NORMATIVA
Normativa regionale - Umbria
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Legge regionale 19 giugno 2006, n. 9
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Modificazioni della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, concernente: “Norme in materia di forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse – Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale”.
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Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1 (Modificazioni all’art. 29 l.r. 18/2003)
1. All’art. 29 della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 sono soppresse le parole “della durata massima di cinque anni e decrescenti a partire dal terzo anno”; b) il comma 6 è abrogato. Formula Finale: La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Data a Perugia, addì 19 giugno 2006 LORENZETTI
NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE) ? La legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, recante “Norme in materia di forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse – Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale”, è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 8 ottobre 2003, n. 42. Nota all’art. 1: ? Il testo vigente dell’art. 29 della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 (si veda la nota al titolo della legge), così come modificato dalla presente legge, è il seguente: «Art. 29.(Criteri per la concessione di incentivi alle forme associative)1. Il programma di riordino territoriale specifica i criteri per la corresponsione degli incentivi alle diverse forme di gestione associata, tenendo conto prioritariamente della tipologia delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata oltreché della popolazione interessata. 2. Il programma prevede l’erogazione di contributi ordinari annuali, da erogarsi all’atto del conferimento delle funzioni alle Comunità montane, all’atto della costituzione di unioni di comuni e di associazioni intercomunali ovvero in sede di prima attuazione della presente legge per quelle unioni, associazioni, o Comunità montane, che all’entrata in vigore della presente legge siano già state costituite e/o gestiscono in forma associata funzioni e/o servizi. 3. Nella determinazione dell’importo dei contributi ordinari è prevista in ogni caso una maggiorazione per le unioni e le Comunità montane. 4. È prevista in ogni caso una maggiorazione per le forme associative delle quali fanno parte comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in ragione del numero degli stessi e avuto riguardo in particolare alla gestione associata dei servizi educativi-scolastici e socio-sanitari quando in essa è preminente lo scopo di favorire la permanenza di tali servizi nei comuni di minore dimensione demografica. 5. Nella determinazione dell’importo del contributo ordinario, sono preferite le funzioni e i servizi gestiti tramite uffici comuni o che comunque implicano una maggiore integrazione tra gli uffici ed il personale dei comuni aderenti. Il contributo ordinario si computa con esclusivo riferimento alle funzioni ed ai servizi svolti effettivamente in forma associata da almeno i tre quinti dei comuni ricompresi nella Comunità montana, e dalla totalità degli stessi nell’unione o nell’associazione. 6. Abrogato. . I contributi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse nell’anno precedente, laddove non sia comprovata l’effettiva gestione associata dei servizi. 8. Il programma può prevedere altresì l’erogazione di contributi straordinari concessi sulla base di specifiche richieste connesse a programmi e progetti di particolare rilevanza per lo sviluppo delle funzioni e dei servizi in forma associata avanzate dalla Comunità montana o dalla unione di comuni. 9. La concessione dei contributi ordinari e straordinari in ogni caso è effettuata nei limiti delle previsioni annuali di bilancio. Se il totale dei contributi massimi, erogabili sulla base delle domande presentate, eccede le risorse finanziarie impegnabili, il contributo spettante a ciascuno dei richiedenti è ridotto in proporzione.».
Nota alla dichiarazione d’urgenza: Si trascrive, per opportuna conoscenza, il testo dell’articolo 38, comma 1, dello Statuto della Regione Umbria: «Art. 38, comma 1. – La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla sua promulgazione da parte del Presidente della Regione ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione, salvo che la legge preveda un termine diverso.».
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