NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana
|
|
|
|
Indietro
|
Legge regionale 19 luglio 1995, n. 80
|
Disciplina delle professioni di guida turistica, accompagnatore turistico ed interprete turistico
|
|
Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
Titolo I OGGETTO DELLA LEGGE E DEFINIZIONE DELLE ATTVITà
ARTICOLO 1 Oggetto della legge
1. La presente legge, in attuazione dei principi di cui all' articolo 11 della legge 17 maggio 1983, nº 217 “Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell' offerta turistica”, disciplina l' esercizio delle attività professionali di guida turistica, accompagnatore turistico e interprete turistico.
ARTICOLO 2 Definizione dell' attività di guida turistica
1. è guida turistica chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi con lo scopo di illustrare le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, nonchè le risorse produttive del territorio. 2. L' attività di guida turistica corrisponde ad ogni effetto anche a quella di guida turistica specializzata individuata dalla sentenza della Corte di Giustizia della Comunità europea C/ 180/ 89 e sottoposta alla disciplina degli articoli 59 e 60 del Trattato di Roma.
ARTICOLO 3 Definizione dell' attività di accompagnatore turistico 1. è accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi durante viaggi attraverso il territorio nazionale od estero per curare l' attuazione dei programmi di viaggio e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la durata, fornendo significative informazioni di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell' ambito di competenza delle guide turistiche.
ARTICOLO 4 Definizione dell' attività di interprete turistico
1. è interprete turistico chi, per professione, presta la propria opera di traduzione nell' assistenza a turisti stranieri, al di fuori dell' ambito di competenza delle guide e degli accompagnatori turistici.
Titolo II AURTORIZZAZIONE ALL' ESERCIZIO DELLE ATTIVITà DI GUIDA TURISTICA ACCOMPAGNATORE TURISTICO E INTERPRETE TURISTICO
ARTICOLO 5 Autorizzazione all' esercizio dell' attività
1. Per l' esercizio delle professioni di cui all' articolo 1 della presente legge è necessario il possesso dell' autorizzazione.
ARTICOLO 6 Rilascio dell' autorizzazione
1. L' autorizzazione di cui all' artioclo 19, comma 1, numero 2, del DPR 24 luglio 1977, n. 616, è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente per i residenti in Toscana. 2. Per l' esercizio della professione di guida turistica in Toscana da parte di cittadini non residenti, l' autorizzazione viene rilasciata dal Comune della Toscana ove il ricorrente abbia eletto domicilio. 3. Per i cittadini italiani non residenti in Toscana e per cittadini di altri Stati membri della Unione Europea che vogliano esercitare l' attività di accompagnatore turistico e interprete turistico in Toscana sono validi i provvedimenti autorizzati all' esercizio delle professioni rilasciati dalle competenti autorità ai sensi delle rispettive legislazioni in materia. 4. Nel caso di cambiamento di residenza, il Comune che abbia rilasciato l' autorizzazione trasferisce gli atti relativi a questa al nuovo Comune di residenza. 5. Il Comune informa tempestivamente la Giunta regionale dell' adozione dei provvedimenti di cui al comma 1.
ARTICOLO 7 Requisiti per il rilascio dell' autorizzazione
1. Il rilascio dell' autorizzazione è subordinato al possesso: a) dell' attestato di idoneità professionale di cui all' articolo 14; b) dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 12 del TULPS approvato con RDL 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni; c) dei requisiti previsti dalle norme in materia di prevenzione contro la criminalità mafiosa. 2. Sono validi ai fini del rilascio dell' autorizzazione per l' esercizio delle attività di accompagnatore turistico e interprete turistico: a) l' attestato di idoneità professionale conseguito in altra Regione; b) l' autorizzazione all' esercizio rilasciata in altra Regione.
ARTICOLO 8 Esercizio delle attività
1. L' autorizzazione consente l' esercizio delle attività di cui agli articoli 2, 3, 4, solo nei limiti risultanti dall' attestato di idoneità professionale. 2. Per le guide turistiche l' esercizio dell' attività è consentito: a) negli ambiti provinciali per i quali è stata conseguita l' idoneità . La provincia di Firenze è disciplinata in due ambiti territoriali: Firenze - Fiesole e il restante territorio provinciale; b) senza limiti territoriali, nella specializzazione in particolari settori tematici ove la stessa guida turistica abbia conseguito l' ulteriore idoneità : c) per la visita di musei, gallerie, opere d' arte, ville scavi archeologici per i quali sia stato conseguita ulteriore specifica idoneità .
