Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
Art. 1
(Documentazione e procedure elettroniche)
1. Gli atti relativi all’esecuzione delle entrate e delle spese possono essere sostituiti da documenti su supporto elettronico o su supporti di altro genere, ivi compresi quelli ottici, aventi effetto giuridico ai sensi della legge.
Art. 2
(Norme di applicazione delle procedure elettroniche)
1. Per l’utilizzazione legale delle copie elettroniche a fini probatori, amministrativi e contabili, la Giunta regionale disciplina le procedure d’applicazione dell’articolo 1, secondo norme e criteri definiti dal Centro nazionale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione istituito ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm, della legge 23 ottobre 1992, n. 421), modificata in ultimo dall’articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 3
(Disposizioni finanziarie)
1. L’onere globale per l’applicazione della presente legge è determinato in euro 18.000 annui a decorrere dall’anno 2006.
2. Il suddetto onere trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2005/2007, nell’obiettivo programmatico 1.3.1 (Funzionamento dei servizi regionali).
3. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si provvede, per gli anni 2006 e 2007, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 “Fondo globale per il finanziamento di spese correnti” dell’obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali) a valere sull’accantonamento previsto al punto A.3 dell’allegato 1 del suddetto bilancio.
4. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.