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NORMATIVA
Normativa regionale - Molise

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Legge regionale 20 maggio 2004, n.13
Riclassificazione sismica del territorio regionale e nuova normativa sismica
 
Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge

Art. l
Dichiarazione di sismicità

1. Ai sensi dell'articolo 94, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 112 del 1998 e sulla base dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata l'8 maggio 2003 e successive modificazioni, in seguito chiamata Ordinanza, che individua "i primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica" (e della deliberazione della Giunta regionale n. 1269 del 17 ottobre 2003):
a) sono dichiarati sismici e appartenenti alla Zona 1, i territori dei seguenti Comuni:
1) Baranello
2) Bojano
3) Campochiaro
4) Cantalupo nel Sannio
5) Carpinone
6) Castel del Giudice
7) Castellino del Biferno
8) Castelpetroso
9) Castelpizzuto
10) Cercemaggiore
11) Cercepiccola
12) Colle d'Anchise
13) Frosolone
14) Guardiaregia
15) Macchiagodena
16) Pettoranello del Molise
17) Roccamandolfi
18) San Giuliano del Sannio
19) San Massimo
20) San Pietro Avellana
21) San Polo Matese
22) Sant'Elena Sannita
23) Santa Maria del Molise
24) Sepino
25) Spinete
26) Vinchiaturo
b) sono dichiarati sismici e appartenenti alla Zona 2, i territori dei seguenti Comuni:
1) Acquaviva d'lsernia
2) Agnone
3) Bagnoli del Trigno
4) Belmonte del Sannio
5) Bonefro
6) Busso
7) Campobasso.
8) Campodipietra
9) Campolieto
10) Capracotta
11) Carvilli
12) Casacalenda
13) Casalciprano
14) Castel San Vincenzo
15) Castelbottaccio
16) Castelmauro
17) Castelverrino
18) Castropignano
19) Cerro al Volturno
20) Chiauci
21) Civitacampomarano
22) Civitanova del Sannio
23) Colli a Volturno
24) Colletorto
25) Conca Casale
26) Duronia
27) Ferrazzano
28) Filignano
29) Forlì del Sannio
30) Fornelli
31) Fossalto
32) Gambatesa
33) Gildone
34) Guardialfiera
35) Isernia
36) Jelsi
37) Larino
38) Limosano
39) Longano
40) Lucito
41) Lupara
42) Macchia d'Isernia
43) Macchia Valfortore
44) Matrice
45) Mirabello Sannitico
46) Miranda
47) Molise
48) Monacilioni
49) Montagano
50) Montaquila
51) Montelongo
52) Montenero Valcocchiara
53) Monteroduni
54) Montorio nei Frentani
55) Morrone del Sannio
56) Oratino
57) Pesche
58) Pescolanciano
59) Pescopennataro
60) Petrella Tifernina
61) Pietrabbondante
62) Pietracatella
63) Pietracupa
64) Pizzone
65) Poggio Sannita
66) Pozzilli
67) Provvidenti
68) Riccia
69) Rionero Sannitico
70) Ripabottoni
71) Ripalimosani
72) Roccasicura
73) Roccavivara
74) Rocchetta a Volturno
75) Rotello
76) Salcito
77) San Biase
78) San Giovanni in Galdo
79) San Giuliano di Puglia
80) San Martino in Pensilis
81) Sant'Agapito
82) Sant'Angelo del Pesco
83) Sant'Angelo Limosano
84) Sant'Elia a Pianisi
85) Santa Croce di Magliano
86) Scapoli
87) Sessano del Molise
88) Sesto Campano
89) Torella del Sannio
90) Toro
91) Trivento
92) Tufara
93) Ururi
94) Vastogirardi
95) Venafro
c) sono dichiarati sismici e appartenenti alla Zona 3, i territori dei seguenti Comuni:
1) Acquaviva Collecroce
2) Campomarino
3) Guglionesi
4) Mafalda
5) Montecilfone
) Montefalcone nel Sannio
7) Montemitro
8) Montenero di Bisaccia
9) Palata
10) Petacciato
11) Portocannone
12) San Felice del Molise
13) San Giacomo degli Schiavoni
14) Tavenna
15) Termoli

ARTICOLO 2
Norme tecniche

1. Alle costruzioni ricadenti nei territori dei Comuni appartenenti alle zone sismiche indicate all'articolo 1 si applicano le "Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l'adeguamento sismico degli edifici", le "Norme tecniche per il progetto sismico dei ponti" e le "Norme tecniche per il progetto sismico delle opere di fondazione e sostegno dei terreni" allegate all'Ordinanza e successive modificazioni.

