NORMATIVA
Normativa regionale - Molise
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Legge regionale 20 agosto 2010, n. 16
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Misure di razionalizzazione della spesa regionale
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Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge TITOLO I Disposizioni generali ARTICOLO 1 Oggetto e finalità 1. La Regione considera gli obiettivi di razionalizzazione della spesa pubblica come assolutamente prioritari ed intende contribuire al rispetto nazionale del Patto di stabilità, secondo i principi dell’articolo 119 della Costituzione e dell’articolo 1, comma 1, della legge 21 maggio 2009, n. 42. 2. Ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di seguito denominato "Manovra nazionale", la Regione Molise adotta una propria manovra finanziaria ai fini di contribuire al miglioramento dei conti generali dello Stato e di razionalizzare le proprie capacità di intervento nel sistema socio-economico regionale. 3. La presente legge contiene il recepimento della Manovra nazionale e l’adozione di interventi regionali aggiuntivi, per il conseguimento di un obiettivo di risparmio, nel biennio 2011-2012, rispetto all’esercizio 2009 e relativamente alla spesa regionale finanziata con risorse proprie della Regione, quantificato in 27 milioni di euro. TITOLO II Attuazione della Manovra nazionale e misure correlate ARTICOLO 2 Disposizioni in materia di personale 1. Ai sensi dell’articolo 6, commi 7 e 20, della Manovra nazionale, a decorrere dall’anno 2011 la spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi, di qualsiasi natura, conferiti a pubblici dipendenti, imputabile distintamente alla Giunta regionale ed alle strutture ad essa facenti capo, ivi comprese le fondazioni, nonché al Consiglio regionale ed alle strutture ad esso facenti capo, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell’anno 2009. Dalla predetta misura è esclusa la spesa per gli incarichi previsti all’articolo 2 del regolamento regionale 3 gennaio 2002, n. 1. 2. Ai sensi dell’articolo 9, comma 28, della Manovra nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l’amministrazione regionale può avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. La spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro nonché al lavoro accessorio di cui all’articolo 70, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009. Sono comunque escluse dai limiti di cui al presente comma le spese relative a contratti a tempo determinato e ad incarichi di collaborazione per l’attuazione di progetti di ricerca, di studio, di assistenza tecnica, a carico di finanziamenti comunitari o nazionali vincolati, ivi comprese le strutture di valutazione di cui alla legge n. 144/1999. 3. Le società non quotate, controllate direttamente o indirettamente dalla Regione Molise, adeguano le loro politiche assunzionali ai principi di cui all’articolo 9 della Manovra nazionale. Con apposita direttiva indirizzata ai rappresentanti della Regione negli organi di indirizzo e di amministrazione delle predette società, la Giunta regionale definisce criteri e modalità applicativi del presente comma. 4. Ai sensi dell’articolo 6, comma 12, della Manovra nazionale, a decorrere dall’anno 201 lo stanziamento relativo alle missioni è ridotto del 50 per cento rispetto alla spesa sostenuta nell’esercizio 2009 per le medesime finalità. Sono escluse dal suddetto limite le missioni strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico. E’ esclusa altresì dal limite di cui al primo periodo la spesa effettuata per lo svolgimento di funzioni ispettive. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le diarie per le missioni all’estero di cui all’articolo 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni del presente comma costituiscono illecito disciplinare. 5. Ai sensi dell’articolo 6, comma 13, della Manovra nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la spesa sostenuta dall’amministrazione regionale per attività di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta per la stessa finalità nell’anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni del presente comma costituiscono illecito disciplinare. 