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NORMATIVA
Normativa regionale - Molise

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Legge regionale 18 luglio 2008, n. 24
Misure a sostegno delle attività produttive per danni derivanti da eventi eccezionali ed imprevedibili
 
Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge

ARTICOLO l
iFinalità

1. La Regione Molise tutela le imprese con sede legale ed operativa nel territorio molisano che, a causa di eventi eccezionali ed imprevedibili, determinati da fattori esterni, abbiano subìto danni tali da compromettere la regolare continuazione dell’attività produttiva o commerciale.
2. Tale finalità è perseguita mediante la previsione di contributi destinati alla copertura degli interessi applicati dalla "FINMOLISE - S.p.A." su finanziamenti richiesti dai soggetti imprenditoriali per far fronte alle emergenze di cui al comma 1.
3. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) della Commissione del 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, serie L 379 del 28 dicembre 2006.

ARTICOLO 2
Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti della presente legge si intende per:
a) "imprese", i soggetti che operano ai fini della produzione, trasformazione e commercializzazione di beni e servizi nel settore industriale, commerciale, artigianale, agricolo, turistico ed ittico aventi un numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato non superiore a cento unità;
b) "evento eccezionale ed imprevedibile", ogni fatto determinato dalla natura o dall’uomo, sia esso istantaneo o di lunga durata, compresi mutamenti climatici ed atmosferici anomali, o anche determinato da sinistri di eccezionale gravità, in grado di incidere, in modo imprevedibile, su un normale ciclo di attività produttiva;
c) "danno", ogni nocumento economicamente valutabile, ad eccezione del mancato guadagno e del ripianamento di debiti pregressi, che si trovi in un rapporto di causa ad effetto con gli eventi di cui alla lettera b);
d) "finanziamento agevolato", l’erogazione da parte della "FINMOLISE - S.p.A." di un finanziamento necessario per la copertura dei danni con accollo totale o parziale, in capo alla Regione, della quota parte degli interessi.

ARTICOLO 3
Fondo regionale di solidarietà

1. Al fine di dare attuazione alle finalità di cui all’articolo 1, la Regione provvede alla costituzione presso la Società finanziaria regionale "FINMOLISE - S.p.A." di un apposito fondo, denominato: "Fondo regionale di solidarietà", da utilizzare secondo le modalità stabilite nella presente legge e dal relativo regolamento di attuazione.

ARTICOLO 4
Riconoscimento dell’evento eccezionale ed imprevedibile

1. I Comuni, anche su segnalazione dei soggetti interessati, comunicano alla Giunta regionale il verificarsi di un evento che, per le sue caratteristiche, può assumere rilievo ai fini dell’applicazione della presente legge. Tale segnalazione è accompagnata da una relazione descrittiva della natura dell’evento, degli effetti prodotti nonché di una stima di massima dei danni riportati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a).
2. I Comuni, prima di redigere la relazione, invitano, mediante avvisi pubblici, i soggetti interessati dall’evento a comunicare la descrizione dei danni subìti.
3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, dichiara, ove ne ravvisi i presupposti, il riconoscimento dell’evento eccezionale e imprevedibile, individuando, a seguito di apposita istruttoria dei competenti uffici regionali, l’ambito territoriale interessato dall’evento nonché il numero e le tipologie delle imprese danneggiate.
4. Il parere della Commissione consiliare di cui al comma 3 è comunicato entro trenta giorni dal pervenimento della richiesta e della relativa documentazione al Consiglio regionale. Decorso inutilmente il predetto termine la Giunta regionale provvede prescindendo dal parere.

ARTICOLO 5
Presentazione delle istanze

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera di riconoscimento di cui al comma 3 dell’articolo 4, i soggetti interessati inoltrano alla Regione, con le modalità che sono stabilite dal regolamento di cui all’articolo 11, istanza volta ad ottenere l’accesso al finanziamento agevolato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d).
2. Le istanze devono recare la quantificazione economica del danno e devono essere corredate, a pena di inammissibilità, di una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente la descrizione del danno e dei fatti e delle circostanze che lo hanno causato.

