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NORMATIVA
Normativa regionale - Puglia

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Legge regionale 19 dicembre 2008, n. 37
Norme in materia di attività professionali turistiche.
 
Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1
(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale in materia, riconosce e valorizza le professioni turistiche intervenendo sulla definizione delle relative attività, sulla declaratoria delle funzioni e sul sistema di accreditamento.
2. La Regione disciplina l’esercizio in Puglia delle attività professionali di cui al comma 1 al fine di migliorare la qualità dell’offerta dei servizi nell’ambito del settore, nonché a tutela del consumatore e per assicurare la piena fruizione turistica del territorio anche ai portatori di bisogni speciali.

ARTICOLO 2
(Definizione dei profili e declaratoria delle funzioni)

1. La Regione Puglia definisce le attività professionali turistiche di accompagnamento sulla base di quanto previsto dall’articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo) e successive modificazioni, dal comma 4 dell’articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 settembre 2002 (Recepimento dell’accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico). I relativi profili e funzioni sono definiti secondo quanto di seguito indicato:
a) è guida turistica chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone in visita a luoghi d’interesse culturale e paesaggistico, o comunque di rilevanza e attrattività turistica, al fine di illustrare gli aspetti storici, artistici, demo-etno-antropologici e produttivi del territorio e delle opere e manufatti ivi realizzati o conservati, al di fuori degli ambiti di attività che rientrano nella specifica competenza degli interpreti turistici;
b) è accompagnatore turistico chi, per attività professionale, accompagna sul territorio nazionale o all’estero persone singole o gruppi di persone in viaggi organizzati, curando l’attuazione dei programmi turistici all’uopo predisposti e assicurando assistenza ai partecipanti, nonché provvede a dare notizie e informazioni riguardanti elementi significativi d’interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori degli ambiti di attività che rientrano nella specifica competenza delle guide turistiche e degli interpreti turistici;
c) c) è guida ambientale escursionistica chi, per attività professionale, al fine di illustrare i caratteri paesaggistici, ambientali, faunistici, botanici e geomorfologici del territorio, accompagna e assiste persone singole o gruppi di persone in ambiti terrestri o acquatici, naturali o antropizzati, anche con riferimento ai percorsi escursionistici di cui alla legge regionale 25 agosto 2003, n.21 (Disciplina delle attività escursionistiche e reti escursionistiche della Puglia), alle aree naturali protette o comunque sottoposte a tutela, alle strutture di carattere espositivo-didattico appositamente dedicate, a esclusione di percorsi che presentano difficoltà di accesso e richiedono, a tal fine, l’uso di specifiche attrezzature;
d) è guida turistica sportiva chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone in attività turistico-sportive per le quali è richiesta la conoscenza e l’utilizzo di particolari tecniche, ovvero l’impiego di specifiche attrezzature, secondo quanto disposto dalla Giunta regionale.
2. La Regione riconosce, altresì, le attività professionali appresso indicate, definendone profili e funzioni nel modo seguente:
a) è interprete turistico chi svolge attività professionale a supporto di turisti stranieri, singoli o in gruppo, assistendoli mediante servizi di traduzione orale, finalizzati a una migliore conoscenza del territorio e delle sue peculiarità, presso uffici d’informazione e in occasione di viaggi turistici o visite guidate, al di fuori delle attività e funzioni riconosciute per le guide e gli accompagnatori turistici;
b) è operatore congressuale chi, per professione, svolge la propria opera nella organizzazione, realizzazione e gestione coordinata di iniziative a carattere convegnistico e congressuale, di conferenze e manifestazioni analoghe. L’attività svolta può altresì comprendere, ad esclusivo beneficio dei partecipanti agli eventi, servizi di prenotazione alberghiera e servizi di assistenza e trasferimento da e per le località in cui si svolgono le manifestazioni.
3. Le attività professionali, come individuate ai commi 1 e 2, sono svolte a titolo esclusivo. E’ pertanto fatto divieto di esercitare attività estranee al proprio profilo professionale nell’ambito delle prestazioni rese a servizio dei turisti. Tale divieto comprende, in particolare, attività di carattere commerciale, di concorrenza alle agenzie di viaggio, di procacciamento diretto o indiretto di clienti in favore di soggetti imprenditoriali operanti nei settori turistico-ricettivo, dei trasporti e della ristorazione, nonché del commercio, dell’artigianato e dei servizi. 4. Nello svolgimento delle rispettive attività professionali, i soggetti di cui al presente articolo sono tenuti a promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione a fini turistici del patrimonio culturale e ambientale del territorio, sensibilizzando i fruitori al rispetto dei beni e dei luoghi visitati.