6. Le risorse destinate al finanziamento del fondo per il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale, già consolidate ai valori dell’anno 2004, fatti salvi gli incrementi disposti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, per effetto dell’articolo 8 della legge regionale 12 aprile 2006, n. 3, sono ridotte, a decorrere dall’esercizio finanziario 2011, del 10 per cento del valore del fondo stesso e comunque di un importo non superiore a 150.000 euro. A decorrere dall’esercizio finanziario 2011, gli enti dipendenti dalla Regione, ai quali si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni - Autonomie locali, sono tenuti ad adeguarsi a tale riduzione. ARTICOLO 3 Disposizioni in materia di riduzione dei costi degli apparati politici e amministrativi 1. Conformemente a quanto disposto dall’articolo 5, comma 5, della Manovra nazionale, nei confronti dei titolari di cariche elettive, Io svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalla Regione o dagli enti da essa dipendenti, con oneri a carico della Regione o degli enti stessi, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente, se previsto da norme di legge, al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza, ove previsti da norme di legge, non possono superare l’importo di 30 euro a seduta. Eventuali indennità corrisposte in misura fissa sono convertite in compensi mediante gettoni di presenza dell’importo massimo di 30 euro a seduta giornaliera. I dirigenti competenti alle liquidazioni dei predetti compensi sono responsabili dell’applicazione della misura di cui al presente comma. Le leggi regionali disciplinanti i predetti compensi devono intendersi modificate dalle disposizioni del presente comma. 2. Conformemente a quanto disposto dall’articolo 5, comma 11, della Manovra nazionale, i consiglieri regionali, il Presidente ed i componenti della Giunta regionale, eletti o nominati in organi appartenenti ad altri livelli di governo, non possono ricevere più di un trattamento economico legato alla carica, a loro scelta. I dirigenti regionali competenti alla liquidazione dei trattamenti sono responsabili del rispetto della disposizione di cui al presente comma e, in caso di mancata opzione da parte dell’amministratore, sono obbligati a sospendere l’erogazione dei trattamenti stessi. 3. Conformemente a quanto disposto dall’articolo 6, comma 1, della Manovra nazionale, la partecipazione ad organi collegiali comportante oneri a carico della Regione o di enti da essa dipendenti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza, ove previsti, non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera. I dirigenti competenti alla liquidazione dei compensi sono responsabili dell’applicazione della misura di cui al presente comma. Le leggi regionali disciplinanti i compensi stessi devono intendersi modificate dalle disposizioni del presente comma. 4. In attuazione dei principi di cui all’articolo 6, comma 3, della Manovra nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2011, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni e le altre utilità comunque denominate spettanti, ai sensi della legge regionale 28 maggio 1997, n. 16, e successive modificazioni, e della legge regionale 14 aprile 2000, n. 28, ai consiglieri regionali, al Presidente della Giunta regionale ed ai componenti della Giunta regionale sono ridotti del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Dall’entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2010, il fondo di cui all’articolo 7 della legge regionale 3 giugno 2002, n. 7, è ridotto nelle seguenti misure: a) per il Presidente della Giunta regionale, il Presidente del Consiglio regionale ed i componenti della Giunta regionale, del 40 per cento; b) per i consiglieri regionali, del 20 per cento. 5. I compensi per la partecipazione agli organi collegiali degli enti dipendenti dalla Regione, previsti dalle rispettive leggi di ordinamento, e per la titolarità di organi deli stessi enti, anche con funzioni di amministrazione straordinaria, sono ridotti del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Ai compensi di ammontare annuo superiore a 10.000 euro è applicata l’ulteriore riduzione del 10 per cento per la parte eccedente il predetto importo e del 100 per cento per la parte eccedente i 50.000 euro annui per i presidenti e del 100 per cento per la parte eccedente i 40.000 euro per i componenti. Sino al 31 dicembre 2013 gli emolumenti predetti non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 così come ridotti ai sensi del presente comma. I componenti degli organi di cui sopra non possono ricevere più di una indennità legata alla carica, a loro scelta. I responsabili della liquidazione delle indennità sono tenuti al rispetto della disposizione di cui al presente comma e, in caso di mancata opzione da parte dell’amministratore, sono obbligati a sospendere l’erogazione dell’indennità stessa. 