ARTICOLO 9 Domanda di autorizzazione
1. La domanda diretta ad ottenere il rilascio dell' autorizzazione di cui all' articolo 5 deve essere presentata al Comune competente e deve specificare: a) le generalità del richiedente; b) il possesso dei requisiti di cui all' articolo 7, comma 1; c) l' attività professionale per la quale si richiede l' autorizzazione; d) il luogo nel quale l' interessato ha eletto il proprio domicilio nei casi di cui all' articolo 6, comma 2. 2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: a) certificato di cittadinanza e residenza; b) certificato generale del casellario giudiziale e certificato penale dei carichi pendenti; c) documentazione ai sensi di legge relativa ai requisiti di cui all' articolo 7, comma 1, lettera c); d) attestato di idoneità o autorizzazione all' esercizio di cui all' articolo 7, comma 2.
ARTICOLO 10 Contenuto dell' autorizzazione
1. L' autorizzazione contiene le generalità dell' interessato, l' attività professionale per il cui esercizio è rilasciata, gli estremi dell' attestato di idoneità professionale, gli ambiti territoriali e le ulteriori idoneità di cui all' articolo 8, comma 2. 2. A domanda dell' interessato il Comune annota sull' autorizzazione e sulla corrispondente tessera di cui al comma 3 gli ulteriori ambiti di competenza e le altre idoneità risultanti dal superamento degli esami integrativi. 3. Il Comune rilascia una tessera di identità personale, munita di fotografia dell' intestatario, con i contenuti dell' autorizzazione, nonchè un distintivo di riconoscimento, secondo le modalità e le prescrizioni stabilite dalla Giunta regionale.
ARTICOLO 11 Autorizzazione a cittadini stranieri
1. Per l' esercizio delle professioni di cui agli articoli 2, 3, 4 i cittadini appartenenti a paesi membri della Unione Europea sono equiparati ai cittadini italiani e sono soggetti all' osservanza delle norme di cui alla presente legge. 2. Per il rilascio dell' autorizzazione di esercizio della professione di guida turistica ai cittadini di altri Stati membri dell' Unione Europea, già abilitati all' esercizio della professione nello Stato membro di provenienza, valgono le norme del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319. 3. Per il rilascio dell' autorizzazione di esercizio agli accompagnatori turistici e agli interpreti turistici cittadini di altri stati membri della Unione Europea valgono le norme previste dal DLegvo 23 novembre 1991, n. 391. 4. Fermo quanto previsto dall' articolo 6, comma 3, si applicano le norme di cui all' articolo 13 del RDL 18- 1- 1937, n. 448 agli accompagnatori turistici appartenenti a Stati membri della Unione Europea dove l' esercizio della professione non è sottoposto a regime autorizzatorio e dai quali provengono in accompagnamento di stranieri, nonchè agli accompagnatori turistici cittadini di paesi stranieri non appartenenti all' Unione Europea.
ARTICOLO 12 Rinnovo dell' autorizzazione
1. L' autorizzazione è rinnovata dal Comune competente entro il 31 gennaio di ogni anno a domanda dell' interessato, su presentazione della documentazione ai sensi di legge relativa ai requisiti di cui all' articolo 7, comma 1, lett c). 2. Il mancato rinnovo per uno o più anni non comporta la decadenza dell' autorizzazione.
ARTICOLO 13 Esenzioni dall' obbligo dell' autorizzazione
1. è esente dall' obbligo di munirsi della autorizzazione di cui all' articolo 5: a) chi, dipendente di enti pubblici, svolge attività disciplinate dalla presente legge per l' espletamento di compiti istituzionali dell' ente e nell' ambito di iniziative da esso promosse e realizzate, munito di documento di riconoscimento quale dipendente: b) chi, su incarico del Comune e munito della relativa attestazione, in ragione di conoscenze specialistiche di cui abbia notoriamente possesso, svolga anche volontariamente, attività divulgativa del patrimonio di interesse turistico - culturale esistente nel territorio del medesimo Comune.
