NORMATIVA
Normativa regionale - Piemonte
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Legge regionale 18 giugno 2007, n. 14
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Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della ’Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie’
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Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1 (Finalità)
1. La Regione Piemonte concorre allo sviluppo dell’ordinata e civile convivenza della comunità regionale attraverso interventi nei settori dell’educazione alla legalità, della prevenzione e della lotta contro la criminalità organizzata, della formazione professionale e attraverso iniziative di sostegno alle vittime della criminalità e di sensibilizzazione della società civile. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono promossi, progettati e realizzati anche in collaborazione o su iniziativa di enti locali e associazioni, fondazioni, cooperative, comunità di recupero e organizzazioni di volontariato, operanti nel campo sociale e regolarmente costituite.
ARTICOLO 2 (Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie)
1. In memoria delle vittime della criminalità, la Regione istituisce la "Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie", da celebrarsi ogni anno il ventuno di marzo al fine di promuovere l’educazione, l’informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio.
ARTICOLO 3 (Definizione di vittima di criminalità)
1. Agli effetti della presente legge e con riferimento all’articolo 1, lettera a) della decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea 2001/220/GAI, si intende per vittima della criminalità la persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, e danni materiali in seguito a reati perpetrati dalla criminalità organizzata e comune e che ha presentato denuncia all’autorità competente.
ARTICOLO 4 (Tipologia degli interventi)
1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, promuove e sostiene interventi volti: a) al finanziamento degli interventi per il recupero dei beni confiscati alla criminalità mafiosa ed assegnati ai comuni ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 109 (Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all’articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell’articolo 4 del decreto legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282); b) alla promozione, nelle scuole, di iniziative finalizzate all’educazione alla legalità; c) al miglioramento della capacità di integrazione e delle condizioni di sicurezza delle comunità locali; d) alla formazione professionale a favore di operatori degli enti locali e della polizia locale e operatori delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere sociale.
ARTICOLO 5 (Interventi per l’incentivazione di percorsi di legalità ed il contrasto dei fenomeni di criminalità di tipo mafioso)
1. Allo scopo di incentivare percorsi di legalità e di contrastare i fenomeni di illegalità e criminalità di tipo mafioso, la Regione promuove: a) il rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio di esposizione ad attività criminose di tipo mafioso; b) la riqualificazione di spazi pubblici, con particolare attenzione alla realizzazione di centri di aggregazione giovanile, alla valorizzazione di aree verdi e dei parchi e al sostegno di iniziative culturali volte a favorire l’integrazione sociale; c) il monitoraggio e l’analisi, anche attraverso l’istituzione di presidi distribuiti sul territorio regionale, dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni; d) la stipulazione di intese ed accordi di collaborazione istituzionale con gli organi dello Stato, con altri enti pubblici nazionali e locali, nonché con le associazioni che operano nel campo sociale al fine di favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminali e sulla loro incidenza sul territorio.
ARTICOLO 6 (Assistenza e aiuto alle vittime dei reati di tipo mafioso)
1. La Regione favorisce gli interventi di assistenza e di aiuto alle vittime dei reati di tipo mafioso, mediante: a) informazione sugli strumenti di tutela garantiti dall’ordinamento; b) assistenza di tipo materiale, con particolare riferimento all’accesso ai servizi sociali e territoriali; c) assistenza psicologica, cura e aiuto delle vittime; d) campagne di sensibilizzazione e comunicazione degli interventi effettuati; e) organizzazione di eventi informativi e iniziative culturali. 2. La Regione eroga contributi a favore di associazioni, fondazioni e organizzazioni per la prevenzione dei fenomeni di criminalità mafiosa o che si occupano dell’assistenza legale e supporto psicologico per le vittime dei reati di cui al comma 1.
ARTICOLO 7 (Finanziamento degli interventi per il recupero dei beni confiscati)
1. La Regione, anche attraverso gli organismi previsti dalla normativa regionale e nazionale vigente, promuove la sottoscrizione di protocolli d’intesa con i soggetti pubblici competenti al fine di favorire, attraverso lo scambio di informazioni, l’ottimale destinazione, il riutilizzo e la fruizione sociale dei beni presenti nel territorio regionale, confiscati alla criminalità organizzata ed assegnati ai comuni ai sensi della legge 109/1996. 2. La Regione, al fine di sostenere i progetti che prevedono il riutilizzo dei beni confiscati, definisce i seguenti meccanismi di agevolazione nell’accesso ai finanziamenti: a) istituzione di un fondo di rotazione per la copertura finanziaria delle anticipazioni in conto capitale destinate alla realizzazione dei progetti e delle iniziative connesse al riutilizzo sociale dei beni confiscati, per la redazione di studi di fattibilità e progettazioni tecniche; b) fideiussioni a copertura dei prestiti e dei mutui richiesti per la realizzazione delle opere di adeguamento, nel limite del 75 per cento della spesa sostenuta; c) priorità, nell’assegnazione delle misure e dei programmi di finanziamento previsti nei bandi regionali e comunitari, a progetti che riguardano il riutilizzo a fini sociali di tali beni.
