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NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana

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Legge regionale 20 marzo 2007, n. 15
Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Abrogazione della legge regionale 11 agosto 1997, n. 68 (Norme sui porti e gli approdi turistici della Toscana).
 
Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
Inserimento del capo III bis al titolo IV della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)

1. Dopo il capo III del titolo IV della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), è inserito il presente capo:
“CAPO III BIS Disposizioni in materia di porti e approdi turisticiArt. 47 bis Procedimento per la previsione di nuovi porti, ampliamento o riqualificazione di quelli esistenti
1. Qualora non inserite nel piano di indirizzo territoriale di cui all’articolo 48, le previsioni di nuovi porti, ampliamento o riqualificazione di quelli esistenti costituiscono variazione del piano di indirizzo territoriale medesimo e sono approvate mediante l’accordo di pianificazione di cui all’articolo 21 tra le amministrazioni territorialmente interessate.
Art. 47 ter Piano regolatore portuale
1. I piani regolatori portuali costituiscono atti di governo del territorio ai sensi dell’articolo 10, comma 1, di competenza del comune e attuano le previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale per ognuno dei porti e approdi turistici.
2. I piani regolatori portuali di cui al comma 1 sono attuati mediante i progetti delle opere portuali e consistono nella programmazione e localizzazione degli interventi da realizzare per le funzioni e le specializzazioni che lo scalo marittimo è destinato a svolgere, compresi i servizi connessi.
3. I progetti delle opere dedicate alla nautica da diporto di cui all’articolo 2, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione dei beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), sono conformi al piano regolatore portuale.
4. La realizzazione delle opere di cui al presente articolo è effettuata nel rispetto della disciplina dell’attività edilizia di cui titolo VI.”.

ARTICOLO 2
Modifiche all’articolo 48 della l.r. 1/2005

1. Dopo la lettera c) del comma 4 dell’articolo 48 della l.r. 1/2005 è inserita la seguente lettera:
“c bis) indirizzi e prescrizioni per la pianificazione delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per la programmazione delle azioni per la mobilità e l’accessibilità del territorio.”.
2. Dopo la lettera c bis) del comma 4 dell’articolo 48 della l.r. 1/2005 inserita dal comma 1 del presente articolo, è inserita la seguente:
“c ter) la disciplina e gli indirizzi per la realizzazione, la ristrutturazione e la riqualificazione dei porti e degli approdi turistici;
in particolare il piano di indirizzo territoriale contiene l’individuazione dei porti e approdi turistici, l’ampliamento e la riqualificazione di quelli esistenti, nonché direttive e standard per la relativa pianificazione e progettazione.”.

ARTICOLO 3
Abrogazione della legge regionale 11 agosto 1997, n. 68 (Norme sui porti e gli approdi turistici della Toscana)

1. A far data dall’entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 11 agosto 1997, n. 68 (Norme sui porti e gli approdi turistici della Toscana).

ARTICOLO 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
IL VICEPRESIDENTE
GELLI
Firenze, 20 marzo 2007


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