6. Ai sensi dell’articolo 6, comma 6, della Manovra nazionale, nelle società non quotate possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria dalla Regione o da enti dipendenti dalla Regione, il compenso dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Ai compensi di ammontare annuo superiore a 10.000 euro è applicata l’ulteriore riduzione del 10 per cento per la parte eccedente il predetto importo. Ai componenti degli organi di controllo non possono comunque essere corrisposti compensi annui superiori a 20.000 euro. I componenti degli organi di cui sopra non possono ricevere più di una indennità legata alla carica, a loro scelta. I responsabili della liquidazione delle indennità sono tenuti al rispetto della disposizione di cui al presente comma e, in caso di mancata opzione da parte dell’amministratore, sono obbligati a sospendere l’erogazione dell’indennità stessa. 7. Ai sensi dell’articolo 6, comma 8, della Manovra nazionale, a decorrere dall’anno 2011, la Giunta regionale, il Consiglio regionale e le rispettive strutture non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità. Al fine del puntuale rispetto della disposizione di cui al precedente periodo, i dirigenti competenti alla liquidazione delle spese per relazioni pubbliche, mostre, pubblicità e di rappresentanza, comunque e da qualunque organo o ufficio disposte, certificano le spese sostenute nell’anno 2009 per le predette finalità e tali certificazioni costituiscono riferimento per la definizione, nel rispetto del presente comma, degli stanziamenti di bilancio relativi agli esercizi 2011 e successivi. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle attività culturali ed agli incontri istituzionali connessi all’attività di organismi internazionali o comunitari, o per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza finanziate con risorse del FAS e comunitarie. 8. Ai sensi dell’articolo 6, comma 9, della Manovra nazionale, a decorrere dall’anno 2011, l’amministrazione regionale non può effettuare spese per sponsorizzazioni. 9. A decorrere dall’anno 2011, le misure di cui ai commi 7 e 8 sono applicate altresì dagli enti dipendenti dalla Regione e dalle società controllate. Gli enti dipendenti adottano atti di conformazione; in mancanza, sono ridotti i trasferimenti regionali in misura del 10 per cento, ferma restando la riduzione prevista all’articolo 8, comma 1. Per le società controllate la Giunta regionale adotta apposita direttiva, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, concernente le modalità di adempimento e le eventuali misure in caso di inottemperanza. 10. Ai sensi dell’articolo 6, comma 14, della Manovra nazionale, l’amministrazione regionale e gli enti da essa dipendenti, a decorrere dall’anno 2011, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 60 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. 11. Ai sensi dell’articolo 6, comma 19, della Manovra nazionale, la Regione Molise non può salvo quanto previsto dall’articolo 2447 del codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, ne’ rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. 12. La Regione non eroga finanziamenti, contributi o altre utilità agli enti privati che non dimostrino di aver adeguato il proprio ordinamento interno alle disposizioni dell’articolo 6, comma 2, della Manovra nazionale. ARTICOLO 4 Disposizioni per la razionalizzazione della spesa generata dall’utilizzo di immobili 1. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della Manovra nazionale, a decorrere dal 2011 il limite previsto per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalla Regione e dagli enti da essa dipendenti è determinato nella misura del 2 per cento del valore dell’immobile utilizzato. 2. Ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della Manovra nazionale, la Giunta regionale adotta, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, misure tese al contenimento della spesa per le locazioni passive, manutenzioni e altri costi legati all’utilizzo di immobili, con l’obiettivo del risparmio, per il 2011, di almeno il 15 per cento della spesa sostenuta, allo stesso titolo, nell’anno 2009. Entro Io stesso termine impartisce direttive agli enti dipendenti ed agli enti del Servizio sanitario regionale per i medesimi fini di cui al presente comma. TITOLO III Misure regionali di contenimento della spesa e disposizioni a tutela del bilancio regionale ARTICOLO 5 Disposizioni modificative della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10, e della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15 1. Alla legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 (Norme in materia di organizzazione dell’amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: a) all’articolo 9, comma 2, le parole "non superiore ad otto" sono sostituite dalle parole "non superiore a quattro"; b) il comma 1 dell’articolo 13 è sostituito dal seguente: "1. Le direzioni d’area fanno capo al Direttore generale, fatta eccezione per i Servizi di cui all’allegata Tabella A e per il Servizio di Gabinetto del Presidente della Regione ed affari istituzionali, che rispondono esclusivamente