NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana
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Legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9
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Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti.
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Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1 Finalità
1. La Regione Toscana tutela e promuove i diritti dei cittadini come consumatori e utenti, ed è impegnata nella salvaguardia dei loro interessi individuali e collettivi. 2. La Regione Toscana promuove ogni forma di associazione e aggregazione fra i consumatori e gli utenti e, in conformità con la normativa comunitaria e statale e nell’esercizio delle funzioni di competenza, persegue, anche favorendo l’iniziativa delle associazioni dei consumatori e degli utenti, i seguenti obiettivi: a) tutela e promozione della salute; b) tutela e promozione della sicurezza, igienicità e qualità dei prodotti, della sicurezza e qualificazione dei processi produttivi, della salvaguardia dell’ambiente, della valorizzazione del paesaggio e dello sviluppo sostenibile; c) tutela degli interessi economici e giuridici dei consumatori e degli utenti, sviluppando una cultura della correttezza e dell’equità nei rapporti contrattuali e promuovendo sedi di risoluzione alternativa, anche telematica, delle controversie; d) promozione della formazione e dell’informazione dei consumatori e degli utenti, anche in funzione dello sviluppo di un rapporto socio economico più consapevole e influente con gli attori della produzione, della distribuzione e dei servizi; e) riconoscimento del rilievo dell’associazionismo tra i cittadini, quali consumatori e utenti, anche per realizzare iniziative efficaci di carattere unitario e coordinato; f) sostegno dei servizi rivolti ai cittadini, su autonoma iniziativa delle associazioni dei consumatori e degli utenti; g) promozione dell’affermazione dei diritti di cittadinanza; h) promozione della collaborazione e di accordi fra associazioni di consumatori e utenti, pubbliche amministrazioni, imprese costituite anche in forma cooperativa ed altri soggetti, pubblici e privati, per l’erogazione dei servizi pubblici conformemente a standard di qualità e di efficienza.
ARTICOLO 2 Comitato regionale dei consumatori e degli utenti
1. Il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato “Comitato” è organo di supporto della Regione per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1. 2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per la durata della legislatura; fanno parte del Comitato: a) l’assessore regionale competente in materia, che lo presiede; b) due consiglieri regionali, senza diritto di voto; c) un membro titolare ed un membro supplente per ogni associazione iscritta nell’elenco di cui all’articolo 4, su designazione delle stesse associazioni; d) un rappresentante dell’Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 3. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina del Comitato entro novanta giorni dall’insediamento del Consiglio regionale e, comunque, non appena sia stata designata almeno la metà dei componenti. In tal caso il Comitato è validamente costituito per lo svolgimento dei suoi compiti. 4. Qualora, dopo la nomina del Comitato, nuove associazioni vengano iscritte nell’elenco di cui all’articolo 4, oppure associazioni già iscritte ne vengano cancellate, il Presidente della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell’elenco annuale aggiornato, provvede a modificare la composizione del Comitato. 5. I membri nominati ai sensi del comma 4 rimangono in carica fino alla scadenza del Comitato. 6. Il Presidente del Comitato è coadiuvato da un vicepresidente scelto dal Comitato al proprio interno fra i membri designati dalle associazioni di cui al comma 2, lettera c). 7. I membri del Comitato designati dalle associazioni non possono essere confermati per più di due legislature consecutive successive al primo insediamento ai sensi della presente legge. 8. Il regolamento di cui all’articolo 9 disciplina le modalità di funzionamento del Comitato.
ARTICOLO 3 Funzioni del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti
1. Il Comitato svolge i seguenti compiti: a) esprime pareri su atti di programmazione e proposte di legge che, direttamente o indirettamente, interessino i consumatori e gli utenti; b) propone alla Giunta regionale studi e ricerche, gruppi di lavoro, conferenze ed altre iniziative sui problemi inerenti la produzione di beni, il loro consumo e la fruizione di servizi; c) propone iniziative di raccordo e collaborazione con analoghi organismi regionali, nazionali e dell’Unione europea; d) propone azioni coordinate con imprese e pubblica amministrazione per sviluppare e sostenere migliori standard di qualità nella produzione, distribuzione ed erogazione di beni e servizi; e) favorisce e promuove il confronto con le rappresentanze delle imprese, degli enti locali e delle organizzazioni sindacali su tematiche inerenti beni o servizi. 2. Ai membri del Comitato di cui all’articolo 2 comma 2, lettere c) e d), è corrisposto esclusivamente il rimborso delle spese sostenute, nella misura e con le modalità definite dalla Giunta regionale, in analogia a quanto previsto per gli organismi simili operanti nella Regione.
