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NORMATIVA
Normativa regionale - Abruzzo

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Legge regionale 17 maggio 2004, n.17
Sistemi turistici locali
 

Il Consiglio regionale ha approvato;


Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


promulga la seguente legge


Art. 1
I sistemi turistici locali
1. I sistemi turistici locali sono contesti turistici omogenei o integrati, costituiscono articolazione fondamentale dell’organizzazione turistica e rappresentano lo strumento per l’attuazione della collaborazione tra pubblico e privato nella gestione delle attività di formazione del prodotto turistico, mediante la valorizzazione integrata delle risorse locali, di promozione e commercializzazione dell’offerta.
2. Gli enti locali o soggetti privati singoli o associati favoriscono la costituzione dei sistemi turistici locali, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse.


Art. 2
Soggetti partecipanti


1. Ai sistemi turistici locali possono partecipare, oltre ai soggetti pubblici e privati operanti direttamente nel settore del turismo e alle associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell’offerta turistica, di beni culturali, ambientali e attrazioni turistiche, anche altri organismi e imprese attivi in settori collegati, quali il commercio, l’agricoltura, l’artigianato e i servizi, purché abbiano interesse allo sviluppo turistico dello specifico ambito territoriale.


Art. 3
Finanziamento dei progetti


1. I soggetti promotori che partecipano alla formazione di ciascun sistema turistico locale devono richiedere alla Regione il riconoscimento ai sensi del comma 3, art. 5 della Legge 135/2001 impegnandosi a concorrere al finanziamento dei progetti presentati anche in lotti funzionali. La Regione interviene in favore dei sistemi turistici locali attraverso l'erogazione di fondi previsti dagli strumenti di programmazione ordinaria e straordinaria che ne concretizzino i programmi e le finalità. Ai finanziamenti dei progetti possono concorrere comunque ulteriori risorse comunitarie o statali.


Art. 4
Finalità dei progetti


1. I progetti presentati dai sistemi turistici locali devono avere le seguenti finalità:
a) migliorare le capacità di accoglienza, di informazione e di assistenza turistica dei territori interessati;
b) attuare interventi intersettoriali e infrastrutturali necessari al potenziamento dell'offerta turistica, alla riqualificazione urbana e territoriale delle località interessate e rendere efficace la fruibilità turistica dell'intero territorio;
c) sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche con priorità per gli adeguamenti dovuti a normative di sicurezza, per la classificazione e standardizzazione dei servizi turistici promuovendo lo sviluppo di certificazioni di qualità ed ecologiche nonché l'immagine del prodotto turistico locale;
d) promuovere marketing telematico per favorire collegamenti tra i vari organismi regionali del settore.


Art. 5
Linee di indirizzo


1. La Giunta regionale entro 90 (novanta giorni) dall'entrata in vigore della presente legge predispone le linee di indirizzo e le procedure per il riconoscimento dei sistemi turistici locali, nel rispetto delle indicazioni della legge. Le linee di indirizzo dovranno prevedere, per l'esame dei progetti presentati dai soggetti promotori dei servizi turistici locali, un nucleo di valutazione composto da rappresentanti della direzione regionale, rappresentanti dell'Azienda di promozione turistica e da esponenti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dell'imprenditoria turistica abruzzese.
2. Le linee di indirizzo dovranno essere inviate, per il parere, alla competente commissione consiliare.


Art. 6
Consulenza e sostegno tecnico ai sistemi turistici locali


1. Oltre alle funzioni già attribuite dalla L.R. 56/1997, l’Azienda di promozione turistica regionale fornirà consulenza e sostegno tecnico a favore dei sistemi turistici locali riconosciuti.


Art. 7
Urgenza


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURA.



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