Titolo III IDONEITà PROFESSIONALE
ARTICOLO 14 Idoneità professionale
1. la Giunta regionale, con provvedimento pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, indice ogni anno prove d' esame scritte, orali e pratiche per l' accertamento della idoneità all' esercizio delle professioni di cui all' articolo 1, fissandone modalità e termini. Con il medesimo provvedimento sono individuate le ulteriori idoneità ai sensi dell' articolo 8, comma 2. 2. L' esame d' idoneità accerta le conoscenze necessarie allo svolgimento delle attività di cui agli articoli 2, 3 e 4. L' esame accerta in particolare la conoscenza dell' organizzazione e legislazione in materia turistica, dei compiti e norme di esercizio delle singole professioni e della lingua italiana parlata e scritta. Inoltre l' esame accerta: a) per le guide turistiche, la conoscenza di almeno una lingua straniera, delle opere d' arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali, in relazione a quanto previsto dall' artioclo 8, comma 2; b) per gli accompagnatori turistici, la conoscenza di almeno una lingua straniera, della geografia turistica e della tecnica turistica. 3. Sono ammessi agli esami di cui al comma 1 i candidati in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Unione Europea; b) età non inferiore ad anni 18; c) diploma di maturità di scuola media superiore. Per gli aspiranti all' esercizio della professione di cui all' articolo 3 è sufficiente il diploma di qualifica di accompagnatore turistico rilasciato dagli istituti Professionali di Stato. 4. Nella domanda di ammissione i candidati devono altresì indicare: a) la lingua o le lingue straniere nelle quali intendono essere esaminati; b) l' ambito o gli ambiti o le ulteriori idoneità di cui all' articolo 8, comma 2, qualora intendono esercitare la professione di guida turistica. 5. Per l' ammissione all' esame è dovuto un concorso spese da versarsi nella misura e nei modi stabiliti nel provvedimento di cui al comma 1. 6. Al termine delle prove la Giunta regionale, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva l' elenco degli idonei all' esercizio delle singole professioni di cui all' articolo 1 della presente legge e rilascia, a chi abbia superato positivamente l' esame, un attestato d' idoneità valido ai fini dell' ottenimento della autorizzazione all' esercizio. Sull' attestato sono indicate la lingua o le lingue straniere per le quali è stata conseguita l' idoneità , nonchè , per le guide turistiche, l' ambito territoriale e le ulteriori idoneità di cui all' articolo 8, comma 2.
ARTICOLO 15 Commissioni giudicatrici d' esame
1. La Giunta regionale, con provvedimento pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, determina la composizione e le modalità di funzionamento delle Commissioni giudicatrici dell' esame d' idoneità all' esercizio delle professioni di cui all' articolo 1. 2. Ai componenti la Commissione e al Segretario spettano i compensi previsti per le Commissioni giudicatrici di esame dei concorsi di ammissione del personale regionale, nei limiti indicati dall' art. 36 della LR 21- 8- 1989, n. 51.
ARTICOLO 16 Corsi di preparazione, aggiornamento e specializzazione
1. La Regione e le Province, nell' ambito delle rispettive competenze, possono promuovere interventi formativi finalizzati: a) al conseguimento della preparazione agli esami d' idoneità ; b) all' aggiornamento della professionalità ; c) all' ulteriore specializzazione nella professione. 2. Gli interventi di cui al comma precedente non abilitano all' esercizio delle professioni disciplinate dalla presente legge. I soggetti interessati ne sono messi a conoscenza fin dal momento della loro ammissione ai corsi.
ARTICOLO 17 Integrazioni all' idoneità professionale
1. Chiunque, in possesso dell' autorizzazione di cui all' articolo 5, intenda estendere l' esercizio della professione ad ulteriori lingue straniere o, nel caso delle guide turistiche, ad altri ambiti e ulteriori idoneità di cui all' articolo 8, comma 2, sostiene una prova integrativa, limitata all' accertamento delle conoscenze relative a tale estensione. 2. Chiunque, in possesso dell' autorizzazione all' esercizio della professione di guida o di accompagnatore o di interprete turistico intenda ottenere l' autorizzazione all' esercizio di una delle altre professioni, è esonerato dal sostenere la prova nelle lingue straniere per le quali risulti già idoneo e nella materia di organizzazione e legislazione turistica.
ARTICOLO 18 Registri regionali delle guide, interpreti e accompagnatori turistici
1. Presso gli uffici della Giunta regionale sono tenuti ed aggiornati i registri regionali degli esercenti le singole professioni disciplinate dalla presente legge. 2. Sui medesimi registri sono annotati i provvedimenti modificativi dei contenuti e dell' efficacia dell' autorizzazione comunicati dal Comune che li ha assunti.
