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NORMATIVA
Normativa regionale - Veneto

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Legge regionale 19 marzo 2009 n. 9
Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2001 n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro alimentari di qualità"
 

Il Consiglio regionale ha approvato


Il Presidente della Giunta regionale

Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità” e successive modificazioni.


1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 31 maggio
2001, n. 12 le parole: “regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 “Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati” ” sono sostituite dalle seguenti: “decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 “Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273” ”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 è inserito il seguente:
“1 bis. Il marchio di cui al comma 1 identifica le produzioni agricole e agro-alimentari ottenute nell’ambito di un sistema di qualità alimentare che risponde a tutti i seguenti requisiti:
a) la specificità del prodotto finale deriva da obblighi tassativi concernenti i metodi di ottenimento che garantiscono caratteristiche specifiche, compresi i processi di produzione, oppure una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in terminidi sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;
b) il metodo di ottenimento di ciascun prodotto è descritto in un disciplinare di produzione vincolante il cui rispetto è verificato da un organismo di controllo indipendente;
c) il sistema di qualità è aperto a tutti i produttori;
d) il sistema di qualità è trasparente e assicura una tracciabilità completa dei prodotti;
e) il sistema di qualità risponde agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili;
f) il rispetto dell’applicazione dei principi della produzione integrata, qualora regolamentati per la particolare produzione.”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 è inserito il seguente:
“3 bis. Nella fase di predisposizione dei disciplinari e dei relativi piani di controllo per i prodotti da ammettere al marchio regionale, nonché per la valutazione periodica dell’andamento del sistema, la Giunta regionale si avvale di esperti di enti regionali, dell’università, delle istituzioni della ricerca scientifica, del sistema delle certificazioni, che possono affiancare le organizzazioni di produttori (OP) e le associazioni di prodotto.”.


ARTICOLO 2
Abrogazione dell’articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità” e successive modificazioni.


1. L’articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 è abrogato.


ARTICOLO 3
Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità” e successive modificazioni.


1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 è sostituito dal seguente:
“1. I disciplinari di produzione di cui al comma 3 dell’articolo 2 devono prevedere il rispetto di tutti i requisiti indicati al comma 1 bis dell’articolo 2.”.


ARTICOLO 4
Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità” e successive modificazioni e abrogazione dell’articolo 16 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alle leggi finanziarie 2003 e 2004 in materia di usi civici e foreste, pesca, agricoltura e bonifica”.


1. Al comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, sono aggiunte, in fine, le parole: “o sue successive modificazioni, nonché autorizzati o designati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ad effettuare attività di controllo sulle denominazioni di origine (DOP) e sulle indicazioni geografiche (IGP), ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006.”.
2. Il comma 3 bis dell’articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, introdotto dal comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5, è abrogato.
3. Il comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5, è abrogato.


ARTICOLO 5
Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità” e successive modificazioni.


1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 le parole: “sull’uso del marchio da parte dei soggetti interessati” sono sostituite dalle seguenti: “sull’attività effettuata dagli organismi di controllo di cui al comma 3 dell’articolo 5”.


ARTICOLO 6
Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità” e successive modificazioni.


1. Al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 le parole “attività di vigilanza di cui all’articolo 7” sono sostituite dalle parole “attività di controllo di cui all’articolo 5”.


ARTICOLO 7
Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità” e successive modificazioni.


1. La lettera c), comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, come sostituita dal comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 1 marzo 2002, n. 5, è sostituita dalla seguente:
“c) concorre, nel limite massimo previsto dall’allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 per le misure di sostegno di cui all’articolo 32 del medesimo regolamento, alle spese per l’effettuazione dei controlli previsti dall’articolo 5, da parte dei soggetti terzi indipendenti.”.


ARTICOLO 8
Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari diqualità” e successive modificazioni.


1. Il comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 è abrogato.


ARTICOLO 9
Abrogazione dell’articolo 12 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità” e successive modificazioni.


1. L’articolo 12 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 è abrogato.


ARTICOLO 10
Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità” e successive modificazioni.


1. L’articolo 13 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 è così sostituito:
“Art. 13 - Compatibilità comunitaria.
1. Agli aiuti soggetti a notifica della presente legge non può essere data esecuzione prima che la Commissione europea abbia adottato una decisione di autorizzazione dell’aiuto ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 88 del trattato CE.
2. Agli aiuti compatibili con il mercato comune e non soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88 del trattato CE si applicano i regolamenti adottati dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio del 7 maggio 1998 sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali.
3. I benefici di cui ai provvedimenti attuativi previsti dalla presente legge sono soggetti alle procedure di verifica di compatibilità di cui al presente articolo e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.”.


Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione veneta.


E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 19 marzo 2009


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