Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
Articolo 1
Oggetto
1. La presente legge disciplina il confezionamento e la commercializzazione del pane sul territorio della regione Campania.
Articolo 2
Confezionamento e commercializzazione
1. I produttori di pane hanno l’obbligo di confezionare i singoli pezzi con carta trasparente per alimenti sigillata sulla quale è apposta un’etichetta con la denominazione della ditta produttrice, la data di confezionamento e ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente in materia di confezionamento dei prodotti alimentari.
2. Se i singoli pezzi prodotti hanno un peso non superiore a 100 grammi possono essere confezionati in un unico contenitore con un numero di pezzi non superiore a cinque.
3. I produttori che vendono al dettaglio nei propri locali sono esenti dall’obbligo della confezione.
4. Sul territorio della regione Campania non può essere commercializzato pane privo del confezionamento di cui ai commi 1 e 2, tranne il caso di cui al comma 3.
5. In ogni caso il pane non può essere asportato dal luogo di produzione e trasportato privo dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.
Articolo 3
Costi
1. I costi per la realizzazione degli impianti di confezionamento per l’attuazione della presente legge sono prioritari ai fini dei contributi di cui alla legge regionale 4 maggio 1987, n.28.
Articolo 4
Sanzioni
1. I produttori di pane che contravvengono alle disposizioni della presente legge sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 2.500,00 euro.
2. La stessa sanzione è applicata nei confronti di coloro che pongono in commercio pane non confezionato secondo i requisiti della presente legge.
3. Le sanzioni sono versate metà al comune in cui ha sede l’esercizio dell’attività di produzione o di vendita a cui è stata contestata l’infrazione e metà alla Regione.
Giunta Regionale della Campania
Articolo 5
Decorrenza
1. La presente legge ha effetto decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione Campania.
La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
1 febbraio 2005
Bassolino
Note
Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).
Nota all’art. 3
La legge regionale 4 maggio 1987, n. 28 è la seguente: “Provvidenze per lo sviluppo e la promozione dell’artigiano”.