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NORMATIVA
Normativa regionale - Abruzzo

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Legge regionale 20 maggio 2008, n. 7
Modifiche alla L.R. 19 Novembre 2003, n. 19 (Interventi urgenti per il riequilibrio dei fattori produttivi, la riconversione organizzativa e funzionale e l’incentivazione all’esodo del personale delle agenzie formative)
 

Il Consiglio regionale ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
Modifiche all’art. 1 della L.R. 19/2003


1. L’art. 1 della L.R. 19 novembre 2003, n. 19 (Interventi urgenti per il riequilibrio dei fattori produttivi, la riconversione organizzativa e funzionale e l’incentivazione all’esodo del personale delle agenzie formative) è sostituito dal seguente: «Art. 1 - Finalità
1. La presente legge, emanata ai sensi dell’art. 117, commi 3 e 4 della Costituzione, mediante interventi strutturali pluriennali di riequilibrio aziendale e di riconversione produttiva delle agenzie formative iscritte nell’elenco previsto dall’art. 29, comma 1, della L.R. 17 maggio 1995, n. 111 e successive modificazioni ed integrazioni nonché attraverso interventi di sostegno ed incentivo ai lavoratori delle agenzie formative interessati da licenziamento collettivo, persegue le seguenti finalità:
a) rimuovere gli ostacoli derivanti da differenti livelli di flessibilità della struttura aziendale
all’applicazione dei principi della concorrenza e del mercato tra gli operatori, pubblici e privati, dell’istruzione e formazione professionale;
b) migliorare la qualità e la funzionalità del sistema formativo regionale agevolando il
riequilibrio dei fattori produttivi e la riconversione organizzativa e funzionale delle agenzie formative private e pubbliche, anche ai fini dell’adeguamento delle sedi e delle prestazioni al sistema di accreditamento e certificazione di qualità;
c) tutelare i lavoratori dipendenti delle agenzie formative dagli effetti dei processi di
riequilibrio e riconversione aziendale;
d) tutelare i lavoratori dipendenti delle agenzie formative dagli effetti dei licenziamenti
collettivi di personale.
2. Ai fini di cui al comma 1, in base a criteri predeterminati dalla Giunta, la Regione:
a) valuta i programmi di riequilibrio aziendale e di riconversione produttiva, comprensivi di un piano di esodo, elaborati dalle agenzie formative di cui al comma 1, ne certifica la qualità e la rispondenza alle finalità della presente legge;
b) valuta le istanze di sostegno ed incentivo dei lavoratori dipendenti delle agenzie formative interessati da licenziamento collettivo;
c) partecipa al finanziamento dei programmi certificati;
d) concede interventi di sostegno e di incentivo ai lavoratori interessati da licenziamento collettivo, intervenuto a far data dall’1.1.2008».


ARTICOLO 2
Modifiche all’art. 2 della L.R. 19/2003


1. L’art. 2 della L.R. 19/2003 è sostituito dal seguente:«Art. 2 - Natura degli interventi
1. In attuazione delle lettere a) e b), del comma 2, dell’art. 1, la Regione:
a) sostiene e incentiva l’esodo del personale delle agenzie formative inserito in programmi di riequilibrio aziendale, riconversione produttiva o interessati da licenziamento collettivo;
b) finanzia i progetti di formazione e aggiornamento del personale per il quale è previsto il mantenimento dell’impiego a tempo indeterminato;
c) incentiva l’utilizzazione di nuovo personale qualificato in relazione alle necessità emergenti indicate nei programmi di riconversione.
2. Le misure e gli interventi previsti dal comma 1 lettera a) del presente articolo sono adottati anche in deroga alle disposizioni del piano annuale, nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti derivanti dall’ordinamento comunitario».


ARTICOLO 3
Modifiche all’art. 3 della L.R. 19/2003


1. L’art. 3 della L.R. 19/2003 è sostituito dal seguente:«Art. 3 - Campo di applicazione
1. Le misure di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) si applicano al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che abbia maturato presso la stessa agenzia formativa un’anzianità di almeno due anni; con priorità al personale dipendente a tempo indeterminato delle agenzie formative iscritte nell’elenco previsto dall’art. 29, comma 1, della L.R. 111/1995 e successive modificazioni e integrazioni, che alla data del 31 dicembre 2000 risulti iscritto all’albo istituito ai sensi dell’art. 28 della stessa legge».


ARTICOLO 4
Modifiche all’art. 4 della L.R. 19/2003


1. L’art. 4 della legge regionale 19/2003 è sostituito dal seguente:«Art. 4 - Procedure
1. Al personale destinatario delle misure di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), in base a criteri predeterminati dalla Giunta, la Regione riconosce un’indennità omnicomprensiva, aggiuntiva al trattamento di fine rapporto corrisposto dall’agenzia formativa.
2. La Regione, altresì, riconosce benefici economici:
a) ai lavoratori delle agenzie formative che intendano intraprendere un’attività in forma
individuale o associata;
b) ai soggetti privati che assumono, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato pieno o parziale, i lavoratori delle agenzie formative, con priorità per quelle che utilizzano i medesimi in attività formative con applicazione del relativo C.C.N.L.;
c) alle Amministrazioni pubbliche che assumono, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato pieno o parziale, dipendenti delle agenzie formative, con priorità per quelle che utilizzano i medesimi in attività formative.
3. L’erogazione dell’incentivo viene prioritariamente concessa a coloro che hanno i requisiti per il prepensionamento e a coloro che sono sottoposti a procedure di mobilità e successivamente, su richiesta, sono concessi incentivi agli altri dipendenti.
4. I criteri per la determinazione della misura dell’indennità di cui al comma 1 e le modalità di erogazione della stessa sono deliberati dalla Giunta regionale, che può prevedere anche l’ammissione al finanziamento di piani di esodo già avviati a far data dal 1° gennaio 2003 dalle agenzie formative.
5. Ai pagamenti delle indennità di cui al presente articolo si applica l’art. 23 della L.R. 10
maggio 2002, n. 7».


ARTICOLO 5
Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 20 Maggio 2008
OTTAVIANO DEL TURCO



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