ARTICOLO 4 Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti
1. Ai fini della presente legge, è istituito l’elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti, al quale possono iscriversi le associazioni senza fini di lucro, costituite da almeno tre anni, il cui statuto prevede come scopo la tutela dei consumatori e degli utenti, e che possiedono i seguenti requisiti: a) effettiva rappresentanza sociale; b) strutturazione regionale e decentrata nel territorio; c) svolgimento di un’attività continuativa sul territorio regionale da almeno tre anni. 2. Il regolamento di cui all’articolo 9 specifica gli indicatori e gli standard dei requisiti di cui al comma 1 e disciplina il procedimento per l’iscrizione delle associazioni nell’elenco e per l’aggiornamento annuale dello stesso. 3. L’elenco aggiornato delle associazioni regionali dei consumatori e utenti è pubblicato annualmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. 4. La perdita di uno dei requisiti necessari per l’iscrizione comporta la cancellazione dell’associazione dall’elenco.
ARTICOLO 5 Piano di indirizzo
1. Il piano di indirizzo per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti è lo strumento che, su proposta della Giunta regionale, previo parere del Comitato, approva gli indirizzi per definire le priorità di intervento e i criteri per la scelta delle iniziative da realizzare annualmente, nonché i criteri per l’assegnazione dei contributi da riservare alle associazioni dei consumatori e utenti, al fine di perseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1. 2. Il piano di cui al comma 1 è approvato dal Consiglio regionale con le procedure e le modalità di cui alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale). 3. Il piano ha, di norma, validità di legislatura, è soggetto ad eventuali aggiornamenti e resta in ogni caso in vigore fino a sei mesi successivi alla data di approvazione del programma regionale di sviluppo (PRS) della legislatura regionale successiva. 4. Il piano si articola in documenti di attuazione approvati annualmente dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 10 bis della l.r. 49/1999 introdotto dalla legge regionale 15 novembre 2004, n. 61.
ARTICOLO 6 Documento di attuazione
1. Le associazioni iscritte nell’elenco di cui all’articolo 4 presentano annualmente alla competente struttura della Giunta regionale le iniziative che intendono realizzare e le domande per ottenere contributi a sostegno della loro funzionalità, in aderenza e con espresso riferimento alle priorità di intervento sancite nel piano di indirizzo di cui all’articolo 5. 2. Le associazioni di cui all’articolo 4, attraverso un’unica associazione senza fini di lucro costituita esclusivamente dalle stesse, possono presentare alla competente struttura della Giunta regionale iniziative volte a realizzare interventi di carattere unitario e coordinato a vantaggio dei consumatori e degli utenti. 3. Entro centoventi giorni dall’approvazione del bilancio annuale di previsione, la Giunta regionale, in base agli indirizzi di cui all’articolo 5 e alle domande ed iniziative pervenute ai sensi dei commi 1 e 2, approva il documento di attuazione annuale, ai sensi dell’articolo 10 bis della l.r. 49/1999. 4. Il documento di attuazione, che fissa l’elenco delle iniziative ammesse, le quote di finanziamento ed i contributi da erogare, si articola in quattro parti: a) iniziative che la Giunta regionale intende realizzare direttamente; b) iniziative ammesse a finanziamento su domanda delle singole associazioni, ai sensi del comma 1; c) iniziative ammesse a finanziamento su domanda del soggetto di cui al comma 2; d) contributi da erogare per la funzionalità delle associazioni dei consumatori e degli utenti. 5. Le modalità e i termini per la presentazione delle iniziative e delle domande di contributo di cui ai commi 1 e 2 sono fissate nel regolamento di cui all’articolo 9 della presente legge. 6. L’ammontare dei contributi assegnati ai sensi del comma 4, lettera d), non può eccedere il 30 per cento dei fondi disponibili annualmente per la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge. 7. Al fine di garantire la trasparenza dell’azione amministrativa e la conoscenza dei risultati conseguiti, la Giunta regionale effettua il monitoraggio delle attività svolte dalle associazioni destinatarie dei finanziamenti previsti nel documento di attuazione; a tal fine le associazioni sono tenute a trasmettere annualmente alla Giunta regionale un rendiconto delle attività svolte e delle spese sostenute, con le modalità ed i termini definiti dal regolamento di cui all’articolo 9.
ARTICOLO 7 Convenzioni
1. Per la realizzazione degli interventi previsti nel documento di attuazione sono stipulate convenzioni fra la Regione e le associazioni dei consumatori e degli utenti. 2. Le convenzioni di cui al comma 1 hanno per oggetto i termini e le modalità di collaborazione e realizzazione delle iniziative previste nell’articolo 6, comma 4, lettere b) e c).
