Il Consiglio regionale ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Modifiche all’art. 3 della L.R. n. 51/2004
1. Il comma 3 dell’art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2004, n. 51 (Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale) è sostituito dal seguente:
"3. La carica di Presidente e di componente della Giunta regionale, nonché la carica di Consigliere regionale sono incompatibili con quella di:
a) membro di una delle Camere;
b) membro del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro;
c) Giudice della Corte dei Conti;
d) componente di altro Consiglio o Giunta regionale;
e) membro del Parlamento Europeo;
f) Presidente e Assessore di Giunta provinciale di altra Regione;
g) Sindaco e Assessore di Comuni di altre Regioni;
h) Sindaci e Assessori dei Comuni della Regione con popolazione superiore ai duemila abitanti".
ARTICOLO 2
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 18 Febbraio 2010
GIOVANNI CHIODI