al Presidente della Giunta regionale."; c) all’articolo 17, il comma 4 è abrogato; d) all’articolo 21, comma 1, lettera b), le parole "tre volte" sono sostituite dalle parole "due volte e mezza"; e) all’articolo 22, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Trattamento economico del responsabile del Servizio di Gabinetto"; f) all’articolo 22, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il trattamento economico del responsabile del Servizio di Gabinetto del Presidente della Regione e affari istituzionali è determinato dalla Giunta regionale, su indicazione del Presidente della Giunta regionale, ed è correlato alle funzioni assegnate." g) all’articolo 22, comma 1, secondo periodo, le parole "Essi sono così costituiti:" sono sostituite dalle parole " Esso è così costituito:"; h) all’articolo 22, sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; i) all’articolo 22, il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Il valore della retribuzione di posizione della struttura di cui al presente articolo, eccedente la misura massima prevista dai contratti collettivi per tale elemento retributivo, non grava sul fondo del trattamento accessorio della dirigenza regionale."; l) all’articolo 31, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. I trattamenti economici complessivi dei dirigenti apicali degli enti dipendenti dalla Regione, delle società direttamente o indirettamente partecipate, delle fondazioni o altri organismi dipendenti comunque denominati, non possono superare quello previsto dalla presente legge per i direttori d’area, fermo restando il rispetto di eventuali inferiori limiti previsti dai rispettivi ordinamenti."; m) all’articolo 31, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: "3-bis. Fermo restando il limite fissato al comma 3, i trattamenti economici complessivi dei soggetti ivi contemplati sono ridotti della misura del 10 per cento. 3-ter. La Giunta regionale, d’intesa con le commissioni consiliari competenti per ciascuno degli enti dipendenti dalla Regione, delle società direttamente o indirettamente partecipate, delle fondazioni o altri organismi dipendenti comunque denominati, ridefinisce, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i trattamenti economici complessivi dei soggetti contemplati al comma 3, secondo i principi di economicità e tenuto conto dei diversi livelli di complessità delle posizioni e delle connesse responsabilità."; n) il comma 3 dell’articolo 33 è sostituito dal seguente: "3. Restano confermate le strutture dirigenziali di cui all’articolo 10 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano dirette da personale assunto ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 7, e successive modificazioni, fino alla naturale scadenza dei relativi contratti di lavoro."; o) all’articolo 33 è aggiunto il seguente comma: "4- bis. Sino alla completa attuazione del piano di rientro della sanità, ai fini organizzativi e di coordinamento delle attività, restano confermati la funzione di direzione generale in materia di sanità ed il relativo incarico di direttore generale, il cui trattamento economico complessivo, a decorrere dalla data di effettiva attuazione del modello organizzativo ivi previsto, non potrà in ogni caso eccedere quello previsto dall’articolo 21, comma 1, della presente legge per il Direttore generale della Giunta regionale. "; p) l’elenco di cui alla Tabella A allegata è sostituito dal seguente: "a) Servizio di Gabinetto del Presidente della Regione e affari istituzionali; b) Servizio Segreteria della Giunta regionale; c) Servizio Affari generali della Presidenza; d) Servizio Avvocatura regionale, affari legislativi e giuridici e rapporti istituzionali; e) Servizio Protezione civile; f) Servizio Ricerca e innovazione; g) Servizio Valutazione degli investimenti pubblici.". 2. Con effetto dal 1° gennaio 2011, all’articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Ai fini della sola determinazione dell’importo massimo dello stanziamento di cui al comma 3 da assegnare a ciascuna segreteria, nonché per l’attribuzione degli spazi e delle dotazioni strumentali, si fa riferimento alla seguente tabella: D3 D1 TOTALE Presidente della Giunta 1 4 5 Assessori 1 1 2 Presidente del Consiglio regionale 1 2 3 Vice Presidente del Consiglio regionale 1 1 Consigliere segretario 1 1 Presidenti delle commissioni 1 1 Presidente del Collegio dei revisori dei conti 1 1 ARTICOLO 6 Disposizioni in materia di riduzione dei costi istituzionali 1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, gli stanziamenti massimi per le segreterie particolari, con numero di addetti superiore all’unità, di pertinenza del Consiglio regionale e della Giunta regionale, compresi i rispettivi Presidenti, calcolati secondo i parametri e i criteri di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento. Il comma 8 dell’articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, e successive modificazioni, è abrogato. 