ARTICOLO 6
Individuazione delle domande ammesse al finanziamento

1. La Giunta regionale, in esito alle procedure stabilite dal Regolamento di cui all’articolo 11, individua le domande ammissibili e determina l’importo delle somme necessarie per la copertura dei danni.
2. La Regione trasmette le domande ammissibili ai sensi del comma 1 alla "FINMOLISE - S.p.A.", per la predisposizione del piano di finanziamento di cui al comma 3.
3. La "FINMOLISE - S.p.A.", sulla base dei dati trasmessi dalla Regione, sviluppa un piano di finanziamento determinando la quota parte degli interessi nonché la disponibilità del Fondo di cui all’articolo 3.
4. La Giunta regionale delibera l’utilizzazione delle risorse disponibili nel Fondo per la copertura totale o parziale delle quote interessi. In caso di insufficienti risorse per la copertura totale della quota interessi, l’Amministrazione regionale procede al riparto con proporzionale riduzione del beneficio.

ARTICOLO 7
Concessione del finanziamento agevolato

1. La concessione del finanziamento agevolato resta comunque subordinata alle ordinarie procedure di valutazione per l’accertamento delle condizioni di accesso al credito attivate normalmente dalla "FINMOLISE - S.p.A.".
2. Il competente direttore generale della Regione, anche sulla base delle verifiche di cui al comma 1, approva l’elenco dei soggetti aventi titolo al finanziamento agevolato e ne dà comunicazione agli interessati, indicando la quota interessi a carico della Regione. A seguito dell’accettazione degli interessati, nei modi e termini stabiliti dal Regolamento di cui all’articolo 11, "FINMOLISE - S.p.A." concede il finanziamento.
3. È data facoltà ai soggetti ammessi al finanziamento agevolato di optare per l’utilizzo della somma loro spettante a copertura degli interessi ai fini della costituzione in loro favore di una garanzia fidejussoria necessaria per l’accesso al finanziamento.

ARTICOLO 8
Limitazioni

1. Gli interventi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altre agevolazioni di fonte pubblica relative alla copertura dei medesimi danni di cui all’articolo 2, comma 1, lett. c).
2. A tal fine le imprese devono dichiarare, all’atto della presentazione della domanda, se, in relazione agli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), hanno già inoltrato domanda per ottenere altri finanziamenti pubblici.
3. La mera presentazione di domande per l’ottenimento di altri finanziamenti non preclude l’accesso al finanziamento di cui all’articolo 1, ferma restando, in caso di conseguimento di altre sovvenzioni, la revoca automatica del finanziamento di cui alla presente legge con conseguente obbligo in capo al beneficiario di restituire la somma già percepita comprensiva della quota parte di interessi erogata dalla Regione.

ARTICOLO 9
Controlli

1. Le competenti strutture regionali effettuano controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dalla concessione del beneficio e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall’impresa beneficiaria.

ARTICOLO 10
Revoca del finanziamento agevolato

1. Il finanziamento agevolato è revocato dalla Regione, con le modalità stabilite dal Regolamento di cui all’articolo 11, oltre che nell’ipotesi di cui all’articolo 8, comma 3, anche qualora:
a) il soggetto beneficiario cessi la propria attività nei cinque anni successivi al verificarsi dell’evento di cui all’articolo 2, comma 1, lett. b);
b) le dichiarazioni contenute nella domanda ammessa al contributo risultino non veritiere;
c) si riscontrasse in sede di verifica della documentazione prodotta l’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero in caso di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili.
2. Nel caso di revoca dell’agevolazione per i fatti di cui al comma 1, il soggetto beneficiario provvede all’estinzione del debito residuo e alla restituzione delle somme già percepite, comprensive della quota parte di interessi a carico della Regione, versando il relativo importo maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell’erogazione.

ARTICOLO 11
Regolamento

1. Con Regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità per la sua attuazione.

ARTICOLO 12
Disposizioni finanziarie

1. Per l’esercizio finanziario 2008 è iscritto nella U.P.B. n. 212 "Pianificazione e sviluppo attività industriali ed estrattive" il "Fondo regionale di solidarietà".
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, sulla base della effettiva esigenza, a dare la relativa copertura finanziaria con variazione di bilancio o con legge regionale di assestamento del bilancio 2008.
3. Per l’esercizio finanziario 2009 e successivi si provvederà con le rispettive leggi approvative del bilancio.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.
Data a Campobasso, addì 18 luglio 2008
Il Presidente
IORIO


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