NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana
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Legge regionale 1 febbraio 2005, n. 20
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"Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32(Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di occupazione e mercato del lavoro."
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Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
Art. 1 Modifiche all’art. 1 comma 4 della l.r. 32/2002
1. Dopo la lettera i) del comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione,istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) sono inserite le seguenti: “i bis ) promuovere il rafforzamento delle politiche di sostegno alla continuità lavorativa al fine di favorire condizioni lavorative stabili; i ter ) promuovere azioni di pari opportunità e qualità delle condizioni lavorative dei cittadini immigrati”.
Art. 2 Inserimento dell’articolo 18 bis nella l.r. 32/2002
1. Dopo l’articolo 18 della l.r. 32/2002 è inserito il seguente: “Art. 18 bis Obiettivi della formazione nell’apprendistato 1. La Regione riconosce i seguenti obiettivi qualificanti la formazione nell’apprendistato: a) Valorizzare e certificare dei contenuti formativi dei contratti di apprendistato; b) certificare le competenze in correlazione alla definizione dei profili formativi; c) individuare gli standard di riferimento per la definizione delle competenze dei tutori; d) individuare i criteri e i requisiti di riferimento per la capacità formativa delle imprese; e) garantire la formazione a tutti gli apprendisti.”.
Art. 3 Inserimento dell’articolo 18 ter nella l.r. 32/2002
1. Dopo l’articolo 18 bis della l.r. 32/2002, introdotto dall’articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente: “Art. 18 ter Disciplina dell’apprendistato 1. La Regione, con il regolamento di cui all’articolo 32, sentita la Commissione regionale permanente tripartita, di cui all’articolo 23, disciplina i profili formativi, le modalità organizzative e di erogazione dell’attività formativa esterna per l’apprendistato per l’espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione, per l’apprendistato professionalizzante e per l’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.”.
Art. 4 Modifiche all’articolo 20 della l.r. 32/2002
1. Il comma 4 dell’articolo 20 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente: “4. La Regione promuove e favorisce il raccordo del sistema regionale per l’impiego, anche tramite convenzioni e misure finanziarie, con soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi dell’articolo 20 ter, secondo criteri di economicità, cooperazione, integrazione e qualità.”.
Art. 5 Inserimento dell’articolo 20 bis nella l.r. 32/2002
1. Dopo l’articolo 20 della l.r. 32/2002 è inserito il seguente: “Art. 20 bis Istituzione dell’albo regionale delle agenzie per il lavoro 1. E’ istituito l’albo regionale delle agenzie per il lavoro che operano nel territorio della Regione. 2. Il regolamento regionale di cui all’articolo 32 disciplina l’articolazione e la tenuta dell’albo, le modalità e le procedure per l’iscrizione, i requisiti per l’autorizzazione con particolare riferimento alle competenze professionali e ai requisiti dei locali ove viene svolta l’attività, la sospensione e la revoca dell’autorizzazione. 3. L’iscrizione delle agenzie all’albo regionale è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari previsti dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) come modificato dal d.lgs. 6 ottobre 2004, n. 251.”.
Art. 6 Inserimento dell’articolo 20 ter nella l.r. 32/2002
1. Dopo l’articolo 20 bis della l.r. 32/2002, introdotto dall’articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente: “Art. 20 ter Istituzione dell’elenco regionale dei soggetti accreditati a svolgere servizi al lavoro 1. E’ istituito l’elenco regionale dei soggetti pubblici e privati accreditati a svolgere servizi al lavoro nel territorio della Regione. 2. Il regolamento regionale di cui all’articolo 32 disciplina l’articolazione e la tenuta dell’elenco, le modalità e le procedure per l’iscrizione, i requisiti per l’accreditamento dei soggetti pubblici e privati con particolare riferimento alle competenze professionali e ai requisiti dei locali ove viene svolta l’attività, la sospensione e la revoca dell’accreditamento. 3. L’iscrizione nell’elenco dei soggetti accreditati costituisce condizione necessaria per poter svolgere i servizi al lavoro.”.