2. Tutte le commissioni consiliari a carattere temporaneo operanti presso il Consiglio regionale cessano a far data dal 31 dicembre 2010. A decorrere dal 1° gennaio 2011 sono abrogate: la legge regionale 9 marzo 2007, n. 5 (Istituzione della Commissione consiliare di studio e di conoscenza sul dissesto idrogeologico e di verifica dello stato attuale e futuro degli interventi post-terremoto e post-alluvione); la legge regionale 9 marzo 2007, n. 6 (Istituzione della Commissione consiliare speciale per gli affari comunitari); la legge regionale 26 gennaio 2007, n. 3 (Istituzione della Commissione per la cooperazione interregionale nell’area adriatica); la legge regionale 10 novembre 2009, n. 29; la legge regionale 28 settembre 2009, n. 25; la legge regionale 27 luglio 2009, n. 20. L’istituzione di nuove commissioni, e di organismi consiliari comunque denominati, non può comportare aggravi di spesa a carico del bilancio regionale. 3. Il personale regionale assegnato alle segreterie particolari conserva lo stato giuridico ed economico posseduto al momento dell’assegnazione alle predette strutture e non viene computato ai fini della determinazione del budget di cui al comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale n. 15/1991, e successive modificazioni. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2011, la quota fissa del contributo mensile, di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 4 novembre 1991, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotta del 20 per cento. ARTICOLO 7 Istituzione del Sistema Regione Molise 1. Ai fini di razionalizzazione ed uniformità procedurale, è istituito il Sistema Regione Molise, costituito da Regione Molise, enti ed aziende, anche autonome, istituiti dalla Regione, enti del servizio sanitario regionale e società regionali, riportati in apposito elenco che sarà predisposto dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale provvede ad aggiornare l’elenco in caso di istituzione di nuovi soggetti ovvero di modifica o estinzione di soggetti esistenti. L’elenco aggiornato del Sistema Regione Molise è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise e nel sito Internet istituzionale. 2. Al fine di contribuire al contenimento ed alla razionalizzazione della spesa nonché di garantire la valorizzazione degli investimenti e delle risorse umane: a) i soggetti di cui al comma 1 svolgono le prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente al sistema regionale; b) i soggetti di cui al comma 1 condividono ogni notizia relativa a vertenze, in atto o potenziali, di interesse del sistema regionale ed eventuali strategie difensive nonché l’apertura di procedimenti arbitrali o erariali dai quali possono derivare oneri a carico del sistema; c) la Giunta regionale adotta le misure volte a: 1) razionalizzare e semplificare gli adempimenti, le procedure e i servizi relativi al personale appartenente ai soggetti del sistema regionale, con lo scopo di garantire ottimizzazioni e condivisioni nonché evitare duplicazioni; 2) rendere quanto più possibile omogenei i sistemi informativi dei soggetti del sistema regionale. I rapporti e le modalità di erogazione dei servizi e delle attività individuati come di interesse del Sistema Regione Molise sono regolati mediante apposite convenzioni, nel rispetto della normativa statale e comunitaria; d) la Giunta regionale, d’intesa con le commissioni consiliari competenti, con proprio atto definisce le condizioni e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. ARTICOLO 8 Disposizioni per il contenimento dei costi dell’organizzazione istituzionale facente capo alla Regione 1. Per l’anno 2011, i contributi regionali, negli importi di cui all’articolo 14, comma 1, della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 3, sono ridotti del 10 per cento. 2. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale una o più proposte di legge concernenti la definizione e la razionalizzazione dell’organizzazione istituzionale facente capo alla Regione, anche mediante la soppressione e l’incorporazione o l’accorpamento di enti regionali e di agenzie, nonché mediante la rideterminazione dei rapporti tra la Regione e le società da essa partecipate, con un obiettivo di risparmio non inferiore al 30 per cento dei costi complessivi risultanti dai rispettivi bilanci annuali. ARTICOLO 9 Schema di convenzione per i trasferimenti agli enti locali. Misure per la razionalizzazione dei flussi di cassa 1. