Il Consiglio regionale ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La Regione Abruzzo autorizza le ASL, nell’ambito delle attività
istituzionali degli Uffici di Igiene e Profilassi, ad offrire la vaccinazione HPV alla popolazione femminile fino al compimento del
45° anno di età, previo versamento del costo sostenuto dalla ASL
per l’acquisto.
ARTICOLO 2
(Norma finanziaria)
1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio della Regione Abruzzo.
ARTICOLO 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 18 novembre 2009.