ARTICOLO 19 Compensi professionali
1. I compensi per le prestazioni professionali di cui alla presente legge sono determinati di concerto dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e comunicati entro il 31 ottobre di ogni anno, per l' anno successivo, alla Giunta regionale. Si considerano maggiormente rappresentative le associazioni di categoria che documentino alla Giunta regionale l' iscrizione di almeno 50 soci. 2. I compensi di cui al comma 1 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 3. In caso di mancato adempimento di quanto stabilito dal comma 1, i compensi sono liberamente determinati da ogni singolo esercente e comunicati entro il 30 novembre alla Giunta regionale. 4. è vietato applicare compensi diversi da quelli comunicati ai sensi della presente legge.
Titolo IV DIVIETI, VIGILANZA E SANZIONI
ARTICOLO 20 Divieti
1. Alle guide, agli accompagnatori e agli interpreti turistici è vietato esercitare, nei confronti dei turisti, attività di carattere commerciale, di concorrenza alle agenzie di viaggio, di procacciamento, diretto o indiretto, di clienti a favore di alberghi e altri pubblici esercizi, imprese di trasporto, imprese commerciali, artigiane, industriali e simili.
ARTICOLO 21 Vigilanza e controllo. Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni
1. L' attività di vigilanza e controllo è esercitata dai Comuni. Le sanzioni pecuniarie sono applicate dal Comune nel cui territorio è stata accertata la violazione. 2. L' accertamento delle violazione e la irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui alla presente legge sono effettuati secondo la legge 24 novembre 1981, n. 689. 3. I proventi delle sanzioni pecuniarie previste dall' articolo 22 della presente legge sono introitati dal Comune sul cui territorio è stata accertata la violazione, 4. Il medesimo Comune provvede all' invio di copia dei verbali di accertamento delle infrazioni al Comune che ha rilasciato l' autorizzazione.
ARTICOLO 22 Sanzioni pecuniarie
1. L' esercizio delle attività professionali di cui all' articolo 1 svolto senza l' autorizzazione rilasciata dal Comune comporta l' applicazione della sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a Lº 5.000.000. 2. Chiunque eserciti le attività professionali di cui all' articolo 1 al di fuori dei limiti previsti dall' articolo 8 e risultanti dall' autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa di Lº 500.000 a L. 2.500.000. 3. Chiunque, per lo svolgimento di una propria attività , si avvalga di soggetti non autorizzati all' esercizio delle professioni di cui alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa da Lº 1.000.000 a L. 5.000.000 4. Chiunque, per lo svolgimento di una propria attività , si avvalga di soggetti autorizzati ai sensi della presente legge per l' esercizio delle professioni di cui all' articolo 1 al di fuori dei limiti risultanti dall' autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 500.000 a Lº 2.500.000. 5. Chiunque contravvenga al divieto di cui all' articolo 19, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 1.500.000. 6. Chiunque contravvenga al divieto di cui all' articolo 20, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 3.000.000. 7. Chiunque, in possesso di autorizzazione, eserciti l' attività professionale senza aver provveduto al rinnovo così come disposto all' articolo 12, ovvero non presenti ad un controllo la tessera di identità 0 personale, ovvero non esibisca il segno distintivo, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 500.000.
ARTICOLO 23 Sospensione e revoca
1. Il Comune che ha rilasciato l' autorizzazione provvede, a seguito delle comunicazioni di cui all' articolo 21, comma 4, alla sospensione della medesima per un periodo da uno a sei mesi quando le infrazioni di cui all' articolo 22, comma 2, 3, 4, 5, 6, ancorchè diverse, siano state commesse per la terza volta nell' arco di due anni. 2. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, il Comune che ha rilasciato l' autorizzazione può provvede, sentito l' interessato, alla sospensione dell' autorizzazione medesima per un periodo da uno a sei mesi, quando nei confronti della guida, dell' accompagnatore o dell' interprete turistico sia stata giudizialmente accertata la responsabilità per illecito civile o penale commesso nell' esercizio della professione. 3. Il Comune che ha rilasciato l' autorizzazione provvede alla revoca qualora: a) il titolare perda taluno dei requisiti di cui all' articolo 7, comma 1, lettere b) e c); b) la autorizzazione sia stata già sospesa ai sensi del presente articolo per due volte e sussistano i presupposti per una nuova sospensione; c) nel caso in cui sia stata comunque rilasciata una nuova autorizzazione a chi abbia subito il provvedimento di revoca senza che sia trascorso il termine di cui al comma 5. 4. In caso di sospensione e di revoca il Comune provvede al ritiro della tessera di identità personale e del distintivo di cui all' articolo 10, comma 3. 5. Nel caso previsto dal comma 3), lettera a), qualora l' interessato riacquisti i necessari requisiti, la autorizzazione può essere nuovamente rilasciata. Nel caso previsto dal comma 3, lettera b), l' autorizzazione non può essere nuovamente rilasciata prima di tre anni. Nel caso previsto dal comma 3, lettera c), l' autorizzazione non può più essere rilasciata. 6. I provvedimenti di sospensione e revoca previsti dal presente articolo debbono essere notificati agli interessati. Copia del provvedimento deve essere inviata agli uffici della Giunta regionale per l' annotazione.