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adotta uno schema tipo di convenzione per lavori, forniture e servizi, teso a definire omogeneità di trattamenti, riconoscimento e regolamentazione di eventuali anticipazioni, obbligo di verifica di avvenute utilizzazioni di finanziamenti erogati prima di procedere a nuovi trasferimenti. 2. I pagamenti a carico del bilancio regionale per contributi, trasferimenti correnti e di capitale, anche in rapporto all’esercizio di funzioni delegate, a favore degli enti, delle aziende e delle società dipendenti dalla Regione Molise, nonché degli enti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vengono effettuati soltanto a seguito del completo utilizzo, in termini di cassa, della totalità delle risorse relative a precedenti assegnazioni. ARTICOLO 10 Adempimenti contabili per la gestione delle risorse finanziarie oggetto di programmi e piani regionali 1. L’iscrizione in bilancio delle risorse destinate al finanziamento di lavori, forniture e servizi inclusi nei programmi e piani regionali viene effettuata dalla struttura regionale competente in materia di Bilancio e Controllo finanziario e di gestione, su iniziativa dei responsabili del coordinamento e gestione dei programmi e piani regionali, di concerto con i titolari delle unità previsionali di base pertinenti. 2. Per le fasi dell’impegno e della liquidazione il procedimento di erogazione delle spese è gestito, previa autorizzazione di accesso da parte del responsabile di UPB, dai dirigenti responsabili dei Servizi competenti per materia titolari dei procedimenti. 3. I dirigenti della Regione Molise responsabili dei procedimenti di finanziamento dei lavori, forniture e servizi, con immediatezza provvedono al disimpegno delle economie maturate e le segnalano alla struttura regionale competente in materia di Bilancio e Controllo finanziario e di gestione, che provvede ad istituire ed alimentare appositi capitoli di spesa per il finanziamento di nuovi lavori, forniture e servizi di rilevanza pubblica coerentemente alle tipologie programmatiche ed alla tempistica prevista dalle fonti finanziarie di origine. 4. Ai responsabili del coordinamento delle attività di programmazione e di gestione dei programmi e piani regionali è demandato, in via esclusiva, il costante monitoraggio della disponibilità di risorse derivanti dalle economie per la formulazione della proposta di nuovi lavori, forniture e servizi di rilevanza pubblica. 5. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla Programmazione, di concerto con l’Assessore competente per la materia interessata, approva la proposta di nuovi lavori, forniture e servizi di rilevanza pubblica. ARTICOLO 11 Obbligo di cooperare al monitoraggio regionale 1. Il soggetto attuatore/beneficiario, responsabile dell’attuazione dell’intervento, ha l’obbligo di fornire i dati e le informazioni del monitoraggio, relativi allo stato di avanzamento dell’intervento oggetto di concessione, sulla cui base lo Stato e l’Unione europea erogano e trasferiscono i finanziamenti alla Regione, mediante l’aggiornamento dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale. 2. Il soggetto attuatore/beneficiario ha, altresì, l’obbligo di alimentare il sistema di monitoraggio, nel rispetto delle esigenze informative legate alla programmazione regionale e alla fonte finanziaria. 3. I dati concernenti il monitoraggio devono essere restituiti attraverso le modalità e le istruzioni che sono indicate dall’amministrazione regionale. In ogni caso, il soggetto attuatore/beneficiario risponde con immediatezza ad ogni richiesta dell’amministrazione regionale in materia di monitoraggio. 4. L’inadempimento agli obblighi di monitoraggio di cui ai commi precedenti comporta, sempre, la sospensione dei pagamenti dall’amministrazione regionale al soggetto attuatore/beneficiario. Il protrarsi di tale inadempienza per un ciclo annuale di monitoraggio comporta il disimpegno delle risorse sul relativo capitolo di bilancio regionale e, previa revoca del provvedimento di concessione dell’intervento, il conseguente recupero delle risorse allo stesso erogate in qualità di soggetto attuatore/beneficiario. 5. Il provvedimento regionale di concessione dei finanziamenti e i relativi disciplinari devono, a pena di nullità, menzionare specificamente le prescrizioni e le sanzioni di cui al presente articolo. ARTICOLO 12 Trasferimento ai soggetti inadempienti degli effetti dei definanziamenti 1. Al fine di accelerare la realizzazione dei lavori, forniture e servizi e, nel contempo, di non gravare sul bilancio regionale nei casi di definanziamento degli stessi, la Regione Molise garantisce la copertura finanziaria in regime di propria anticipazione, ove previsto da programmi finanziati e cofinanziati dallo Stato, solo e sempre che il soggetto attuatore/beneficiario assuma l’impegno giuridicamente vincolante ovvero realizzi e completi l’opera fino a renderla funzionale, nel rispetto dei tempi stabiliti dai programmi finanziati o cofinanziati e della vigente normativa in materia di contabilità di Stato. 