ARTICOLO 3
(Sistema di accreditamento e competenze della Regione)

1. Al fine di migliorare la qualità dei servizi in ambito turistico, assicurare trasparenza a tutela dei consumatori e favorire l’incontro tra domanda e offerta, la Regione promuove un sistema di accreditamento per l’esercizio delle attività professionali di cui alla presente legge mediante l’istituzione di appositi elenchi provinciali e l’accertamento dei requisiti
di qualificazione professionale, ovvero del possesso di competenze e conoscenze specifiche, tecniche settoriali, linguistiche e del territorio regionale.
2. La Regione, sulla materia oggetto della presente legge, esercita l’attività di programmazione, di coordinamento e d’indirizzo generale, nonché il potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 22 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della regione e degli enti locali).

ARTICOLO 4
(Requisiti per l’accreditamento)

1. Per l’accreditamento degli esercenti le professioni turistiche, come definite dall’articolo 2, è necessario il possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) diploma d’istruzione secondaria di secondo grado o titolo di studio equipollente conseguito all’estero;
b) maggiore età;
c) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea.
Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione, ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, d’ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modifiche e integrazioni; d) idoneità psicofisica all’esercizio della specifica attività professionale; e) godimento dei diritti civili e politici.
2. È altresì necessario il possesso di specifici titoli, come di seguito indicati:
a) per l’esercizio dell’attività professionale di guida turistica, laurea almeno triennale in discipline afferenti alle materie turistiche, ovvero umanistiche, storico-artistiche o architettoniche;
b) per l’esercizio dell’attività professionale di accompagnatore turistico, laurea almeno triennale in discipline afferenti alle materie turistiche;
c) per l’esercizio dell’attività professionale di guida ambientale escursionistica:
1. laurea almeno triennale in discipline afferenti alle materie ambientali, ovvero biologiche e naturali, geologiche, agrarie o forestali; 2. titoli rilasciati da organismi riconosciuti che attestino la frequenza di corsi sulle attività tecniche connesse all’escursionismo ambientale;
d) per l’esercizio della professione di guida turistica sportiva, titoli rilasciati da organismi riconosciuti;
e) per l’esercizio dell’attività professionale di interprete turistico, laurea in lingue e letterature straniere o titolo equipollente;
f) per l’esercizio dell’attività professionale di operatore congressuale, laurea almeno triennale in discipline umanistiche ovvero afferenti alle materie turistiche o economiche.
3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, sono richiesti i seguenti requisiti generali di qualificazione:
a) un periodo di tirocinio operativo certificato in Puglia, di almeno tre mesi anche non continuativi, avente a oggetto attività connesse al proprio profilo professionale;
b) conoscenze specifiche, tecniche settoriali, di carattere linguistico e connesse al territorio di riferimento, qualora le stesse non siano state oggetto di corso di studi o abilitazioni, da valutarsi secondo quanto previsto dall’articolo 6.
4. La Giunta regionale è autorizzata a individuare requisiti e titoli equipollenti a quelli previsti dal comma 2, su proposta dell’Assessore al turismo e industria alberghiera, di concerto con l’Assessore al lavoro, cooperazione e formazione professionale, sentite le organizzazioni sindacali e di rappresentanza datoriale maggiormente rappresentative a livello regionale.
5. La Giunta regionale riconosce e valorizza specifici requisiti il cui possesso sia volto a soddisfare le esigenze dei portatori di bisogni speciali.

ARTICOLO 5
(Istituzione e tenuta degli elenchi)

1. Sono istituiti gli elenchi degli esercenti le professioni turistiche di cui all’articolo 2, tenuti dalle Province e suddivisi in base alle diverse figure professionali e specializzazioni previste dalla presente legge. I relativi dati sono trasmessi in via informatica alla Regione, con modalità che assicurino il costante aggiornamento degli stessi, e resi pubblici sul portale turistico regionale (www.viaggiareinpuglia.it).
2. In ordine alla tenuta degli elenchi, le Province provvedono alle attività finalizzate ad accertare il possesso dei titoli e dei requisiti previsti dalla presente legge, verificare e conservare la relativa documentazione e procedere agli adempimenti di cui all’articolo 6.
3. Sulla base di quanto disposto dalla Giunta regionale:
a) gli elenchi relativi alle attività professionali di guida turistica possono prevedere l’indicazione di specifiche aree tematiche di competenza;
b) gli elenchi relativi alle attività professionali di guida ambientale escursionistica e di guida turistica sportiva devono indicare le specifiche aree tematiche di competenza;
c) in tutti gli elenchi deve essere annotata l’eventuale specializzazione per l’accompagnamento dei portatori di bisogni speciali.
4. Coloro che esercitano le professioni turistiche di accompagnamento e sono abilitati all’esercizio in altre Regioni o altri Paesi membri dell’Unione europea possono richiedere l’iscrizione negli elenchi, previa verifica del possesso di competenze e conoscenze specifiche, tecniche settoriali, linguistiche e del territorio regionale, secondo quanto previsto dall’articolo 6.

