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NORMATIVA
Normativa regionale - Lazio

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Legge regionale 20 ottobre 2009, n. 24
Disposizioni per favorire l’uso sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Istituzione dell’Agenzia regionale
 
Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale Promulga la seguente legge ARTICOLO 1 (Finalità) 1. La Regione interviene con la presente legge per favorire, nell’ambito delle proprie competenze, la destinazione, l’assegnazione e la gestione dei beni immobili confiscati alle organizzazioni criminali, ai fini del loro ottimale utilizzo sociale, in coerenza con quanto previsto all’articolo 2 undecies, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modifiche. ARTICOLO 2 (Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali nel Lazio - ABECOL) 1. Per le finalità di cui all’articolo 1 è istituita, ai sensi della legge regionale 1 febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti) l’Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali nel Lazio (ABECOL). 2. L’ABECOL ha autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile, ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 1/2008. 3. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di sicurezza, adotta, sentite le commissioni consiliari competenti, il programma annuale di attività e gli altri atti di indirizzo e direttiva ai quali essa deve conformare la propria azione. La Giunta regionale esercita altresì la vigilanza e il controllo nei confronti dell’ABECOL. ARTICOLO 3 (Compiti dell’ABECOL) 1. L’ABECOL promuove la collaborazione e il coordinamento tra i soggetti, istituzionali e sociali, interessati alle fasi di destinazione, gestione e assegnazione dei beni confiscati. 2. Nella fase del sequestro dei beni, l’ABECOL: a) promuove, in collaborazione con l’Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza e la legalità di cui all’articolo 8 della legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 (Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell’ambito del territorio regionale) e successive modifiche, la sottoscrizione di protocolli d’intesa tra la Regione e i soggetti pubblici competenti, che disciplinino le modalità di acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati; b) presta la collaborazione, qualora richiesto dai competenti organi statali, al fine di prevenire il deterioramento dei beni tra la fase di sequestro e quella di confisca. 3. Nelle fasi di confisca definitiva e destinazione dei beni, l’ABECOL: a) istruisce le richieste di destinazione dei beni da parte della Regione e la loro assegnazione, in raccordo con i comuni in cui il bene è situato; b) promuove la definizione di accordi con gli istituti bancari per l’estinzione di ipoteche o di altri gravami trascritti sugli stessi beni e che ne ostacolano la destinazione; c) promuove la semplificazione delle procedure di destinazione dei beni, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1 dell’articolo 2 decies della l. 575/1965 e successive modifiche; d) predispone i bandi regionali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) della l.r. 15/2001 e all’articolo 45 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 concernente la promozione dell’uso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata e i bandi regionali relativi alla presentazione di domande per attività da svolgere relativamente ai beni trasferiti al patrimonio della Regione; e) costituisce e gestisce uno sportello regionale che garantisca il coordinamento delle iniziative, la sensibilizzazione e l’informazione pubblica anche per via telematica; f) verifica il corretto utilizzo dei finanziamenti stessi da parte dei soggetti assegnatari; g) verifica l’effettiva corrispondenza tra la destinazione dei beni e il loro utilizzo, segnalando alle autorità competenti eventuali difformità; h) promuove la costituzione di cooperative di lavoratori per la gestione dei beni aziendali confiscati e destinati all’affitto ai sensi dell’articolo 2 undecies, comma 3, lettera a) della l. 575/1965 . 4. Nella fase di assegnazione ed utilizzo dei beni confiscati, l’ABECOL: a) propone alla Giunta regionale l’adozione di provvedimenti finalizzati all’assegnazione dei beni confiscati ai soggetti di cui all’articolo 2 undecies, comma 2, lettera b) della l. 575/1965; b) realizza attività di documentazione, comunicazione e sensibilizzazione, anche per via telematica, sull’utilizzo dei beni confiscati; c) redige ed aggiorna, in collaborazione con l’Osservatorio tecnico- scientifico per la sicurezza e la legalità, un rapporto annuale sui beni sequestrati, confiscati, destinati e assegnati nella Regione; d) redige ed aggiorna un manuale delle buone prassi di utilizzo e gestione dei beni confiscati; e) svolge attività di assistenza tecnica a favore dei soggetti assegnatari dei beni confiscati; f) effettua il monitoraggio dell’effettivo utilizzo dei beni confiscati e comunica semestralmente all’assessorato competente lo stato del loro utilizzo; g) realizza, in collaborazione con gli assessorati competenti, iniziative per la formazione dei soggetti assegnatari di beni confiscati e la promozione di cooperative sociali per la gestione dei beni stessi. ARTICOLO 4 (Rinvio alla normativa generale sulle agenzie) 1. Relativamente all’attività, alla organizzazione e al personale dell’ABECOL, nonché al controllo e alla vigilanza da esercitare sul1a stessa, e comunque per ogni altro aspetto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del1a l.r. 1/2008. ARTICOLO 5 (Protocolli d’intesa) 1. L’ABECOL promuove la sottoscrizione di protocolli d’intesa con i soggetti pubblici competenti per permettere che i beni giungano, alla fase finale del procedimento di destinazione degli stessi, effettivamente fruibili, liberi da vincoli giuridici o di fatto e, dove possibile, siano mantenuti e gestiti in tutte le fasi del procedimento. ARTICOLO 6 (Priorità nei programmi di finanziamento) 1. La Regione riconosce priorità, nei programmi di finanziamento previsti nei bandi regionali ed in quelli predisposti da enti dipendenti della Regione, a progetti che riguardino il riutilizzo a fini sociali dei beni sequestrati e confiscati. 2. L’ABECOL promuove e verifica il riconoscimento delle priorità previste dal comma 1. ARTICOLO 7 (Fondo di rotazione) 1. Al fine di sostenere i progetti che prevedono il riutilizzo dei beni confiscati, è istituito un fondo regionale di rotazione per l’estinzione delle ipoteche o di altri gravami trascritti sui beni confiscati alle organizzazioni criminali. 2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di gestione del fondo di rotazione di cui al comma 1. ARTICOLO 8 (Fondo di garanzia) 1. Al fine di facilitare l’accesso al credito dei soggetti assegnatari dei beni è istituito un fondo regionale di garanzia per l’uso sociale dei beni confiscati alle organizzazioni criminali. 2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di gestione e di accesso al fondo di garanzia di cui al comma 1. ARTICOLO 9 (Disposizioni finanziarie) 1. Gli oneri relativi alle spese per il funzionamento e le attività dell’ABECOL, di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della presente legge gravano sul capitolo R45526 che assume la seguente nuova denominazione: “Oneri connessi al riutilizzo sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata - parte corrente”. 2. Gli oneri relativi all’istituzione dei fondi regionali, di cui agli articoli 7 e 8 della presente legge gravano sul capitolo R46508 che assume la seguente nuova denominazione: “Oneri connessi al riutilizzo sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata - parte capitale”. Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 20 ottobre 2009 Marrazzo


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