NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana
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Legge regionale 19 novembre 2007, n. 60
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Norme per il prelievo venatorio e per la protezione della fauna selvatica omeoterma.
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Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1 Finalità
1. La presente legge ha il fine di applicare il prelievo in deroga dello storno (Sturnus vulgaris), ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e successive modificazioni e della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), così come modificata dalla legge 3 ottobre 2002, n. 221.
ARTICOLO 2 Condizioni per il prelievo in deroga dello storno
1. Per fare fronte alle esigenze di salvaguardia delle produzioni agricole, in presenza delle condizioni di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a) della dir. 79/409/CEE, è consentito il prelievo della specie storno, con le modalità di cui all’articolo 3 e nei periodi indicati all’articolo 4, ritenuto che non vi sono altre soluzioni soddisfacenti al fine di ridurre la presenza dello storno sul territorio della Toscana.
ARTICOLO 3 Modalità del prelievo in deroga dello storno
1. Per la tutela delle produzioni agricole, è consentito il prelievo della specie storno nel periodo compreso dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2007. 2. Il prelievo è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti in Toscana per un massimo di venti capi giornalieri e cento capi complessivi per l’intera stagione venatoria con i mezzi di cui all’articolo 31 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), esclusivamente da appostamento. 3. I capi abbattuti dal cacciatore devono essere segnati sul tesserino venatorio regionale negli appositi spazi presenti in ogni pagina.
ARTICOLO 4 Tempi del prelievo in deroga
1. Il prelievo dello storno è consentito dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2007. 2. Il prelievo non è consentito nelle superfici boscate e nei territori sottoposti a divieto di caccia.
ARTICOLO 5 Divieti
1. E’ vietata la vendita degli storni prelevati ai sensi della presente legge.
ARTICOLO 6 Controlli
1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è affidata agli agenti ed alle guardie di cui all’articolo 51 della l.r. 3/1994.2. Alle violazioni della presente legge si applicano le sanzioni previste dalla l. 157/1992 e dalla l.r. 3/1994. 3. La Giunta regionale, per verificare la compatibilità delle conseguenze dell’applicazione delle deroghe con le disposizioni della dir. 79/409/CEE, procederà a trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per gli affari regionali e autonomie locali, al Ministro dell’ambiente e tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministro per le politiche europee, all’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ed alle competenti commissioni parlamentari una relazione sulle misure adottate in ordine al prelievo in deroga dello storno.
ARTICOLO 7 Sospensione del prelievo
1. La Giunta regionale, anche su richiesta dell’INFS o dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 3 della l.r. 3/1994, può sospendere il prelievo quando vi siano accertate riduzioni di numero o in presenza di comprovate situazioni di pericolo per la specie oggetto del prelievo medesimo.
ARTICOLO 8 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Formula Finale: La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. MARTINI Firenze, 19 novembre 2007 La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 13.11.2007.
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