ARTICOLO 6
(Accertamento dei requisiti di qualificazione)

1. Per l’iscrizione agli elenchi, oltre ai requisiti di cui all’articolo 4, le Province devono verificare che ciascun richiedente possegga i requisiti di qualificazione professionale previsti ovvero abbia competenze e conoscenze specifiche, tecniche settoriali, linguistiche e del territorio regionale.
2. L’accertamento di quanto previsto al comma 1 avviene mediante appositi esami, svolti dalle Province a cadenza almeno biennale, secondo procedure uniformate.
3. Coloro che sono già iscritti ad uno degli elenchi possono iscriversi a un altro, nell’ambito di una stessa Provincia, previo accertamento dei diversi requisiti specifici richiesti, con esclusione delle materie oggetto di precedente esame.
4. Il superamento delle prove di cui al comma 2 dà diritto all’iscrizione, su semplice domanda dell’interessato, nell’elenco di una o più Province.

ARTICOLO 7
(Deroghe e norme transitorie)

1. Con riferimento ai requisiti prescritti dall’articolo 4, comma 3, lettera b), nello svolgimento degli esami per l’iscrizione a uno o più elenchi provinciali è escluso l’accertamento della conoscenza delle materie che abbiano formato oggetto del proprio corso di studi o percorso di qualificazione, con specifico riguardo ai seguenti casi:
a) per l’esercizio dell’attività professionale di guida turistica,
qualora il soggetto sia in possesso di laurea in lettere con indirizzo in storia dell’arte, in beni culturali, in archeologia o titolo equipollente, ai sensi del comma 4 dell’articolo 10 del d.l. 7/2007 convertito dalla l. 40/2007;
b) per l’esercizio dell’attività professionale di guida ambientale escursionistica, qualora il soggetto abbia conseguito la qualifica prevista dall’articolo 14, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) ovvero sia in possesso di laurea in scienze biologiche con indirizzo bio-ecologico, di laurea in scienze ambientali, in scienze naturali o geologia;
c) per l’esercizio dell’attività professionale di interprete turistico, qualora il soggetto sia in possesso di laurea in lingue e letterature straniere o titolo equipollente.
2. Nei casi indicati al comma 1 permane l’obbligo di accertamento delle competenze e conoscenze specifiche che non abbiano formato oggetto del proprio corso di studi o percorso di qualificazione, secondo apposite modalità stabilite dalla Giunta regionale.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, in deroga a quanto disposto in merito dai precedenti articoli, è consentita l’iscrizione a uno o più degli elenchi provinciali previsti dall’articolo 5:
a) a coloro che già esercitano la professione di guida turistica o accompagnatore turistico in Puglia e che possono dimostrare fiscalmente di aver svolto tale attività consecutivamente per almeno un quinquennio negli ultimi dieci anni;
b) a coloro che possono dimostrare di avere esercitato, consecutivamente
per almeno un quinquennio negli ultimi dieci anni, attività professionale di guida turistica o accompagnatore turistico in Puglia, per conto di fondazioni senza scopo di lucro o per conto di enti morali, limitatamente all’elenco della Provincia sul cui territorio insiste la fondazione o l’ente morale;
c) a coloro che possono dimostrare di aver esercitato, consecutivamente per almeno un quinquennio negli ultimi dieci anni, attività professionale di guida ambientale escursionistica, per conto di enti parco, enti di gestione di aree naturali protette, centri o laboratori di educazione ambientale, musei naturalistici o altri enti e istituzioni scientifiche assimilabili, limitatamente all’elenco della Provincia in cui si è prevalentemente operato.
4. Ai fini dell’applicazione di quanto disposto al comma 3, riguardante l’attestazione dell’attività svolta, rilevano i seguenti elementi:
a) contratti di lavoro con specificazione delle mansioni;
b) fatture emesse, possesso di partita IVA, lettere d’incarico;
c) dichiarazioni dei redditi;
d) ricevute di pagamento d’imposte e di versamento di oneri previdenziali connessi all’attività professionale turistica per la quale si richiede l’iscrizione;
e) iscrizione negli appositi registri delle camere di commercio;
f) atti amministrativi e ogni altro genere di documento dal quale possa desumersi l’esercizio delle attività professionali turistiche per le quali si richiede l’iscrizione.
5. Laddove non sia possibile certificare i requisiti di cui al comma 3, lettera b), risulta efficace l’attestazione del solo rapporto di lavoro subordinato.
6. L’iscrizione di cui al comma 3 si ottiene in base a specifica domanda degli aventi diritto, da presentarsi a mezzo raccomandata A/R esclusivamente a una Provincia entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Nella domanda d’iscrizione gli interessati, oltre a certificare quanto disposto dai commi 3, 4 e 5, devono documentare il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 4, comma 1.
7. L’acquisizione del diritto all’iscrizione decorre dal novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda qualora non sia intervenuto diniego o richiesta di integrazione documentale. Entro gli stessi termini è fatto obbligo alle Province di procedere a verifiche e riscontri sulla documentazione presentata.