ARTICOLO 3
Competenze

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con atto deliberativo, aggiorna gli elenchi delle zone classificate sismiche dalla presente legge in base ai criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche emanati dallo Stato.
2. Il recepimento delle modifiche delle norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche avviene con atto deliberativo della Giunta regionale.

ARTICOLO 4
Disposizioni

1. Possono continuare ad applicarsi le norme tecniche e la classificazione sismica vigenti alla data di pubblicazione dell'Ordinanza:
a) per il completamento degli interventi di riparazione e di ricostruzione in corso;
b) per le costruzioni di privati i cui lavori siano già regolarmente iniziati;
c) per i progetti di privati già provvisti di permesso di costruire alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per gli interventi di ricostruzione di immobili esistenti, che prevedano la demolizione totale o parziale, non si applicano le limitazioni, di cui ai punti C2 e C3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1996, nonché le limitazioni, di cui al punto 4.2 e successive modifiche, delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica allegate all'Ordinanza, nei limiti dei volumi e delle altezze preesistenti.
3. Per le opere e gli edifici pubblici o di uso pubblico provvisti di permesso di costruire, già appaltati o in fase di costruzione, nelle zone sismiche di nuova classificazione di cui all'articolo 1, si tiene conto di tale nuova classificazione con la possibilità, per non oltre 18 mesi a partire dall'8 maggio 2003, di applicare le norme tecniche vigenti alla data di pubblicazione dell'Ordinanza stessa.
4. Per le opere e gli edifici pubblici o di uso pubblico, anche se già approvati ma non ancora appaltati e che fruiscano di finanziamento, anche parziale, disposto dalla Regione, si applicano le nuove norme tecniche e la nuova classificazione per le progettazioni sismiche. Per gli edifici e le opere, con riferimento al decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 21 ottobre 2003 - Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003 - qualunque sia la fonte di finanziamento, si applicano le norme tecniche e la classificazione sismica, di cui all'ordinanza P.C.M. n. 3274/2003.
5. Per le opere e gli edifici di cui al precedente comma 4, già appaltate o in corso di costruzione al momento dell'entrata in vigore della presente legge, il tecnico progettista dovrà dichiarare entro 30 giorni all'Ufficio Tecnico Regionale lo stato dei lavori. Nel caso in cui la struttura risulti già completamente realizzata, l'opera potrà essere ultimata senza adeguamento entro il termine di 18 mesi, salvo procedere a verifica entro i 5 anni previsti dal comma 3 dell'art. 2 dell'Ordinanza per le opere strategiche. Nel caso in cui la struttura non risulti già completamente realizzata, occorrerà procedere all'adeguamento alla nuova normativa sismica ed alla nuova classificazione a meno che il committente non intenda arrestare la realizzazione dell'opera al piano in corso di esecuzione.
6. In tutti i restanti casi, fatti salvi gli edifici e le opere di cui al comma 3 dell'articolo 2 dell'Ordinanza,
la progettazione dovrà essere conforme a quanto prescritto dalla nuova classificazione sismica di cui all'articolo 1 della presente legge, con la possibilità, per non oltre 18 mesi, a partire dall'8 maggio 2003, di continuare ad applicare le norme tecniche vigenti per le costruzioni in zona sismica.*

ARTICOLO 5
Adempimenti

1. Per gli adempimenti, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 2 dell'Ordinanza si procederà secondo quanto prescritto dalla stessa Ordinanza.
2. La Regione, sulla base delle verifiche effettuate, predispone un programma finanziario e temporale
degli interventi di adeguamento sismico degli edifici.

ARTICOLO 6
Strumenti urbanistici generali ed attuativi


1. Per gli strumenti urbanistici generali ed attuativi, già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano gli adempimenti previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge regionale n. 20 del 6 giugno 1996, in conformità con quanto prescritto dalla nuova classificazione sismica.
2. Per i Comuni non già classificati sismici alla entrata in vigore della presente legge o che hanno subìto una variazione di classificazione sismica, è fatto obbligo di procedere entro 3 anni all'adeguamento dello strumento urbanistico alle norme derivanti dalla nuova classificazione.
3. Gli strumenti urbanistici dovranno comunque essere adeguati alle eventuali prescrizioni derivanti dalle indagini esperite per la microzonazione sismica.

ARTICOLO 7
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.
* Comma così rettificato con ERRATA CORRIGE in BURM n° 13 del 1° luglio 2004


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