2. I definanziamenti maturati verso la Regione Molise, in applicazione della normativa dello Stato o dell’Unione europea, a causa del mancato rispetto delle regole sottese ai finanziamenti, sono riversati sul soggetto attuatore/beneficiario inadempiente, con revoca dell’eventuale provvedimento di promessa di finanziamento/concessione dell’intervento e immediato disimpegno sul pertinente capitolo del bilancio regionale; in tal caso le risorse erogate in regime di anticipazione, non più rimborsabili da parte dello Stato o dell’Unione europea, sono recuperate dal dirigente responsabile regionale del procedimento. ARTICOLO 13 Anticipazioni ed acconti regionali. Obblighi di rendicontazione. Sanzioni 1. L’amministrazione regionale eroga anticipazioni ed acconti ad enti pubblici entro il limite massimo del 10 per cento, calcolato sull’importo del finanziamento onnicomprensivo, quando gli enti assumono la qualità di soggetti attuatori/beneficiari di finanziamenti pubblici di qualsiasi natura. 2. La limitazione di cui al comma precedente non si applica nel caso di erogazioni ad associazioni, società ed enti operanti sul territorio regionale che svolgono attività di pubblico servizio. 3. Le risorse erogate a titolo di anticipazione e acconto devono comunque essere utilizzate prima di ogni ulteriore accredito allo stesso soggetto attuatore/beneficiario per il medesimo intervento. 4. Le anticipazioni e gli acconti erogati, dì conseguenza, sono obbligatoriamente assorbiti e rendicontati, da parte del soggetto attuatore/beneficiario, con il primo stato di avanzamento lavori; non può darsi luogo ad ulteriori trasferimenti di risorse in caso di inadempienza alla disposizione di cui al presente comma. 5. Ove il soggetto attuatore/beneficiario sia destinatario di somme erogate che non abbiano ancora formato oggetto di rendicontazione di spesa per avanzamento lavori entro tre anni dalla data di erogazione, le somme stesse sono immediatamente disimpegnate dal pertinente capitolo di bilancio regionale ed immediatamente recuperate da parte del dirigente responsabile regionale del procedimento, previa revoca del provvedimento di concessione dell’intervento. ARTICOLO 14 Misure organizzative per la riduzione dei costi delle attività amministrative 1. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con proprio atto, adotta misure organizzative finalizzate a: a) instaurazione di processi che riducano i consumi di carta; b) riduzione dei costi generati dalle relazioni interne all’amministrazione regionale, anche attraverso sistemi di videoconferenza; c) incremento e accelerazione dei processi di semplificazione amministrativa e normativa, anche mediante il supporto di un’unità organizzativa appositamente istituita. ARTICOLO 15 Riduzioni di stanziamenti per determinati settori di intervento 1. Per l’esercizio finanziario 2011, gli stanziamenti dì bilancio relativi ai settori interessati dai minori trasferimenti statali sono ridotti secondo la Tabella A allegata alla presente legge. 2. Per l’esercizio finanziario 2011, gli stanziamenti di bilancio alimentati da risorse proprie della Regione, relativi al sistema informativo regionale, agli interventi per il commercio e l’artigianato, alle attività di programmazione, alla forestazione, al turismo e allo sport, sono complessivamente determinati in misura pari a quella prevista per l’esercizio 2009 ridotta dell’importo di 3.300.000 euro. ARTICOLO 16 Piano straordinario per l’eliminazione dei residui passivi 1. Le autorizzazioni di spesa regionale in conto capitale, i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati nell’ultimo triennio sulla base delle risultanze del rendiconto generale della Regione Molise relativo all’esercizio finanziario 2010, sono cancellate dalla fascia dei residui, contribuendo così a determinare un maggiore avanzo di amministrazione destinato a finanziare nuovi interventi 2. Fino al massimo del 10 per cento, le somme residue, destinate a nuovi interventi ai sensi del comma 1, sono vincolate alla copertura delle spese sostenute, così come accertato dalla Protezione civile regionale, dai comuni colpiti dagli eventi atmosferici del 24 luglio 2010. ARTICOLO 17 Disposizioni di razionalizzazione della spesa in materia di trasporto pubblico locale 1. Al comma 5 dell’articolo 28-bis della legge regionale 20 agosto 1984, n. 19 (Norme in materia di trasporti di competenza regionale - Deleghe), e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola "gratuito" sono aggiunte le parole "per i possessori di una situazione ISEE, riferita all’anno precedente a quello della richiesta, non superiore a 7.000 euro e comporta il pagamento del 50 per cento del costo del biglietto per chi possiede una situazione ISEE, riferita all’anno precedente a quello della richiesta, superiore a 7.000 euro e fino a 10.000 euro". 