ARTICOLO 8 Revoca dei finanziamenti
1. I finanziamenti erogati ai sensi dell’articolo 6 sono revocati in tutto o in parte e le somme corrisposte sono recuperate con le modalità previste nel regolamento di cui all’articolo 9, nei seguenti casi: a) mancata realizzazione dell’iniziativa per la quale il finanziamento è stato concesso; b) destinazione dei finanziamenti per finalità diverse da quelle previste negli atti di programmazione di cui agli articoli 5 e 6; c) omessa rendicontazione o irregolarità delle spese. 2. In caso di realizzazione dell’iniziativa in modo difforme da quanto previsto dalla convenzione di cui all’articolo 7, o di inosservanza delle previsioni della stessa, le associazioni sono escluse in tutto o in parte dall’accesso ai finanziamenti per l’anno successivo, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 9. 3. Nel caso in cui ad un’associazione dei consumatori e degli utenti siano revocati i finanziamenti nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), l’associazione medesima è cancellata dall’elenco regionale di cui all’articolo 4 e non potrà esservi riscritta prima di tre anni.
ARTICOLO 9 Regolamento regionale
1. Il regolamento regionale disciplina fra l’altro: a) le modalità di funzionamento del Comitato di cui all’articolo 2; b) gli indicatori e gli standard dei requisiti e il procedimento per l’iscrizione e la cancellazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti nell’elenco regionale di cui all’articolo 4, e le procedure per l’aggiornamento dell’elenco; c) le modalità e i termini per la presentazione delle iniziative e delle domande di contributo di cui all’articolo 6, commi 1 e 2; d) le modalità e i termini di monitoraggio e rendiconto ai sensi dell’articolo 6 comma 7; e) le modalità di concessione dei finanziamenti e contributi di cui all’articolo 6, nonché le modalità di revoca degli stessi ai sensi dell’articolo 8. 2. La Giunta regionale approva il regolamento entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 10 Formazione ed informazione dei consumatori e degli utenti
1. La Regione, avvalendosi anche del Comitato e degli strumenti di programmazione di cui agli articoli 5 e 6, persegue le finalità di una corretta informazione dei consumatori e utenti, ricercando la collaborazione degli organi di stampa e di informazione radio-televisiva e di eventuali altri mezzi di informazione ritenuti idonei per realizzare la più ampia sensibilizzazione e socializzazione di notizie su questioni di interesse per i cittadini. 2. Per l’attività di educazione e formazione dei consumatori e degli utenti, la Giunta regionale, nell’ambito delle iniziative di cui all’articolo 6, comma 4, d’intesa con le autorità scolastiche e sanitarie e lo stesso Comitato, predispone programmi di educazione al consumo per il personale docente, per i giovani in età scolare e nell’ambito dell’educazione permanente. I programmi e le attività di educazione al consumo fanno parte degli interventi educativi di competenza regionale in ambito curricolare scolastico. 3. La Regione, nell’ambito di quanto previsto dalla normativa regionale in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro, promuove la qualificazione e l’aggiornamento professionale dei soggetti interessati sulle materie di maggior rilievo agli effetti della tutela e della promozione dei diritti di cittadinanza.
ARTICOLO 11 Clausola valutativa
1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione che illustra: a) lo stato di attuazione delle iniziative di cui all’artico 6, comma 4; b) i contenuti delle convenzioni di cui all’articolo 7; c) le iniziative di informazione, educazione e formazione, di cui all’articolo 10; d) i risultati del monitoraggio di cui all’articolo 6, comma 7, con particolare riferimento ad eventuali revoche di finanziamenti ai sensi dell’articolo 8.
ARTICOLO 12 Norma finanziaria
1. Gli oneri per il funzionamento del Comitato di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge sono stimati in euro 5.000,00 per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e trovano copertura sulla unità previsionale di base (UPB) 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti” del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2007/2009. 2. Le ulteriori risorse per l’attuazione della presente legge sono definite, in coerenza con gli stanziamenti del bilancio regionale, con il programma di cui all’articolo 5 e nel corrispondente documento di attuazione annuale di cui all’articolo 6. 3. Per gli anni 2008 e 2009 le risorse sono quelle previste dal piano di indirizzo per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti approvato con deliberazione del Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. 31. 4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
ARTICOLO 13 Norme finali e transitorie
1. Il piano di indirizzo per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 13 marzo 2007, n. 31 ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge regionale 1 gennaio 2000, n. 1 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti), rimane in vigore per la presente legislatura e fino allo scadere dei sei mesi successivi all’approvazione del nuovo PRS. 2. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 9 il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina del Comitato per il primo insediamento ai sensi della presente legge.
ARTICOLO 14 Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 9 sono abrogate le seguenti leggi: a) legge regionale 12 gennaio 2000, n. 1 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti); b) legge regionale 25 ottobre 2000, n. 74 (Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti. Integrazioni); c) legge regionale 16 febbraio 2006, n. 4 (Interpretazione autentica dell’articolo 4 legge regionale 1/2000).
ARTICOLO 15 Applicabilità delle norme
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 9.
Formula Finale: La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. IL VICEPRESIDENTE GELLI Firenze, 20 febbraio 2008
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