Art. 7 Modifiche all’articolo 21 della l.r. 32/2002
1. Al comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 32/2002 dopo le parole: “agevolare l’inserimento lavorativo,” sono inserite le seguenti :”favorendo la stabilità del lavoro,”. 2. Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 32/2002 è inserita la seguente: “d bis) promuove la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, anche con incentivi per l’occupazione”. 3. Dopo il comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 32/2002 è aggiunto il seguente: “2 bis. La Regione valorizza la bilateralità fra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori come libera forma di collaborazione tra le parti.”.
Art. 8 Inserimento dell’articolo 21 bis nella l.r. 32/2002
1. Dopo l’articolo 21 della l.r. 32/2002 è inserito il seguente: “Art. 21 bis Convenzioni per l’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei disabili 1. Le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro possono operare ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs.276/2003, a condizione che stipulino una convenzione con la provincia interessata. 2. Al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, secondo le modalità stabilite dall’articolo 14 del d.lgs. 276/2003, la provincia stipula una convenzione con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello territoriale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all’articolo 3 comma 4, lettera b) della legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell’ambito regionale). 3. Il regolamento regionale di cui all’articolo 32 disciplina le procedure, le garanzie a tutela dei lavoratori svantaggiati e dei disabili e i requisiti soggettivi e oggettivi per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 1 e 2.”.
Art. 9 Modifiche all’articolo 22 della l.r. 32/2002
1. Il comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente: “2. Le province possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati accreditati, ai sensi dell’articolo 20 ter, secondo criteri di economicità, cooperazione, integrazione e qualità.”.
Art. 10 Modifiche all’articolo 28 della l.r. 32/2002
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 28 della l.r. 32/2002 è aggiunto il seguente: “3 bis. Tutti i dati diretti alla borsa continua nazionale del lavoro di cui all’articolo 15 del d.lgs. 276/2003 confluiscono nel sistema informativo regionale. La Regione provvede alla interconnessione del sistema regionale con la borsa continua nazionale del lavoro.”.
Art. 11 Modifiche all’articolo 32 della l.r. 32/2002
1. Il comma 5 dell’articolo 32 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente: “5. Relativamente al sistema regionale per l’impiego ed alle politiche del lavoro, il regolamento regionale disciplina: a) le tipologie dei servizi per l’impiego, gli standard minimi di efficienza dei servizi e la qualità delle prestazioni; b) la procedura per la nomina, la composizione e la durata in carica della Commissione regionale permanente tripartita di cui all’articolo 23, del Comitato di coordinamento istituzionale di cui all’articolo 24 e del Comitato regionale per il fondo per l’occupazione dei disabili di cui all’articolo 27; c) i criteri per l’individuazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale; d) le procedure, le garanzie a tutela dei lavoratori svantaggiati per la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 21 bis, comma 2, con particolare riferimento al valore minimo del coefficiente di calcolo che può essere adottato dalle stesse; e) i criteri e le procedure per la stipula delle convenzioni, di cui all’articolo 21 bis, comma 1, con particolare riferimento agli standard minimi degli interventi formativi che devono essere erogati ed ai requisiti professionali dei tutori aziendali; f) i requisiti, le procedure ed i criteri per l’accreditamento dei soggetti pubblici e privati che intendono svolgere servizi al lavoro, con particolare riferimento alle capacità gestionali e logistiche, alle competenze professionali, alla situazione economica, alle esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento; g) l’articolazione e la tenuta dell’elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati, i requisiti per l’iscrizione, la durata, la sospensione e la revoca dell’accreditamento, gli strumenti di misurazione dell’efficacia ed efficienza dei servizi erogati e le misure di raccordo con il sistema formativo; h) le modalità per la concessione a soggetti pubblici e privati dell’autorizzazione a svolgere nel territorio regionale l’attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del personale.”. 2. Dopo il comma 5 dell’articolo 32 della l.r. 32/2002 è aggiunto il seguente: “5 bis. Il regolamento regionale disciplina i profili formativi e le modalità organizzative e di erogazione dell’attività formativa esterna del contratto di apprendistato.”.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. MARTINI Firenze, 1 febbraio 2005
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