Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;
Visti gli articoli 14 e 22 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana);
Vista la legge regionale 23 dicembre 2009, n. 78 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010 – 2012);
Considerato quanto segue:
1. Si rende necessario adeguare gli stanziamenti del bilancio di previsione 2010 e del bilancio pluriennale 2010 – 2012 in funzione delle esigenze di spesa, sia di parte corrente che di investimento, intervenute successivamente all’approvazione del bilancio stesso (l.r. 78/2009), da realizzarsi nel corso dell’esercizio di riferimento;
2. Tale adeguamento si concretizza nell’iscrizione di nuove o maggiori spese alla cui copertura si provvede con risorse finanziarie già stanziate in bilancio (mediante storni di risorse non effettuabili con atto amministrativo o riduzione dei fondi di riserva), con modifiche al ricorso al mercato finanziario e con ulteriori risorse provenienti da maggiori entrate.
Approva la presente legge
CAPO I
Variazioni al bilancio
ARTICOLO 1
Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2010
1. Agli stati di previsione della competenza e della cassa, delle entrate e delle spese, del bilancio di previsione 2010 sono apportate le variazioni indicate nell’allegato A “Bilancio di previsione annuale 2010 - Entrata”, allegato B “Bilancio di previsione annuale 2010 - Spesa” ed allegato E “Bilancio di previsione annuale 2010 - Storni tra UPB”.
2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio di previsione 2010 è modificato nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:
Entrate Spese Residui Incremento Diminuzione Saldo
Competenza
Incremento 13.736.049,79 137.281.912,34
Diminuzione 5.060.600,00 128.606.462,55
Saldo 8.675.449,79 8.675.449,79
Cassa Incremento 13.736.049,79 137.281.912,34
Diminuzione 5.060.600,00 128.606.462,55
Saldo 8.675.449,79 8.675.449,79
ARTICOLO 2
Autorizzazioni di spesa per l’anno 2010
1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge, per competenza e per cassa, nell’importo indicato nell’allegato B.
ARTICOLO 3
Variazioni alle previsioni del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2010 – 2012
1. Agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio
pluriennale a legislazione vigente 2010 – 2012 sono apportate le variazioni indicate nell’allegato C “Bilancio pluriennale 2010 – 12 - Entrata” e allegato D “Bilancio pluriennale 2010 – 12 -Spesa”.
2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio pluriennale a legislazione vigente è modificato nella misura complessivamente indicata nelle seguenti risultanze:
Entrate Spese
ESERCIZIO 2011
Incremento 49.286,00 1.499.739,55 Diminuzione 296.686,00 1.747.139,55
Saldo -247.400,00 -247.400,00
ESERCIZIO 2012
Incremento 199.286,00 1.415.739,55
Diminuzione 49.286,00 1.265.739,55
Saldo 150.000,00 150.000,00
CAPO II
Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2009 n. 78 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010 – 2012)
ARTICOLO 4
Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 78/2009
1. L’articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 2009, n. 78 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010 – 2012), è sostituito dal seguente:
“Art. 4 Disavanzo dell’esercizio 2010
1. Agli effetti di cui ai commi successivi, il disavanzo per l’esercizio
2010 è approvato in euro 1.780.473.328,48 comprensivo della somma di euro 1.338.579.455,81 relativa al disavanzo del rendiconto 2009.
2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre nell’esercizio 2010
mutui e ad emettere prestiti obbligazionari o titoli similari, per l’importo complessivo di euro 1.780.473.328,48 per la copertura del disavanzo di cui al comma 1, per il finanziamento di spese di investimento di cui alle unità previsionali di base (UPB) indicate nell’allegato A.4 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010 – 2012, e successive integrazioni.
3. I mutui o prestiti di cui al comma 2, da estinguersi in un periodo
non superiore ad anni trenta, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 6 per cento effettivo annuo. Essi possono essere assunti o emessi successivamente al 31 luglio 2010. L’ammortamento dei mutui, avente decorrenza dal 1° gennaio 2011, e dei prestiti, avente decorrenza dalla data di emissione, avviene con pagamento in rate semestrali posticipate.
4. Gli oneri di ammortamento di cui al comma 3, relativi agli esercizi
2011 e 2012, nonché l’eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 “Oneri del ricorso al credito – Spese correnti” e UPB 735 “Rimborso prestiti”.
5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2012,
determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell’esercizio 2012, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.”.
ARTICOLO 5
Integrazione dell’allegato A.4 della l.r. 78/2009
1. L’allegato A.4 al bilancio di previsione 2010, recante il prospetto
delle operazioni di indebitamento autorizzate dalla l.r. 78/2009 per
l’esercizio 2010, è ulteriormente integrato dall’allegato F “Bilancio di
previsione annuale 2010 - Indebitamento”.
ARTICOLO 6
Sostituzione dell’allegato 2 della l.r. 78/2009
1. L’allegato 2 della l.r. 78/2009, recante il prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario, è sostituito dall’allegato G “Bilancio di previsione annuale 2010 - Prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario”.
Capo III
Disposizioni finali
ARTICOLO 7
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
ROSSI
Firenze, 20 ottobre 2010
La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella
seduta del 12.10.2010.
ALLEGATO 1
Allegato A Bilancio di previsione annuale 2010 – Entrata
(L’allegato in oggetto non è acquisito nel sito)
ALLEGATO 2
Allegato B Bilancio di previsione annuale 2010 – Spesa
(L’allegato in oggetto non è acquisito nel sito)
ALLEGATO 3
Allegato C Bilancio pluriennale 2010 – 12 – Entrata
(L’allegato in oggetto non è acquisito nel sito)
ALLEGATO 4
Allegato D Bilancio pluriennale 2010 – 12 – Spesa
(L’allegato in oggetto non è acquisito nel sito)
ALLEGATO 5
Allegato E Bilancio di previsione annuale 2010 - Storni tra UPB
(L’allegato in oggetto non è acquisito nel sito)
ALLEGATO 6
Allegato F Bilancio di previsione annuale 2010 – Indebitamento
(L’allegato in oggetto non è acquisito nel sito)
ALLEGATO 7
Allegato G Bilancio di previsione annuale 2010 - Prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario
(L’allegato in oggetto non è acquisito nel sito)