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NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana

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Legge regionale 20 febbraio 2008, n. 10
Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 (Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana).
 
Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
Oggetto e finalità

1. La Regione Toscana, attraverso l’istituzione di appositi itinerari, promuove la conoscenza e la valorizzazione dei territori interessati dalle produzioni di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 188 (Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualità), al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 26 giugno 1997 (Istituzione dei marchi “ceramica artistica e tradizionale” e “ceramica di qualità”), nonché da altre produzioni di
ceramica, terracotta e gesso frutto di lavorazioni artistiche e tradizionali di cui all’articolo 2, comma 2 della legge regionale 20 novembre 1999, n. 58 (Norme sulla tutela dell’artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani).
2. Gli itinerari di cui al comma 1 assumono la denominazione di “strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana”, di seguito indicate come “strade”.

ARTICOLO 2
Definizione delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana

1. Le strade sono costituite da itinerari segnalati e promossi con finalità turistiche, economiche e culturali, funzionali alla valorizzazione dei luoghi della Toscana caratterizzati dalla presenza di opere e produzioni storiche e contemporanee di ceramica, terracotta e gesso e possono interessare i territori di comuni diversi.
2. Le strade mettono in comunicazione, secondo un progetto organico ed integrato di valorizzazione turistica, culturale ed economica predisposto dal comitato promotore di cui all’articolo 3, i luoghi della produzione e commercializzazione della ceramica, della terracotta e del gesso di cui
all’articolo 1, comma 1, i luoghi di formazione degli operatori e degli artisti, le botteghe di scuola artigiane di cui all’articolo 9 della l.r. 58/1999, i musei e le raccolte, i centri di
documentazione e gli archivi storici delle produzioni, i luoghi di esposizione permanente o temporanea.
3. Possono far parte delle strade anche infrastrutture di servizio, con particolare riguardo a quelle di carattere informativo, esercizi, attività economiche ed altri punti di interesse, funzionali o complementari al percorso di valorizzazione.

ARTICOLO 3
Comitato promotore e riconoscimento delle strade

1. Il comitato promotore può essere costituito da:
a) enti locali in forma singola o associata;
b) operatori economici nella produzione e nel commercio della ceramica, della terracotta e del gesso di cui all’articolo 1, comma 1, anche in forma associativa;
c) associazioni riconosciute ai sensi della vigente normativa in materia di riconoscimento della personalità giuridica privata o organizzazioni non lucrative di utilità sociale, operanti nell’ambito della valorizzazione e promozione della ceramica, della terracotta e del gesso e dei territori caratterizzati dalla loro produzione;
d) organismi pubblici o privati con finalità di formazione professionale accreditati dalla Regione Toscana ai sensi dell’articolo 17, comma 1 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);
e) istituzioni museali, centri di documentazione, archivi specializzati, o comunque istituti aventi carattere culturale collegati alla ceramica, alla terracotta e al gesso.
2. L’istituzione delle strade avviene per iniziativa dei comitati promotori formati secondo quanto disposto dal comma 1.
3. Il riconoscimento delle strade avviene a seguito di istanza presentata dai comitati promotori alla Giunta regionale, secondo quanto disposto dal regolamento di cui all’articolo 9.
4. L’istanza di riconoscimento è subordinata alla sussistenza di almeno due delle seguenti
condizioni:
a) che al comitato promotore aderisca una percentuale non inferiore al 51 per cento delle imprese operanti nell’ambito territoriale di riferimento della strada per le produzioni di cui all’articolo 1, comma 1;
b) che al comitato promotore aderiscano, anche in forma associata, almeno i due terzi dei comuni presenti nell’ambito territoriale di riferimento della strada;
c) che al comitato promotore aderisca un’associazione costituita da comuni di antica tradizione nella produzione di ceramica, terracotta e gesso.
5. La strada riconosciuta acquisisce una denominazione, scelta dal comitato promotore,
caratterizzante la realtà territoriale, produttiva e culturale interessata.

ARTICOLO 4
Gestione delle strade

1. Entro sessanta giorni dal riconoscimento della strada il comitato promotore acquisisce la denominazione di comitato di gestione.
2. Il comitato di gestione è un organismo associativo senza scopo di lucro operante sulla base di regole di autofinanziamento e finalizzato alla realizzazione e alla gestione della strada.