ARTICOLO 8 (Misure a sostegno delle scuole per l’educazione alla legalità)
1. La Regione, per contribuire all’educazione alla legalità e allo sviluppo della pratica democratica, eroga contributi per il sostegno di iniziative finalizzate all’aggiornamento dei docenti e al coinvolgimento degli studenti di ogni ordine e grado. 2. Le iniziative di cui al comma 1 sostengono: a) la realizzazione, con la collaborazione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e delle università, di attività didattiche integrative, laboratori, indagini e ricerche sui temi oggetto della legge; b) la promozione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, al rispetto delle diversità, alla lotta contro le mafie; c) la valorizzazione delle tesi di laurea e delle ricerche documentali effettuate da laureandi sui temi inerenti la lotta alla criminalità organizzata, la storia delle mafie, i progetti per la diffusione della legalità; d) la realizzazione di corsi di aggiornamento del personale docente; e) l’organizzazione di incontri e manifestazioni promossi da enti locali, scuole e Università, da comitati e associazioni volti alla sensibilizzazione della popolazione su tali temi; f) la promozione di gemellaggi tra diverse scuole al fine di favorire l’incontro tra studenti piemontesi e di altre regioni e di incentivare percorsi di legalità, cittadinanza attiva e antimafia sociale.
ARTICOLO 9 (Formazione professionale)
1. La Regione, nell’ambito della disciplina vigente in materia di formazione professionale, promuove iniziative formative collegate alla realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 5 e 6, con particolare riguardo alla formazione congiunta di operatori degli enti locali, della polizia locale, delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere sociale.
ARTICOLO 10 (Modalità di attuazione)
1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, definisce, con propria deliberazione, le misure, i soggetti beneficiari, i criteri, l’entità e le modalità per l’ammissione ai contributi di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, specificando le competenze attuative poste dalla legge in capo ai comuni ed alle province.
ARTICOLO 11 (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio Regionale dell’attuazione della presente legge e dei risultati da essa ottenuti nel concorrere al sostegno alle vittime della criminalità mafiosa, alla sensibilizzazione della società civile in materia di legalità, nonché alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità di tipo mafioso. 2. A tal fine, ogni due anni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti: a) l’entità e le caratteristiche dei singoli interventi realizzati grazie ai contributi regionali e gli esiti in termini di miglioramento delle condizioni di sicurezza delle comunità locali attraverso il contrasto delle attività criminose di tipo mafioso e in termini di educazione alla legalità; b) l’entità del fondo di rotazione di cui all’articolo 7, comma 2, lettera a), con ripartizione dettagliata dei finanziamenti erogati a fronte di ciascun progetto; c) le campagne di informazione e di sensibilizzazione promosse ed attivate; d) gli interventi di aiuto, assistenza e supporto psicologico attivati, con individuazione dl numero di domande presentate e quantificazione delle risorse impegnate; e) le misure adottate a sostegno della divulgazione dell’educazione alla legalità nelle scuole, con particolare riferimento alle iniziative finanziate e agli interventi attivati; f) i corsi formativi di cui all’articolo 9 sostenuti e promossi, su ripartizione provinciale degli stessi; g) i contenuti dei protocolli d’intesa sottoscritti in base all’articolo 7, comma 1, ed i risultati da essi ottenuti in termini di destinazione, riutilizzo e fruizione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.
ARTICOLO 12 (Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’istituzione della Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie, stimati in 40.000,00 euro, si provvede nell’esercizio finanziario 2008 con le modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003). 2. Agli oneri di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, nell’esercizio finanziario 2007 ripartiti in spesa corrente pari a 50.000,00 euro e in spesa in conto capitale pari a 350.000,00 euro e ricompresi nell’ambito delle unità previsionali di base (UPB) S1991 (Gabinetto Presidenza della Giunta Direzione Titolo 1 spese correnti), 30011 (Politiche sociali Persona famiglia personale socio-assistenziale Titolo 1 spese correnti), 17042 (Commercio e artigianato Promozione e credito al commercio Titolo 2 spese in conto capitale), 32011 (Attività culturali istruzione spettacolo Istruzione Titolo 1 spese correnti), 15991 (Formazione professionale Lavoro Direzione Titolo 1 spese correnti) si provvede con le risorse finanziarie delle UPB 09011 (Bilanci e finanze bilanci Titolo 1 spese correnti) e 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo 2 spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007. 3. Per il biennio 2008-2009 agli oneri di cui al comma 2 si provvede con le modalità previste dall’articolo 8 della l.r. 7/2001 e dall’articolo 30 della l.r. 2/2003.
Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addì 18 giugno 2007 Mercedes Bresso
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