Titolo V NORME SPECIALI E FINALI
ARTICOLO 24 Ingresso gratuito
1. Le guide munite di autorizzazione, nell' esercizio della propria attività professionale, sono ammesse gratuitamente in tutti i musei, le gallerie, i monumenti di proprietà della Regione o di Enti locali. 2. La disposizione di cui al primo comma si applica altresì agli interpreti turistici, muniti di autorizzazione, nel caso in cui affianchino le guide turistiche.
ARTICOLO 25 Norma transitoria
1. I soggetti in possesso della licenza rilasciata ai sensi dell' articolo 123 del RD 18- 6- 1981 n. 773 e dell' articolo 19 del DPR 24- 7- 1977, n. 616 alle guide, agli accompagnatori e agli interpreti turistici e coloro che hanno conseguito l' idoneità nei concorsi banditi dalla Regione Toscana ai sensi del RDL 18 gennaio 1937 n. 448 hanno diritto ad ottenere l' autorizzazione di cui all' articolo 5 ai sensi e per gli effetti della presente legge. 2. I Comuni, su istanza degli interessati da presentare entro 180 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, provvedono alla sostituzione delle licenze e al rilascio delle autorizzazioni agli idonei ai sensi della presente legge e ne danno tempestiva comunicazione alla Giunta regionale. 3. Le guide turistiche in possesso di licenza ed i soggetti in possesso di idoneità di cui al comma 1 abilitati per singole località non coincidenti con un ambito provinciale possono ottenere l' estensione dell' autorizzazione all' intero ambito provinciale mediante esame integrativo da sostenere nella sessione straordinaria di esami di cui al comma 5. In deroga a quanto previsto dalla presente legge, essi possono continuare a mantenere l' ambito originario di esercizio della professione. 4. Le guide turistiche in possesso di licenza e i soggetti in possesso di idoneità di cui al comma 1 abilitati all' esercizio delle professioni di guida per l' intero territorio della provincia di Firenze ottengono l' autorizzazione per gli ambiti Firenze - Fiesole, per il resto del territorio provinciale e per la provincia di Prato. Le guide turistiche in possesso di licenza e i soggetti in possesso di idoneità di cui al comma 1 abilitati per la località di Firenze ottengono l' autorizzazione per l' ambito Firenze - Fiesole. 5. Entro il 31- 12- 1995 la Giunta regionale indice una sessione straordinaria di esame di idoneità per guida turistica, accompagnatore turistico e interprete turistico. A tale sessione possono partecipare: a) coloro che, in possesso dei requisiti di cui all' articolo 14, comma 3, e privi di altra attività lavorativa al momento della domanda di partecipazione all' esame, dimostrino di aver svolto, entro la data del 31- 12- 1994, per almeno tre anni nell' ultimo quinquennio e per almeno sessanta giorni in ciascun anno, attività analoghe a quelle di cui all' articolo 1. Ai fini di cui sopra i soggetti interessati devono presentare documenti validi ai fini fiscali, deliberazioni di incarico da parte di enti pubblici, attestazioni rilasciate, nel detto quinquennio, da agenzie di viaggio o da guide turistiche per prestazioni d' opera rese in loro favore. L' esame è orale ed accerta le conoscenze di cui all' articolo 14, comma 2; b) le guide turistiche di cui al comma 3) che intendono estendere l' autorizzazione all' intero ambito provinciale. L' esame è orale e limitato alle conoscenze relative alla parte di territorio oggetto dell' estensione. 6. Sono revocati i bandi di concorso per guida turistica pubblicati dalla Regione ai sensi del RDL 18 gennaio 1937 n. 448 qualora l' espletamento delle prove non risulti fondamentalmente avviato, con la convocazione dei candidati, entro 90 giorni dall' entrata in vigore della presente legge. Le Commissioni esaminatrici eventualmente costituite allo scopo sono disciolte. Le domande di ammissione ai concorsi giacenti presso i Comuni sono trasmesse alla prima sessione ordinaria di esami indetta ai sensi dell' articolo 14, comma 1, senza aggravio di spese, nonchè non siano in possesso del requisito di cui all' articolo 14, comma 3, lett c). 