ARTICOLO 5
Contributi finanziari

1. La Regione concorre con altri soggetti pubblici e privati alla realizzazione delle finalità della presente legge erogando contributi in conto capitale ai comitati di gestione per i seguenti interventi, valutati con priorità decrescente:
a) realizzazione e, previa intesa con gli enti territoriali competenti, messa in opera e
manutenzione della segnaletica delle strade e delle relative componenti caratterizzanti, individuate sulla base delle indicazioni del regolamento di cui all’articolo 9;
b) realizzazione e diffusione di materiale informativo sulle strade, sia su supporto cartaceo che multimediale, anche in sinergia con il sistema locale delle agenzie per il turismo di cui alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo);
c) realizzazione di sistemi informativi integrati, anche di tipo digitale o virtuale, e progetti di comunicazione e promozione delle strade;
d) sostegno all’azione di coordinamento e di integrazione delle strade.
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati con gli strumenti e le modalità previste dalle linee di indirizzo di cui all’articolo 6 e dal regolamento di cui all’articolo 9.
3. I contributi di cui alla presente legge sono conformi al regolamento della Comunità europea 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 (Regolamento della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore “de minimis”).
4. I contributi erogati ai sensi della presente legge non possono essere cumulati con agevolazioni o contributi per lo stesso progetto o intervento a valere su altre norme comunitarie, statali o regionali.

ARTICOLO 6
Modalità di accesso ai contributi

1. Il Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, su proposta della Giunta regionale, stabilisce le linee di indirizzo per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le varie tipologie di intervento di cui all’articolo 5, comma 1 e per l’assegnazione dei contributi.
2. Le modalità di accesso ai contributi da parte dei comitati di gestione, di erogazione e di rendicontazione, e l’esercizio delle funzioni di vigilanza sul corretto utilizzo dei contributi sono disciplinate dal regolamento di cui all’articolo 9.

ARTICOLO 7
Revoca dei contributi

1. I contributi erogati ai sensi dell’articolo 5 sono revocati in tutto o in parte e le somme
corrisposte sono recuperate con le modalità previste nel regolamento di cui all’articolo 9 nei seguenti casi:
a) mancata realizzazione dell’iniziativa per la quale il contributo è stato concesso;
b) destinazione dei contributi per finalità diverse da quelle previste;
c) omessa rendicontazione o irregolarità delle spese.

ARTICOLO 8
Ulteriori interventi di sostegno finanziario

1. Il comitato di gestione della strada può accedere ai benefici previsti dagli atti regionali di programmazione settoriale per:
a) attività di promozione economica, nell’ambito della disciplina di cui alla legge regionale 14 aprile 1997, n. 28 (Disciplina delle attività di promozione economica delle risorse toscane e di supporto al processo di internazionalizzazione nei settori produttivi dell’agricoltura, artigianato, piccola e media impresa industriale e turismo);
b) attività di sostegno al turismo ed alle attività economiche nell’ambito della disciplina di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive);
c) attività di sostegno alle iniziative culturali e dello spettacolo, nell’ambito delle discipline
di cui alla legge regionale 29 giugno 2006, n. 27 (Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali in materia di beni culturali e paesaggistici, attività culturali e spettacolo);
d) attività di sostegno allo sviluppo locale sostenibile, nell’ambito della disciplina di cui alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 41 (Incentivazione a sostegno di programmi locali di sviluppo sostenibile).

ARTICOLO 9
Regolamento di attuazione

1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva il regolamento di attuazione.
2. Il regolamento di attuazione disciplina, in particolare:
a) le modalità ed i termini della procedura per il riconoscimento della strada;
b) i contenuti e le caratteristiche dei progetti di valorizzazione dei luoghi interessati ai sensi dell’articolo 2, necessari per l’istanza di riconoscimento;
c) le modalità per l’esercizio da parte della Regione delle funzioni di vigilanza sul rispetto delle condizioni che legittimano la sussistenza del riconoscimento della strada;
d) le modalità di presentazione e i contenuti della domanda per l’accesso ai contributi di cui all’articolo 5, le modalità e i termini per la loro rendicontazione e la vigilanza sul corretto utilizzo dei contributi erogati;
e) le modalità di attuazione della revoca dei contributi e di recupero delle somme erogate;
f) gli standard delle caratteristiche grafiche, tecniche e di contenuto informativo della
segnaletica delle strade.

ARTICOLO 10
Monitoraggio e valutazione

1. Entro il 28 febbraio di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione in merito all’utilizzo delle risorse erogate ai sensi dell’articolo 5 nell’anno
precedente, con particolare riferimento a:
a) l’elenco delle strade istituite ai sensi della presente legge e la composizione dei relativi
comitati di gestione;
b) la specificazione dei casi di revoca dei contributi.

ARTICOLO 11
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, stimati in complessivi euro
250.000,00, si fa fronte per l’esercizio finanziario 2008 con le risorse allocate sulle seguenti unità previsionali di base (UPB):
a) UPB 513 (Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – Spese correnti) per euro 50.000,00;
b) UPB 514 (Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – Spese di investimento) per euro 200.000,00.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

ARTICOLO 12
Modifiche all’articolo 4 della l.r. 45/2000

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 (Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana) è aggiunta la seguente:
“e bis) i comitati di gestione di cui alla legge regionale 20 febbraio 2008, n. 10 (Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 “Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in
Toscana”).

ARTICOLO 13
Decorrenza degli effetti

1. Le norme di cui alla presente legge si applicano dall’entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all’articolo 9.

Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunquespetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
IL VICEPRESIDENTE
GELLI
Firenze, 20 febbraio 2008


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