Il Consiglio regionale ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Durata della concessione
1. I titolari di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative possono richiedere l’estensione della durata della concessione fino ad un massimo di venti anni a partire dalla data di rilascio, in ragione dell’entità degli investimenti e secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”.
ARTICOLO 2
Estensione
1. L’estensione della durata della concessione è applicabile anche alle nuove concessioni, per le quali, alla data di approvazione della presente legge, sia in corso il procedimento di rilascio della concessione demaniale.
ARTICOLO 3
Adempimenti
1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta sentite l’Associazione Nazionale Comuni d’Italia (ANCI) e le Associazioni di categoria e ambientaliste, le linee di indirizzo per l’estensione delle concessioni demaniali.
2. La Giunta regionale, con atto successivo, definisce i criteri e le modalità di attuazione delle stesse.
3. Entro il termine di cui sopra la Giunta regionale presenta al Consiglio per l’approvazione la proposta di aggiornamento del Piano Demaniale Marittimo (PDM).
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 18 Febbraio 2010
GIOVANNI CHIODI