE 2007-2010. 7. Agli oneri di spesa di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse stanziate nelle seguenti UPB del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008/2010: - UPB 514 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese di investimento”; - UPB 542 “Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle imprese industriali - Spese di investimento”.
CAPO VI Misure a sostegno di iniziative regionali diverse
ARTICOLO 22 Contributo in favore della Fondazione toscana per la prevenzione dell’usura – Onlus
1. Per l’anno 2008 è autorizzato un contributo di euro 51.000,00 in favore della Fondazione toscana per la prevenzione dell’usura – Onlus con sede presso l’Arciconfraternita di Misericordia di Siena, quale sostegno alla realizzazione del progetto di prevenzione dell’usura e del sovraindebitamento. 2. Il contributo è erogato con vincolo di destinazione. Al termine dell’esercizio finanziario la Fondazione toscana per la prevenzione dell’usura – Onlus presenta alla Giunta regionale una relazione complessiva sull’attività svolta, dando atto dell’utilizzazione del contributo. 3. All’onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto al pertinente capitolo della UPB 112 ”Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana – Spese correnti” del bilancio di previsione 2008.
TITOLO V Disposizioni in materia di emergenza idrica idropotabile CAPO I Disposizioni in materia di emergenza idrica idropotabile
ARTICOLO 23 Proroga dello stato di emergenza idrica idropotabile
1. Lo stato di emergenza idrica idropotabile su tutto il territorio della Regione Toscana è prorogato per l’anno 2008. 2. Continuano ad applicarsi per tutto l’anno 2008 le disposizioni della legge 21 maggio 2007, n. 29 (Norme per l’emergenza idrica per l’anno 2007. Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1995 “Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)” e alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 “Norme per la difesa del suolo”).
ARTICOLO 24 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Formula Finale: La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
MARTINIFirenze, 21 dicembre 2007 La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 19.12.2007.
ALLEGATO 1 Allegato A - Prospetto dimostrativo contenente la rimodulazione delle previsioni finanziarie di piani e programmi vigenti. (L’allegato in oggetto non è acquisito nel sito)
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