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NORMATIVA
Normativa regionale - Abruzzo

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Legge regionale 18 dicembre 2009, n. 32
Modifiche alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 e successive modifiche (Provvedimenti urgenti a
 

Il Consiglio regionale ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
Modifica al titolo della L.R. 2/2008


1. Il titolo della L.R. 10 marzo 2008, n. 2 recante "Provvedimenti urgenti a tutela della costa teatina" è sostituito dal seguente "Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale".


ARTICOLO 2
Sostituzione dell’art. 1 della L.R. 2/2008 come modificata dalla L.R. 14/20081.


L’art. 1 della L.R. 10 marzo 2008, n. 2, come modificata dalla L.R. 15 ottobre 2008, n. 14, è sostituito dal seguente:
"Art. 1 Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale
1. La Regione Abruzzo nell’esercizio delle proprie competenze legislative in materia di governo del territorio, valorizzazione dell’ambiente ed agricoltura ai sensi dell’art. 117, comma 3 della Costituzione e in conformità a quanto stabilito dall’art. 9 del proprio Statuto, detta disposizioni finalizzate a garantire nel territorio regionale l’attuazione del principio di tutela della salute umana sancito dall’articolo 32 della Costituzione, dall’art. 174, paragrafo 2, del Trattato Istituivo dell’Unione Europea, nonché dall’articolo 152 del Trattato di Amsterdam, la tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici individuati ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e del vigente Piano paesaggistico regionale e la preservazione degli habitat prioritari individuati nel territorio regionale ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", nell’ottica generale di promuovere, attraverso un’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, uno sviluppo sostenibile nel rispetto dell’ambiente e nella salvaguardia della sua qualità.
2. Per le finalità di cui al comma 1, ed al fine di assicurare, altresì, un equo ed appropriato sviluppo del territorio regionale, non sono ammesse le attività di prospezione, ricerca, estrazione, coltivazione e lavorazione di idrocarburi liquidi, nelle aree di seguito elencate:
a) aree protette naturali e marine individuate ai sensi della normativa vigente;
b) aree sottoposte ai vincoli dei beni ambientali o ricadenti nel Piano paesaggistico ai sensi della normativa statale e regionale vigente;
c) Siti di Interesse Comunitario (SIC), nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e negli altri siti di interesse naturalistico;
d) aree rientranti nelle categorie di pericolosità elevata (P2) e molto elevata (P3) e nelle classi di rischio elevato (R3) e molto elevato (R4) del Piano Regionale per l’Assetto Idrogeologico;
e) aree sismiche classificate come "zona 1" e "zona 2" individuate dalla Regione ai sensi della normativa statale vigente in materia sismica;
f) aree agricole destinate alle coltivazioni ed alle produzioni vitivinicole, olivicole, frutticole di pregio, di origine controllata garantita (d.o.c.g.), di origine controllata (d.o.c.), di indicazione geografica tipica (i.g.t.), di origine protetta (d.o.p), di indicazione geografica protetta (i.g.p.), riconosciute ai sensi della vigente normativa statale e regionale.
3. Le aree del territorio regionale sulle quali è consentito lo svolgimento delle attività, ai sensi della presente legge, e quelle sulle quali è fatto divieto di esercitare dette attività, sono individuate sulla base del piano di settore, approvato secondo le modalità e i termini stabiliti dall’art. 6 bis della L.R. 12.4.1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo)".


ARTICOLO 3
Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 18 Dicembre 2009
GIOVANNI CHIODI



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