7. I concorsi per guida turistica banditi ai sensi del RDL 18 gennaio 1937 n. 448 per i quali risulti formalmente avviato l' espletamento delle prove con la convocazione dei candidati entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, sono portati a termine e gli idonei possono ottenere la autorizzazione di esercizio con le modalità di cui al comma 3 del presente articolo. 8. In sede di prima applicazione la Giunta regionale adotta il provvedimento di cui all' articolo 14, comma 1 entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 26 Abrogazioni e norme in vigore
1. La presente legge sostituisce la disciplina prevista per le guide, gli interpreti e gli accompagnatori turistici dal RDL 18- 1- 1937 n. 448, convertito in legge 17- 6- 1937 n. 1249 e dal RD 6- 5- 1940 n. 635 salvo quanto stabilito dall' articolo 11, comma 3. 2. è abrogata la lett b), comma 1 dell' articolo 2 della LR 23- 2- 1988 n. 9, ad eccezione di quanto previsto per i maestri di sci. 3. è abrogata la LR 7- 11- 1988 n. 81.
ARTICOLO 27 Norma finanziaria
1. Agli oneri di cui agli articoli 14, commi 1, 15 e25, comma 5, si fa fronte per l' anno 1995 e per i successivi esercizi con i fondi allocati sul capitolo 00720. 2. Agli oneri di cui all' articolo 16, decorrenti dall' anno 1996, si fa fronte da tale anno e per i successivi esercizi con legge di bilancio, imputando la spesa ai capitoli che finanziano la LR 31- 8- 1994, n. 70. 3. Il concorso spese di cui all' articolo 14, comma 5 viene introdotto a decorrere dall' anno 1995 e per i successivi esercizi sul capitolo 24120. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. è fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 19 luglio 1995 La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 22 giugno 1995 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 14 luglio 1995.
|
|
|
|
|

STAMPA QUESTA PAGINA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IL DUBBIO RAZIONALE E LA SUA PROGRESSIVA SCOMPARSA NEL GIUDIZIO PENALE
|
 |
Roma, 11 luglio 2022, in diretta facebook
11 luglio 2022in diretta facebookIntervengono:Avv. Antonino Galletti, Presidente del Consiglio dell'Ordine ...
|
 |
|
FORMAZIONE INTEGRATIVA IN MATERIA DI DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI
|
 |
Milano, giovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022, piattaforma Zoom meeting
4 incontrigiovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022 dalle 14.30 alle 18.30 su piattaforma ZoomDestinatariMediatori ...
|
 |
|
XXXVI CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI “LINGUA LINGUAGGI DIRITTI”
|
 |
Messina e Taormina, giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022
giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022Università degli Studi di Messina, Aula Magna Rettorato, ...
|
 |
|
LA FORMAZIONE DELL’AVVOCATO DEI GENITORI NEI PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA
|
 |
Napoli, 13 Ottobre 2022, Sala “A. Metafora”
Webinar su piattaforma CISCO WEBEX del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoliore 15.00 - 18.00Giovedì ...
|
|
|
|
|
|
|
Diritto penale delle società
L. D. Cerqua, G. Canzio, L. Luparia, Cedam Editore, 2014
|
 |
L'opera, articolata in due volumi, analizza approfonditamente i profili sostanziali e processuali del ...
|
 |
Trattato di procedura penale
G. Spangher, G. Dean, A. Scalfati, G. Garuti, L. Filippi, L. Kalb, UTET Giuridica
|
 |
A vent’anni dall’approvazione del nuovo Codice di Procedura Penale, tra vicende occasionali, riforme ...
|
 |
Formulario degli atti notarili 2014
A. Avanzini, L. Iberati, A. Lovato, UTET Giuridica, 2014
|
 |
Il formulario soddisfa le esigenze pratiche del notaio, poiché consente di individuare, mediante una ...
|
 |
Manuale di diritto amministrativo 2014
F. Caringella, Dike Giuridica Editrice, 2014
|
 |
Nel corso dell'ultimo anno le incessanti fatiche della giurisprudenza hanno dato vitalità all'introduzione, ...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|