Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Finalità.
1. La Regione del Veneto riconoscendo la musica quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, di insostituibile valore sociale e formativo della persona, promuove e sostiene la musica giovanile come forma di comunicazione, aggregazione e condivisione e quale opportunità per lo sviluppo di nuove professionalità e attività lavorative.
ARTICOLO 2
Interventi regionali per la musica giovanile.
1. La Giunta regionale, con il concorso degli enti locali, definisce programmi triennali per lo sviluppo delle attività musicali giovanili, nonché dei servizi e delle strutture ad esse collegate, con l’obiettivo di una equilibrata diffusione nell’intero territorio regionale.
2. I programmi di cui al comma 1 si articolano in:
a) interventi volti a favorire la diffusione della musica giovanile negli istituti del sistema di istruzione e formazione e nelle Università degli studi, mediante il sostegno a forme di collaborazione attivate tra istituzioni scolastiche, enti ed istituzioni teatrali ed altri soggetti operanti nel settore musicale;
b) interventi di promozione e sostegno alla realizzazione di servizi e strutture destinate ad iniziative di ricerca, di produzione e di fruizione musicale, con priorità a quelle rivolte ai giovani;
c) interventi volti a favorire iniziative promosse da enti pubblici e soggetti privati, finalizzati alla formazione professionale e al perfezionamento, in Italia e all’estero, di giovani, esecutori ed operatori del settore musicale e di settori ad esso correlati.
ARTICOLO 3
Norma finanziaria.
1. Alle spese correnti derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificate in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011, si provvede con le risorse allocate nell’upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", partita n. 7, del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011; contestualmente la dotazione dell’upb U0166 "Promozione dello spettacolo" viene aumentata di euro 100.000,00 in ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011.
2. Alle spese d’investimento derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificate in euro 300.000,00 per l’esercizio 2009 e in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010 e 2011, si provvede con le risorse allocate nell’upb U0186 "Fondo speciale per le spese d’investimento", partita n. 6, del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011; contestualmente la dotazione dell’upb U0169 "Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di
culto" viene aumentata di euro 300.000,00 nell’esercizio 2009 e di euro 200.000,00 in ciascuno degli esercizi 2010 e 2011.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 19 marzo 2009