Il Consiglio regionale ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 3 marzo 2010, n. 8
1. Il comma 4 dell’articolo 4 (Modifiche all’art. 1 della L.R. 14 febbraio 2000, n. 9) della legge regionale 3 marzo 2010, n. 8 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 2001, n. 86, recante “Istituzione del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici”) è abrogato.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 20 luglio 2010