2. All’articolo 14, comma 3, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 19 (Norme integrative della disciplina in materia di trasporto pubblico locale), e successive modificazioni e integrazioni, la lettera f) è sostituita dalla seguente: "f) gli importi dovuti dall’Ente affidante all’impresa di trasporto affidataria, per le prestazioni oggetto del contratto, tenuto conto anche degli obblighi di servizio di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 422/1997, nonché le modalità ed i tempi dei rispettivi pagamenti. Ai fini della concreta determinazione dell’importo dovuto all’impresa di trasporto affidataria del servizio, l’Ente affidante non computa i compensi attribuiti ai componenti dell’organo amministrativo, se l’impresa è costituita in forma societaria, ovvero il compenso del lavoro prestato o dell’opera svolta dall’imprenditore, dal coniuge, dai figli e dai familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, se l’impresa è costituita in forma individuale. I contratti di servizio stipulati in difformità dalla presente disposizione sono nulli." . ARTICOLO 18 Rapporti con la società Molise Dati s.p.a. 1. Al fine di attuare le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 3, la Giunta regionale è autorizzata ad esperire ogni procedura finalizzata all’acquisizione delle partecipazioni della società Molise Dati s.p.a., per completarne la configurazione di società "in house providing", ovvero alla cessione a terzi della partecipazione detenuta o, infine, all’esercizio del diritto di recesso per la totalità della partecipazione detenuta. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad attivare le operazioni di riorganizzazione della citata società e di regolazione del relativo assetto funzionale ed operativo in funzione della nuova condizione assunta. ARTICOLO 19 Equilibrio economico del Servizio sanitario regionale 1. Al fine di garantire l’equilibrio economico del Sistema sanitario regionale, tutti gli operatori pubblici e privati, ivi comprese le strutture accreditate, sono inderogabilmente sottoposti alle limitazioni di spesa per l’anno 2010 derivanti dalla programmazione regionale di cui ai provvedimenti del Commissario ad acta. 2. Le prestazioni sanitarie erogate dai soggetti accreditati, nella parte in cui eccedano le limitazioni di spesa imposte dai provvedimenti in esecuzione del piano di rientro, non possono essere remunerate. ARTICOLO 20 Destinazione di risparmi a copertura delle perdite di esercizio degli enti del Servizio sanitario 1. A valere sulla competenza 2010, gli importi finanziari risparmiati ai sensi della lettera a) del comma 15 dell’articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono vincolati a favore della copertura delle perdite di esercizio degli enti del Servizio sanitario regionale. 2. A valere sulla competenza 2010, gli importi risparmiati in applicazione del comma 4-octies dell’articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, sono vincolati a favore della copertura delle perdite di esercizio degli enti del Servizio sanitario regionale. 3. Con successive deliberazioni della Giunta regionale sono quantificati gli importi e operate le variazioni di stanziamento, per effetto di quanto disposto ai commi 1 e 2, nel bilancio di previsione per l’esercizio 2010. ARTICOLO 21 Erogazioni finanziarie a favore di società partecipate ed altri soggetti imprenditoriali 1. A valere sui fondi comunitari, nazionali e regionali, con decorrenza dal 1° luglio 2008 le erogazioni finanziarie, a titolo di prestito o di garanzia, concesse o da concedere, direttamente ovvero per il tramite di FINMOLISE Spa, a favore di società partecipate od altri soggetti imprenditoriali, ai fini del recupero dell’equilibrio economico delle attività aziendali o della ristrutturazione economica e finanziaria delle imprese stesse, sono considerate concessioni di crediti. TITOLO IV Disposizioni finali ARTICOLO 22 Entrata in vigore La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Formula Finale: La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. Data a Campobasso, addì 20 agosto 2010 ALLEGATO 1 Tabella A MINORI TRASFERIMENTI STATALI (in mil/euro) ANNO 2011 SETTORE Trasporto Pubblico Locale 15,8 Incentivi Imprese 3,6 Edilizia Residenziale Pubbl. 4,2 Viabilità 3,6 Ambiente 3,6 Agricoltura 3,4 Sanità Veterinaria 1,0 Opere Pubbliche 1,7 Mercato del Lavoro 0,7 Personale 0,4 Settori Minori 0,4 TOTALE 38,4
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