NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana
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Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9
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Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti.
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Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1 Principi fondamentali
1. La Regione Toscana garantisce il principio della libertà di scelta terapeutica del paziente e la libertà di cura del medico in adesione ai principi del codice di deontologia medica, nell’ambito di un rapporto consensuale ed informato tra medico e paziente. 2. La Regione tutela l’esercizio delle medicine complementari all’interno delle norme contenute nella presente legge e nel quadro delle competenze assegnate alle regioni dal titolo V della Costituzione, e riconosce il diritto dei cittadini di avvalersi degli indirizzi diagnostici e terapeutici delle discipline, di cui all’articolo 2. L’esercizio delle stesse è affidato ai medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti.
ARTICOLO 2 Medicine complementari
1. Le disposizioni normative della presente legge riguardano le seguenti medicine complementari: a) agopuntura; b) fitoterapia; c) omeopatia.
ARTICOLO 3 Elenchi dei medici esercenti medicine complementari
1. Gli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti istituiscono elenchi di professionisti esercenti le medicine complementari di cui all’articolo 2 della presente legge, rilasciano specifica certificazione circa il possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c). 2. Possono iscriversi agli elenchi di cui al presente articolo, i medici chirurghi, gli odontoiatri, i medici veterinari e i farmacisti in possesso dei titoli previsti dall’articolo 5, comma 1, lettera c). 3. Ai fini dell’iscrizione nei suddetti elenchi, gli ordini rilasciano la certificazione di cui al comma 1 nell’ambito di un protocollo di intesa redatto con la Giunta regionale.
ARTICOLO 4 Commissione per la formazione
1. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce, presso la direzione generale Diritto lla salute e politiche di solidarietà, la commissione per la formazione nelle medicine complementari esercitate dai medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti. 2. La commissione di cui al comma 1 è composta secondo i seguenti criteri: a) il direttore generale della direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà, o un suo delegato, che la presiede; b) il dirigente responsabile del settore Formazione, promozione della salute, comunicazione e governo clinico della direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà; c) un farmacista di farmacia territoriale e un farmacista esperto di omeopatia e fitoterapia, indicati dall’ordine professionale; d) un rappresentante per ogni centro regionale di riferimento per le medicine complementari; e) due membri medici per ciascuno degli indirizzi medico-scientifici di cui all’articolo 2; f) un rappresentante di ciascuna delle università aventi sede in Toscana; g) un medico veterinario esperto in agopuntura animale; h) un medico veterinario esperto in omeopatia animale; i) otto esperti designati dal Consiglio sanitario regionale, di cui almeno: un medico di medicina generale, un medico esperto in medicinalegale, un esperto in farmacologia clinica, un farmacista, un pediatra di libera scelta, un odontoiatra, un medico veterinario. 3. La commissione di cui al comma 1, è nominata con deliberazione della Giunta regionale e dura in carica quattro anni; la qualifica di segretario della commissione è ricoperta da un funzionario della direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà; i membri, di cui al comma 2, lettere e), g), e h), sono nominati dalla Giunta regionale in base alla comprovata esperienza nel settore; 4. La commissione di cui al comma 1 presenta alla Giunta regionale un rapporto annuale sul lavoro svolto.
ARTICOLO 5 Compiti della commissione
1. La commissione di cui all’articolo 4 svolge i seguenti compiti: a) definisce, fatta salva la normativa regionale in materia, i criteri di accreditamento e verifica degli istituti di formazione extrauniversitaria, nelle singole discipline di medicine complementari previste dall’articolo 2, fermo restando la validità dei titoli, diplomi, attestati o ad essi equipollenti rilasciati dalle università ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo); b) determina le modalità di istituzione e di tenuta dell’elenco aggiornato degli istituti di formazione abilitati a rilasciare attestati riconosciuti ai fini della presente legge e ne cura il relativo monitoraggio; c) definisce i criteri sufficienti per l’ammissione all’elenco dei medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti che praticano le medicine complementari, di cui all’articolo 2; d) determina le modalità di istituzione e di tenuta dell’elenco toscano dei docenti nelle medicine complementari di cui all’articolo 2, nonché i criteri necessari per l’iscrizione agli stessi; e) provvede alla verifica dei criteri su cui definire i programmi di studio dei corsi accreditati; f) definisce le norme transitorie per il riconoscimento dei titoli conseguiti precedentemente e nei tre anni successivi all’entrata in vigore della presente legge; g) fornisce indicazioni alla Regione in merito alle forme di collaborazione della Regione con le università toscane per l’eventuale istituzione di corsi formativi.
ARTICOLO 6 Formazione
1. Gli istituti pubblici e privati di formazione, singolarmente o in associazione, che operano nel settore delle medicine complementari e che possono attestare, attraverso idonea documentazione, di ottemperare ai criteri indicati nell’articolo 5, comma 1, lettera a), e che adottano programmi di studio conformi ai criteri definiti ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera e), possono ottenere l’iscrizione all’elenco degli istituti di formazione accreditati dalla Regione, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b); il venire meno dei requisiti richiesti determina la revoca del riconoscimento.
ARTICOLO 7 Disposizioni transitorie
1. Per i primi tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, gli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti, provvedono all’iscrizione negli elenchi, di cui all’articolo 3, dei medici che risulteranno in possesso di titoli riconosciuti ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera f).
Formula Finale: La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. MARTINI Firenze, 19 febbraio 2007
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