ARTICOLO 8
(Altre disposizioni in materia)

1. L’iscrizione agli elenchi di cui all’articolo 5 certifica il possesso dei requisiti di qualificazione, anche ai fini dell’esercizio delle professioni turistiche di accompagnamento sul territorio nazionale e all’estero.
2. Ai sensi dell’articolo 12 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448 (Norme per la disciplina delle guide, degli interpreti e dei corrieri), convertito dalla legge 17 giugno 1937, n. 1249, gli esercenti le professioni turistiche di accompagnamento sono ammessi gratuitamente, negli orari di apertura al pubblico, in tutti i musei, le gallerie, i monumenti, i parchi di proprietà dello Stato, della Regione, di enti locali o di privati esistenti sul territorio regionale, con riferimento e al fine di consentire lo svolgimento delle loro attività.
3. Per l’esercizio della professione di guida ambientale escursionistica e di guida turistica sportiva è obbligatoria la copertura assicurativa di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dallo svolgimento delle previste attività.
4. Le attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), come disciplinate dall’articolo 7 della l. 135/2001 e successive modificazioni, non sono subordinate all’obbligo di autorizzazioni preventive e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalla normativa regionale.
5. I soggetti comunque abilitati allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), in base all’ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza, operano in regime di libera prestazione di servizi senza necessità di alcuna autorizzazione.
6. Qualora cittadini di altri Stati membri dell’ Unione europea intendano esercitare in Puglia le professioni turistiche previste dall’articolo 2, possono svolgere la propria attività nel rispetto del diritto comunitario e di quanto disposto dall’articolo 59 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania). In tal caso è data facoltà agli interessati di richiedere l’iscrizione ad uno o più elenchi provinciali di cui all’articolo 5, secondo le modalità all’uopo stabilite dalla Giunta regionale.
7. L’iscrizione agli elenchi di cui all’articolo 5 non esclude ogni altro adempimento e obbligo, previsto in materia dalla normativa nazionale e comunitaria, connesso allo svolgimento sul territorio regionale delle attività professionali di cui alla presente legge.
8. Ai fini del miglioramento dell’offerta turistica, la Regione promuove la formazione e la qualificazione professionale dei soggetti esercenti le attività di cui alla presente legge.

ARTICOLO 9
(Adempimenti e atti successivi)

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con appositi atti amministrativi e d’intesa con le amministrazioni interessate, agli adempimenti previsti dai precedenti articoli.
2. Sulla materia oggetto della presente legge e nel rispetto degli indirizzi generali in essa stabiliti, la Giunta regionale è altresì autorizzata ad adottare provvedimenti attuativi volti a prevedere, riconoscere e regolare in modo specifico:
a) modalità di iscrizione negli elenchi provinciali e di comunicazione al portale www.viaggiareinpuglia.it;
b) sospensione e revoca;
c) tirocini, titoli e corsi di formazione professionale, anche per quanto disciplinato dal regolamento previsto ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera f), della l.r. 21/2003;
d) specializzazioni e requisiti specifici in materia di accompagnamento di portatori di bisogni speciali;
e) misure compensative disciplinanti il riconoscimento dei requisiti e dei titoli per lo svolgimento nel territorio regionale delle attività professionali di cui all’articolo 2;
f) sanzioni amministrative;
g) funzioni amministrative di vigilanza e controllo;
h) oneri a carico degli interessati per gli adempimenti di cui alla presente legge;.
i) regime dei compensi professionali e relative forme di pubblicità;
j) ambiti, criteri e modalità di svolgimento degli esami, anche in
riferimento a forme di svolgimento in unica sede degli esami di più province;
k) esonero totale o parziale;
l) attività di cui all’articolo 5, comma 2;
m) coperture assicurative per lo svolgimento delle attività.

Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli
effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 19 dicembre 2008
VENDOLA


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